Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.
Gli elementi caratterizzanti del rapporto di lavoro parasubordinato
Edito da Bruno Dott. Olivieri
Rapporto di lavoro parasubordinato (art. 409, n. 3, c.p.c.)
Rientrano nella categoria dei parasubordinati quella serie di rapporti di COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (co.co.co.) nati per far fronte a nuove esigenze di flessibilità del mercato dl lavoro a seguito di una progressiva terziarizzazione. Assimilabili a tale tipologia contrattuale sono :
Rapporti di agenzia;
Rappresentanza Commerciale;
Rapporti di collaborazione.
Assimilabili a rapporto di tipo parasubordinato, sono quei rapporti definiti:
CO.CO.CO.
È un rapporto di lavoro in cui il collaboratore fornisce una prestazione a un datore di lavoro per un periodo di tempo prolungato e coordinato, senza però essere suo dipendente, quindi in maniera autonoma.
Questo contratto, sostituito dal contratto di lavoro a progetto, può essere utilizzato solo in via residuale.
1.PREVALENTE PERSONALITA' :costituisce elemento imprescindibile alla definizione di una collaborazione e non di una subordinazione ; tale requisito è spesso desumibile da elementi come preminenza del lavoro personale, dimensione contenuta della struttura organizzativa utilizzata, semplicità della forma giuridica con cui opera il collaboratore
2. CONTINUITA' : la prestazione dura nel tempo e non costituisce attività occasionale e sporadica; si richiede inoltre che nella durata del la collaborazione le parti interagiscano non solo al momento dell'accettazione del contratto e nel pagamento dei corrispetivi
3. COORDINAMENTO: dev'esserci una connessione funzionale con l'organizzazione aziendale del committente.
CO.PRO.
Con la Legge Biagi ( D. Lgs. 276/2003) la collaborazione coordinata e continuativa appena vista (co.co.co.) viene gradualmente sostituita dal Contratto a progetto (Co.pro.); tuttavia il co.co.co non è soggetto ad abrogazione ma circoscritto ad essere utilizzato solo in ambiti specifici, ad esempio per le collaborazioni nell'ambito della pubblica amministrazione, nell'inquadramento degli amministratori di società di capitali, pensionati, collaborazioni di durata inferiore a 30 giorni e reddito inferiore a 5.000 euro lordi annui con uno stesso committente, agenti e rappresentanti di commercio.
In stretta analogia alle caratteristiche del co.co.co. , il contratto a progetto prevede come requisiti essenziali:
1. CONTENUTO PREVALENTEMENTE PERSONALE DELLA PRESTAZIONE;
2. ASSENZA DI VINCOLI DI SUBORDINAZIONE;
3. DETERMINAZIONE DI UN PROGETTO SPECIFICO DA PARTE DEL COMMITTENTE.
Il contratto a progetto rimarca, attraverso i requisiti dell'assenza di subordinazione e definizione di un progetto specifico, la necessità di assoluta autonomia del prestatore d'opera rispetto al committente affinché si prefiguri una collaborazione e non subordinazione.
PRESTAZIONE OCCASIONALE
È l’attività lavorativa autonoma fornita in maniera occasionale senza che questo comporti l’istaurarsi di un rapporto di dipendenza tra il lavoratore e il soggetto che commissiona la prestazione. Lo svolgimento di questa attività non richiede l’iscrizione ad albi né l’apertura della partita IVA. La cifra corrisposta è assoggettata a rite- nuta d’acconto (del 20%).
Se il reddito annuo prodotto dall’attività occasionale supera i 5.000 Euro, anche i lavoratori occasionali devono iscriversi nella gestione separata istituita presso l’Inps per i collaboratori coordinati e continuativi.
PRESTAZIONE ACCESSORIA
Questo tipo di prestazioni si caratterizza per la particolare modalità di pagamento: il datore di lavoro compra dei buoni presso un soggetto concessionario individuato nell’Inps e nelle Agenzie per il lavoro – con cui paga il lavoratore che li dovrà successivamente convertire. Dalla somma percepita verrà trattenuta una quota a fini previdenziali e assicurativi.
Sono prestazioni occasionali di tipo accessorio:
• i lavori domestici;
• i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade,parchi e monumenti;
• l’insegnamento privato supplementare;
• la realizzazione di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
• le attività lavorative svolte nei periodi di vacanza da parte di giova- ni con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado
• le attività agricole di carattere stagionale; • la consegna porta a porta e la vendita ambulante di stampa quo-
tidiana e periodica;
• le prestazioni svolte nell'ambito dell'impresa familiare limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi.
Bruno Dott. Olivieri
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento