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LAVORATORE CON DISABILITÀ ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

Ai lavoratori assunti a norma della Legge n. 68/99 si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai Contratti Collettivi.
Il datore di lavoro non può chiedere alla persona con disabilità una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
In caso di aggravamento delle condizioni di salute della persona con disabilità, che comporti l'impossibilità di svolgere le mansioni affidate, il datore di lavoro e/o la stessa persona con disabilità può richiedere l'accertamento, circa la compatibilità tra le proprie condizioni di salute e l'attività svolta, alla apposita Commissione operante presso la ASL di residenza (art. 4 Legge n. 104/92).
La richiesta di accertamento e il periodo necessario al suo svolgimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro.
Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, la persona con disabilità ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo, il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo.
La norma è evidentemente volta a consentire al datore di lavoro di ricollocare l'invalido all'interno della propria organizzazione produttiva, anche attraverso i "possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro". Il lavoratore, dunque, potrà essere licenziato solo qualora la Commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire la persona con disabilità all'interno dell'impresa, nonostante gli adattamenti.
Nel caso in cui risulti impraticabile anche tale soluzione, i lavoratori vengono avviati, previo licenziamento, presso altra Azienda, senza inserimento nella graduatoria di cui all'art. 8 Legge n. 68/99.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli Uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.
Il licenziamento collettivo (ex articoli 4 e 24 Legge n. 223/91) e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sono annullabili, se comportano una riduzione della quota d'obbligo al di sotto di quella stabilita dalla legge. L'annullabilità del licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo comporta il diritto del lavoratore invalido alla reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 Legge n. 300/70 (Statuto dei diritti dei lavoratori).
La Direzione Provinciale del Lavoro dispone la decadenza dall'indennità di disoccupazione, nonché la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi, del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto offerto dal datore di lavoro corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate al momento dell'iscrizione o reiscrizione nelle liste speciali.
Inoltre, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto a conservare il posto di lavoro ai soggetti divenuti inabili per infortunio sul lavoro o malattia professionale, a prescindere dalla responsabilità del datore di lavoro. I lavoratori divenuti inabili per malattia o infortunio, sul lavoro o meno, non possono essere licenziati per giustificato motivo qualora possano essere adibiti a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori, in questo ultimo caso con diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

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