Pubblicato da Carlo C.d.L. Angelucci e Daniele Rag. Scorrano
La certificazione si concretizza in una procedura volontaria attraverso la quale le parti di un rapporto di lavoro possono pervenire alla esatta qualificazione del proprio contratto ad opera di un organo terzo tramite l’adozione di un provvedimento amministrativo di “certazione” del contratto produttivo di certezza legale sul tipo contrattuale e pertanto idoneo a conferire chiarezza e stabilità alla pattuizione, salve eventuali sentenze contrarie.
Il provvedimento di certificazione ha come esclusiva finalità, peraltro esplicitata dallo stesso legislatore all’art 75 del Dlgs 276/03, quella di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro. Il provvedimento di certificazione, pertanto, non è volto ad accertare uno stato di fatto quanto piuttosto mira ad operare una corretta qualificazione del contratto di lavoro, attraverso una valutazione tecnico-giuridica dei fatti evincibili per tabulas e per come prospettati dalle parti in sede di audizione innanzi la commissione. In altri termini, la commissione di certificazione, effettuando un giudizio di
sussunzione della fattispecie contrattuale concreta nel tipo legale astratto previsto dall’ordinamento, procede a certificare il contratto e non il rapporto.
scarica l'intervento del Dott. Lippolis - Funzionario DPL Modena
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