Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO NELLA CONTRATTAZIONE PUBBLICA E PRIVATA



Il MIUR con la nota Prot. 8270 del 16 giugno 2009 ribadisce alcuni aspetti delle modalità di fruizione del congedo biennale retribuito, alla luce della sentenza n. 19 del 30 gennaio 2009 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del D.L.vo 151/2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - nella parte in cui non include il figlio convivente tra coloro che possono beneficiare del congedo (Vedi apposita trattazione su questo sito in data 3 febbraio 2009).
L'INPS, con la circolare numero 41 del 16/3/2009, ha fornito indicazioni ai fini dell'estensione del diritto al congedo, previsto all'art. 42, comma 5 D.L.vo 151/2001, al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, allo scopo di uniformare la disciplina vigente alla interpretazione normativa della Corte costituzionale, in materia di congedo straordinario per l’assistenza della persona affetta da disabilità grave (Vedi apposita trattazione su questo sito in data 19 marzo 2009).
In base al pronunciamento della Corte, ha diritto al congedo straordinario retribuito dal lavoro anche il figlio convivente di un disabile grave, quando non ci siano altre persone che possano prendersene cura.
La Consulta ha così ancora allungato la lista delle persone che hanno diritto a usufruire del congedo straordinario retribuito. Il decreto 151/01, infatti, in origine limitava il beneficio ai genitori dei disabili. Con due successive sentenze la Corte aveva esteso tale diritto ai fratelli o alle sorelle conviventi con disabile grave (sentenza 233 del 2005) e al coniuge (sentenza 158 del 2007) e, ora, anche al figlio.
Infatti, è scritto nella sentenza in commento che l’interesse primario difeso dalla norma è assicurare “la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito”.
Pensando di fare cosa utile per i nostri lettori, proponiamo un breve approfondimento dell’argomento, che ripercorre le novità intervenute nel tempo, a seguito dei diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale.
La sentenza della Consulta
Per la terza volta la Consulta entra nel merito della legittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, quello che prevedeva la concessione dei congedi lavorativi retribuiti biennali, inizialmente, ai soli genitori che assistano figli con handicap grave o, dopo la loro scomparsa, ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona disabile.

Le precedenti Sentenze
La Corte Costituzionale, rispondendo a dubbi di legittimità sollevati da altrettanti Tribunali, ha dapprima stabilito che i congedi spettano ai fratelli o alle sorelle conviventi anche nel caso in cui i genitori siano essi stessi inabili e, quindi, non in grado di assistere il figlio con handicap (sentenza n. 233 del 8 giugno 2005).
Successivamente (Con la sentenza n. 158 del 18 aprile 2007) ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede la concessione del congedo biennale al lavoratore che assista il coniuge con handicap grave. Quindi i congedi spettano anche il coniuge.

L’ultima sentenza
Ora, con la sentenza n. 19 del 30 gennaio 2009, la Corte si pronuncia sul dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Tivoli (Ordinanza 26 marzo 2008) rispetto all’esclusione dalla concessione dei congedi lavorativi biennali retribuiti ai figli che assistano il genitore con handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).
Nella Sentenza, la Corte rileva che «La disposizione censurata, omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, anche qualora questi sia l'unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza della persona affetta da handicap grave, viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la ratio dell'istituto. Questa, infatti, come sopra evidenziato, consiste essenzialmente nel favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell'assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere dall'età e dalla condizione di figlio di quest'ultimo».
La Corte dichiara quindi l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 «nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.»
Pertanto, dopo la Sentenza citata anche i lavoratori che assistono il genitore con handicap grave, finora esclusi dal beneficio, hanno diritto a richiedere la concessione dei due anni di congedo retribuito.
Dalla Sentenza emergono chiare due condizioni per questa concessione. La prima: l’effettiva convivenza con il genitore da assistere. La seconda: l’assenza di altre persone «idonee» a prendersi cure del genitore disabile grave. Sulla base del dispositivo della sentenza n. 19/2009 della Corte Costituzionale, quindi, il comma 5, dell’art. 42 del D.L.vo n. 151/2001 deve essere interpretato nel senso che il congedo può essere riconosciuto al figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersene cura.
Rimangono esclusi dal beneficio i lavoratori che, pur assistendo un familiare con handicap grave e convivano con questi, non siano genitori, coniugi, fratelli o sorelle, o figli. Ad esempio, nipoti, cugini, generi non possono richiedere la concessione dei due anni di permesso retribuito.
A tal fine l’INPS (circolare numero 41 del 16/3/2009) precisa che hanno titolo a fruire del congedo e dell’indennità connessa, i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
a) coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;

b) genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;

