FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO
PARERE N. 25 DEL 08.10.2010
IL QUESITO
Il Consulente del Lavoro non può essere apprendista
Il contratto di apprendistato è incompatibile con lo svolgimento di attività proprie della professionalità disciplinata dalla legge n. 12/79 cui vi si addica un soggetto in possesso del titolo professionale acquisito superando l’esame di abilitazione.
Il contratto di apprendistato, nelle sue diverse forme, rappresenta il tipico contratto di lavoro a causa c.d. “mista”, in considerazione del fatto che al consueto sinallagma prestazione di lavoro vs. retribuzione, si aggiunge l’ulteriore elemento della formazione professionale, essendo tale rapporto destinato all’insegnamento necessario al raggiungimento della capacità tecnica propria del lavoratore qualificato.
Lo svolgimento della attività professionale tipica del Consulente del Lavoro può atteggiarsi in diverse forme: individuale, associato, societario (art. 3 del Codice Deontologico, Del. CNO n. 209 del 3 ottobre 2008), nonché nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (art. 32 Codice Deontologico, cit.).
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Il Consulente del Lavoro non può essere apprendista.
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