(Cassazione, Sentenza 22.10.2010 n. 21698)
Con ricorso notificato il 27 febbraio 2009 all’Ufficio di Tivoli dell’AGENZIA delle ENTRATE (depositato il 17 marzo 2009), la STUDIO LEGALE C.(associazione professionale) – premesso che detto Ufficio aveva notificato ad esso un provvedimento di revoca del “credito d’imposta... detratto in compensazione per gli anni d’imposta 2001-2002” affermando che non era stato “in grado di esibire” al proprio personale “la documentazione riguardante la normativa della sicurezza sul lavoro L. n. 626 del 1994” -, in forza di due motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 112/35/07 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (depositata il 16 gennaio 2008) che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione (329/28/05) della Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale aveva respinto il ricorso con il quale aveva dedotto che il provvedimento era stato emesso “sulla base di una falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7”, e che “nella fattispecie contestata... si trattava di mera violazione formale”....
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