Secondo l'art. 23 del D.Lgs. 276/2003, i dipendenti del somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore rispetto ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
L'unica eccezione prevista dalla norma riguarda il caso di somministrazioni effettuate a soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale, erogati a favore di lavoratori svantaggiati, in concorso con gli enti locali.
Naturalmente, il trattamento economico spetta al lavoratore somministrato per il tempo effettivo di lavoro.
Tuttavia, può accadere che il dipendente di una società di somministrazione rimanga temporaneamente inoccupato, in attesa di essere assegnato a un contratto di somministrazione.
In questo caso, il lavoratore ha diritto alla indennità di disponibilità, nella misura stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore alla misura prevista mediante decreto del ministro del lavoro.
In ogni caso, questa indennità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo (art. 22 D.Lgs. 276/2003).
Inoltre, i dipendenti del somministratore hanno il diritto di usufruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, tranne quelli il cui godimento è condizionato al conseguimento di una determinata anzianità di servizio o alla iscrizione ad associazioni o a società cooperative.
Anche gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali per i dipendenti del somministratore sono a carico del somministratore stesso, così come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 276/2003.
I contributi sono dovuti anche sull'indennità di disponibilità, naturalmente in proporzione all'indennità stessa.
L'utilizzatore è in ogni caso obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
Ciò significa in particolare che se la retribuzione non venisse corrisposta dal somministratore, il lavoratore potrebbe pretendere il pagamento nei confronti dell'utilizzatore.
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