La somministrazione di lavoro è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 276/2003.
L'introduzione dell'istituto della somministrazione comporta l'abrogazione della Legge 1369/1960 (divieto di intermediazione e interposizione di manodopera) e degli articoli da 1 a 11 della 196/1997 in materia di lavoro interinale.
L’attività di somministrazione potrà essere esercitata da soggetti abilitati (denominati agenzie di somministrazione iscritti ad un apposito albo.
Le agenzie di somministrazione potranno costituirsi in forma di società di capitali o cooperativa, dovranno avere la disponibilità di uffici e di personale adeguato e gli amministratori e i soggetti responsabili dovranno rispondere a determinati requisiti di onorabilità.
A seconda del tipo di attività svolta, le agenzie di somministrazione dovranno avere un capitale sociale minimo e saranno vincolate al versamento di un deposito cauzionale a titolo di garanzia.
La somministrazione, un po' come avveniva per il lavoro interinale, introduce uno schema "triangolare" nel rapporto di lavoro tra i seguenti soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il/i lavoratore/i.
Per tutta la durata della somministrazione, infatti, i lavoratori svolgono la loro attività alle dipendenze dell’agenzia di somministrazione ma nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'azienda utilizzatrice.
La somministrazione si caratterizza, quindi, per la scissione tra la titolarità del rapporto di lavoro (che fa capo all’agenzia somministratrice) e l’effettiva utilizzazione del lavoratore che compete all’utilizzatore.
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato; la somministrazione a tempo indeterminato è stata, infatti, reintrodotta dalla Legge 191/2009 (finanziaria 2010).
Il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato é ammesso in relazione ad una serie di attività quali i servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, i servizi di pulizia, custodia, portineria, trasporto, la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, servizi di economato e così via. In ogni caso la contrattazione collettiva ha la facoltà di individuare altre ipotesi. La L. 191/2009 ha esteso tale facoltà anche alla contrattazione territoriale o aziendale e ha introdotto la possibilità di ricorrere allo staff leasing in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.
La somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
Dovrà comunque trattarsi di ragioni eccezionali e transitorie, e quindi sostanzialmente temporanee.
La ragione che giustifica questo tipo di somministrazione non deve essere fine a se stessa, ma deve spiegare l’utilizzazione di un lavoratore fornito da un somministratore in luogo di un lavoratore direttamente assunto dall’utilizzatore e deve essere coerente con il principio che il lavoro somministrato è finalizzato a creare occupazione aggiuntiva (coerentemente con il principio, ex art. 1 D.Lgs. 276/2003).
Il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 368/2001. L’individuazione dei limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi.
Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta e contenere, a pena di nullità, una serie di indicazioni (tra l'altro, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore, il numero dei lavoratori da somministrare, i casi di ammissibilità che consentono il ricorso alla somministrazione, l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate, nonché la data di inizio e la durata prevista dal contratto di somministrazione).
In mancanza di forma scritta, il lavoratore dovrà necessariamente venir considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. Inoltre, il somministratore deve comunicare per iscritto al lavoratore, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro, tutte le informazioni relative al rapporto di cui egli è oggetto e che sono state sopra menzionate.
Il lavoratore somministrato ha diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
Inoltre, è prevista la responsabilità solidale dell'utilizzatore con il somministratore per la corresponsione dei trattamenti retributivi e previdenziali.
Il lavoratore ha diritto altresì a fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla medesima unità produttiva, ma non viene computato nell'organico dell'utilizzatore (fatta eccezione per l'applicazione delle norme in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro), per esempio ai fini della reintegrazione prevista dall'art. 18 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
In ogni caso, quando la somministrazione di lavoro avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni previste dal decreto, il lavoratore può rivolgersi al Giudice del lavoro per ottenere la formalizzazione del rapporto alle dirette dipendenze dell'utilizzatore.
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