Si evidenzia che il protocollo del 23 luglio 2007 e la legge n. 247 di attuazione hanno inciso sulla misura dell'indennità di disoccupazione ordinaria, aumentandone la misura.
Per i trattamenti di disoccupazione ordinaria in pagamento dal 1º gennaio 2008 l'importo dell'indennità è fissato al 60% dell'ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per i successivi due mesi (dal 7º all'8º mese), al 40% per gli ulteriori mesi (art. 1, comma 25 della L. n. 247/2007).
Già in precedenza la misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione, inizialmente fissata nel 30% della retribuzione, era stata elevata al 40% dal 1º gennaio 2001 (art. 78, c. 19, L. n. 338/2000; INPS circ. n. 54/2001), e successivamente, per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal periodo 1º aprile 2005 era stata così elevata dall'art. 13, comma 2, lett. a), DL. n. 35/2005:
a) lavoratori con età inferiore a 50 anni: 50% per i primi 6 mesi, 40% per il settimo mese;
b) lavoratori con età pari o superiore a 50 anni: 50% per i primi sei mesi, 40% per i tre mesi successivi, 30% per il decimo mese (art. 1, c. 1167, L. n. 296/2006; INPS circc. n. 87/2005 e n. 100/2005).
L'indennità giornaliera di disoccupazione è maggiorata delle quote dell'assegno per il nucleo familiare, alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per i lavoratori in servizio.
Fra i benefici accessori è prevista inoltre la corresponsione, in occasione delle festività natalizie, di un assegno speciale in favore di tutti quei disoccupati i quali, anche per un solo giorno, percepiscano l'indennità di disoccupazione nell'arco di tempo compreso tra il 18 e il 24 dicembre.
Al trattamento ordinario di disoccupazione con requisiti normali si applica, per effetto dell'art. 3, D.L. n. 299/1994, il massimale di cui alla legge n. 427/1980, originariamente stabilito con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale (v. INPS circc. n. 14/2008 e n. 54/2001).
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