- il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;

- il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;

c) fratelli o sorelle - alternativamente - conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:

1) il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;
d) figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni:
1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;
3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:
- tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
- I figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;
4) il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:
- il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
Trattandosi di una sentenza di illegittimità costituzionale, l’estensione al figlio convivente del diritto al congedo ed alla relativa indennità si applica con effetto retroattivo. Tenuto conto di ciò, l’Istituto chiarisce che potranno essere riesaminate anche le richieste già pervenute, ma solo relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.
L’indennità si prescrive nel termine di un anno (art. 2963 cod.civ.) decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.
L’INPDAP - informativa n. 30 del 21/7/2003 ricorda che il congedo spetta anche in caso di adozione e di affidamento e precisa che per gli affidatari la durata massima di congedo non può superare il periodo di scadenza dell’affidamento.

Procedura

Il lavoratore che si trovi nelle situazioni descritte dalla Sentenza 19/2009, ha già da ora diritto al congedo biennale (anche frazionabile) retribuito.
Può richiedere la concessione di questo congedo seguendo lo stesso iter già previsto per gli altri titolari del beneficio (genitori, coniuge, fratelli e sorelle).
Lo stesso dovrà essere accolto dall’amministrazione di appartenenza, anche alla luce delle precisazioni fornite dal MIUR con la nota del 16 giugno 2009.
Alla luce di quanto rappresentato nella nota citata gli uffici dovranno prestare particolare attenzione nell’emanazione dei provvedimenti di concessione dei congedi retribuiti, richiesti dal personale, in relazione al corretto utilizzo della fruizione degli stessi.
Infatti, mentre non possono sussistere dubbi sulla legittimazione dei genitori e dei coniugi, per quanto attiene ai figli è necessario accertarsi che non esistano altri fratelli del richiedente che coabitano con i genitori e, nell’ipotesi che esistano, che non abbiano richiesto al proprio datore di lavoro lo stesso beneficio e ne abbiano usufruito, regola questa che, come noto, vale anche per poter usufruire dei 3 giorni mensili o delle due ore quotidiane.

Congedo retribuito di due anni

La Legge 388/00 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151) ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito.
L'articolo 3, comma 106 della Legge 350/2003 ha abrogato la condizione che imponeva, quale requisito per la concessione dei congedi retribuiti, che la persona disabile fosse in possesso del certificato di handicap grave da almeno 5 anni.
Permane invece l'altra condizione è cioè che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto. Anche in questo caso, come per l'accesso ai permessi lavorativi, la condizione principale è che il disabile sia stato accertato handicappato in situazione di gravità (articolo, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104).
Non sono ammesse, a parte per i grandi invalidi di guerra e i soggetti con sindrome di Down, certificazioni di altro genere quali ad esempio il certificato di invalidità totale con diritto all'indennità di accompagnamento o frequenza.
Chi non dispone del certificato di handicap deve richiederne l'accertamento presso la segreteria della Commissione della propria Azienda Usl di residenza e sottoporsi ad una nuova visita. Se questo accertamento riconoscerà l'handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) si potranno richiedere i congedi retribuiti di due anni qualora ricorrano anche le altre condizioni previste.

Soggetti aventi diritto

La norma originaria prevede che i beneficiari potenziali del periodo di due anni di congedo retribuito siano i genitori, anche adottivi o affidatari, della persona con handicap grave e i lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori siano "scomparsi".
Successivamente la Corte Costituzionale, ha riconosciuto tre eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto.

Fratelli e sorelle

La Corte Costituzionale, con Sentenza della Corte Costituzionale dell’8 giugno 2005, n. 233, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità di fruire del congedo straordinario, nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. I diretti interessati, cioè i fratelli o le sorelle di persone con handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) conviventi, possono quindi richiedere il congedo retribuito di due anni anche se i genitori sono ancora in vita.
La condizione è tuttavia indicata dalla stessa Corte: i genitori devono essere totalmente inabili.
Non è sufficiente quindi che i genitori siano “solo” anziani o “solo” invalidi parziali.
L’INPS, da parte sua, ha recepito le disposizioni della Corte Costituzionale con propria Circolare numero 107 del 29-9-2005, precisando che l’inabilità dei genitori deve essere comprovata da specifica documentazione da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale (sia essa civile, di guerra, per lavoro, servizio di pensioni di invalidità INPS o analoghe).

