PARERE N. 21 DEL 22.07.2010
La conciliazione in sede sindacale è immediatamente valida e non può essere impugnata nel termine di sei mesi previsto dall’art. 2113 c.c., comma 4. Infatti, l’assistenza fornita dal sindacato sottrae il lavoratore alla naturale condizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro, facendo venire meno la possibilità per il dipendente di annullare la transazione o la rinuncia (Cass., 18 agosto 2004, n. 16168, in Mass. Giur. It., 2004).
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Fonte: Consulenti del Lavoro.it
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