FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO
La funzione e la natura del patto di prova.
Il datore di lavoro ed il lavoratore possono prevedere un periodo di prova finalizzato a valutare la reciproca convenienza e rendere definitivo il rapporto di lavoro: “l’imprenditore ed il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova” (art. 2096, comma 2, c.c.).
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Fonte: consulenti del lavoro.it
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