Coniugi

La norma originaria esclude l'opportunità per il coniuge di fruire dei due anni di congedo retribuito. Anche su questo aspetto è intervenuta la Corte Costituzionale con Sentenza 18 aprile 2007, n. 158 censurando questa esclusione e dichiarandone l'illegittimità costituzionale.
Afferma la Corte: "La norma censurata (...) esclude attualmente dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte; obblighi che l'ordinamento fa derivare dal matrimonio.
Ciò implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine." Con queste premesse, viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi retribuiti anche al coniuge della persona con handicap grave. Conseguentemente i congedi devono essere concessi anche al coniuge.

Figli

Con la sentenza n. 19 del 30 gennaio 2009, la Corte ha stabilito l'illegittimità costituzionale della norma anche nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi ai figli che assistono i genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Pertanto attualmente hanno diritto ai congedi: i genitori, il coniuge, i fratelli e le sorelle conviventi (con le precisazioni sopra indicate) e i figli conviventi (con le precisazioni sopra indicate).
Rimangono esclusi dal beneficio i lavoratori che, pur assistendo un familiare con handicap grave e convivano con questi, non siano genitori, coniugi, fratelli o sorelle, o figli. Ad esempio, nipoti, cugini, generi non possono richiedere la concessione dei due anni di permesso retribuito.

La frazionabilità

L'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 prevede che i periodi di congedo, al massimo due anni come già detto, possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato. Il beneficio è frazionabile anche a giorni interi. Gli Istituti previdenziali non prevedono invece la frazionabilità ad ore. Anche in questo caso, diverse sono le indicazioni degli Istituti previdenziali, soprattutto rispetto al calcolo dei giorni fruiti.

Le indicazioni INPS

Nella propria Circolare numero 64 del 15/3/2001 l’INPS ha precisato che, ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria - perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche - l'effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, e neppure nella fruizione di ferie tra una frazione di congedo e l'altra.
Le indicazioni INPDAP
La Circolare 12 maggio 2004, n. 31 precisa che il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato e che, in tal caso, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo.


LA RETRIBUZIONE, LE FERIE E LA TREDICESIMA

L'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di 36.151,98 Euro annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità e il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale, se il congedo è richiesto per periodi frazionati. Su tale aspetto i vari enti previdenziali di riferimento si sono espressi con proprie circolari.

Le indicazioni INPS

La questione è affrontata dalla Circolare numero 64 del 15-3-2001.
L'indennità per il congedo viene corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.).

Nel caso di contratti di lavoro a tempo pieno, la retribuzione del mese preso a riferimento va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite giornaliero che è rapportato al limite annuo previsto per legge (36.151,98 Euro rivalutati di anno in anno).

Se invece si fa riferimento ad un contratto di lavoro a part-time verticale, la retribuzione percepita nel mese stesso va divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo di lavoro effettuato: la retribuzione giornaliera così determinata va raffrontata con il limite massimo giornaliero che è rapportato al limite annuo previsto per legge (36.151,98 Euro rivalutati di anno in anno, a partire dal 2002).

Il suddetto importo per l’anno 2009 ammonta ad euro 43.276,13.
Essendo questo tipo di congedo frazionabile anche a giorni, l'indennità viene corrisposta per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.

Le indicazioni INPDAP

L'INPDAP affronta in problema nella propria Circolare del 10 gennaio 2002, n. 2.
Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità, corrispondente all'ultima retribuzione percepita, cioè riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, sempreché la stessa, rapportata all'anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di 36.151,98 Euro rivalutati di anno in anno cui viene commisurata la contribuzione figurativa.
Nel settore pubblico le retribuzioni in caso di astensione per maternità vengono erogate dall’amministrazione di appartenenza secondo le modalità stabilite dal CCNL.
La circolare INPDAP del 12 maggio 2004, n. 31 ricorda che il periodo di congedo l’indennità pari all’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore è comprensiva dei ratei di 13° mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza entro il limite massimo di euro 43.276,13 per l’anno 2009.
I contributi figurativi previsti si riferiscono ai soli lavoratori del settore privato, poiché per i dipendenti pubblici gli enti e le amministrazioni di appartenenza sono tenuti al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte (la contribuzione figurativa infatti si applica solo se la retribuzione è ridotta o mancante).

