Diminuite dalla legge di stabilità le riduzioni delle sanzioni.
Le sanzioni dal 1° febbraio
* per i versamenti omessi, carenti o tardivi sanati entro 30 giorni, la sanzione passa da un dodicesimo a un decimo del minimo (dal 2,5% al 3%)
* per regolarizzazioni effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (o, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dalla violazione), la sanzione sale da un decimo a un ottavo del minimo (“ravvedimento lungo” 3,75%, non più il 3%)
* per omessa presentazione della dichiarazione (massimo 90 giorni), la sanzione passa a un decimo del minimo, cioè 25 euro (attualmente è 21 euro, un dodicesimo del minimo).
Fonte : Consulenti del Lavoro.it
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