Pubblicato da Daniele Rag. Scorrano
Saccone Avv. Antonio
Funzionario della DPL di Pescara - Responsabile Affari Legali e del Contenzioso
Dopo un lungo iter parlamentare, che è passato anche attraverso un rinvio alle Camere da parte del
Capo dello Stato per il riesame di alcuni provvedimenti in essa contenuti, è stata definitivamente
approvata la legge 4 novembre 2010, n. 183 ( il cd. Collegato lavoro).
La norma, che consta di 50 articoli, è stata pubblicata sul S.O. n. 243 alla Gazzetta Ufficiale n. 262
del 4.11.2010 ed entra in vigore in data 24.11.2010.
In tema di misure contro il lavoro sommerso, contenute nell’articolo 4 del disegno di legge n. 1441-
quater (poi divenuto n. 1167/B), l’approvazione della legge 183/2010 non ha introdotto alcuna
modifica rispetto al testo già licenziato dal Parlamento in data 3 marzo 2010, con la conseguenza
che le molteplici novità legislative in materia rispetto al regime previgente hanno potuto essere
ampiamente sviscerate ed analizzate prima della pubblicazione definitiva.
Ed infatti, ancor prima della sua entrata in vigore (si ribadisce, il 24.11.2010), con una
apprezzabilissima prova di efficienza, il Ministero del Lavoro ha già provveduto a dare indicazioni
operative alle proprie strutture periferiche, con l’obiettivo di uniformare i comportamenti del
personale ispettivo; tali indicazioni sono contenute nella circolare della Direzione Generale per le
Attività Ispettive n. 38 del 12 novembre 2010.
Non è secondario, al riguardo, evidenziare come - oltre che al personale ispettivo ministeriale - le
suddette indicazioni siano state indirizzate anche ad altri soggetti ispettivi che operano in materia
previdenziale e fiscale (INPS, INAIL, Guardia di Finanza), con l’evidente intento di realizzare la
più ampia omogeneizzazione possibile dell’operatività, atteso il notevole impatto innovativo che la
maxisanzione per lavoro nero avrà sul sistema, sia dal punto di vista procedurale che da quello
strettamente connesso al regime sanzionatorio.
Nel testo definitivo della legge 183/2010, poi, l’art. 4 della stessa - rubricato “misure contro il
lavoro sommerso”- conferma che l’impalcatura complessiva della norma va nella direzione di un
forte impegno mirato al contrasto del lavoro irregolare.
Riscrivendo ex novo il comma 3 dell’art. 3 della legge 23 aprile 2002, n. 73 sul quale era già
intervenuto con profonde innovazioni l’art. 36bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il collegato lavoro cambia in maniera
sostanziale la cd. maxisanzione per lavoro nero.
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