Le ferie

La norma istitutiva non precisa nulla riguardo alla maturazione delle ferie nel corso della fruizione del congedo retribuito. L'INPDAP ha previsto con chiarezza, nella Circolare 12 maggio 2004, n. 31, che il congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie salvo indicazioni più di favore dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
L'INPS, da parte sua, non dà alcuna indicazione in proposito.

La tredicesima mensilità


L’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che l'indennità per il congedo venga corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione ricevuta e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, comprensiva quindi del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.
Tale indicazione è ripresa sia dall'INPS (Circolare numero 64 del 15/3/2001, punto 4) che dall'INPDAP nella Circolare del 10 gennaio 2002, n. 2.
Nell'indennità mensile è quindi già compresa anche la tredicesima.
Il fatto che non vengano erogate tredici indennità mensili non deve quindi trarre in inganno.

Compatibilità con permessi di cui alla legge 104/92

Durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/92, chi usufruisce, cioè del congedo non può richiedere durante lo stesso periodo permessi ai sensi dell'art. 33 e che tale facoltà è preclusa nello stesso periodo anche all'altro genitore o all'altro fratello o sorella in caso di fruizione da parte di tali soggetti (art. 42 - comma 5 del D.L.vo 151/2001).
Con Circolare numero 53 del 29/4/2008 l’INPS chiarisce che tale divieto non sussiste nel caso in cui si richiedano i due benefici nello stesso mese, ma in giornate diverse.
Tali congedi spettano al genitore anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto (disoccupata/o casalinga/o, lavoratrice autonoma/o) e non è necessaria convivenza con il figlio/a; è necessario però tenere presente quanto richiesto dagli enti previdenziali:
INPS
Già la circolare Circolare numero 64 del 15/3/2001 dell’INPS consentiva, in caso di figlio/a minorenne, la possibilità di fruire del beneficio in questione anche se uno dei genitori non lavora o in presenza di altri familiari non lavoratori in grado di prestare assistenza.
In caso di figli minorenni la circolare 112 del 2007 ribadisce che la fruizione del beneficio in questione spetta anche in assenza di convivenza.
La successiva Circolare numero 138 del 10/7/2001 ha esteso tale possibilità ai genitori di figli disabili MAGGIORENNI; se però non c’è convivenza con il genitore richiedente i congedi spettano solo a condizione che l’assistenza sia prestata in via esclusiva e continuativa.
A proposito delle caratteristiche dell’assistenza INPS precisa che non è più necessario dimostrare l’impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, stante l’esclusiva riconducibilità all’autonomia privata e familiare della scelta su chi, all’interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza.
Per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile, inoltre, non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap, secondo quanto indicato con la Circolare numero 90 del 23/5/2007 (Circolare numero 112 del 3/8/2007)
INPDAP
La Circolare INPDAP del 10 gennaio 2002, n. 2 stabilisce che se il figlio è MINORENNE si può usufruire del congedo anche se l’altro genitore non lavora; se il figlio da assistere è MAGGIORENNE non è richiesta la convivenza, ma, in tal caso, occorre che l’assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente.
Nell’ipotesi che l’altro genitore non lavori e vi sia convivenza con il figlio maggiorenne disabile, la circolare richiedeva di dimostrare l’impossibilità, da parte del genitore che non lavora, di prestare assistenza.
L’INPDAP,con informativa N. 22 del 25/10/2002 però modifica la disciplina applicabile ai genitori di figli disabili MAGGIORENNI CONVIVENTI prevedendo che il genitore non sia obbligato a fornire alcuna documentazione comprovante l’impossibilità da parte dell’altro genitore che non lavora di poter prestare assistenza. Tale diritto è esercitabile anche in caso di presenza nella famiglia di altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza.
In questo modo è stato equiparato il trattamento degli assicurati INPDAP a quello degli assicurati INPS.

Nessun commento: