La procedura per l’attivazione del tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione risulta profondamente modificata.
Infatti , la richiesta di conciliazione debitamente compilata deve essere sottoscritta da chi la propone (lavoratore, datore di lavoro o committente) in originale, consegnata a mano o spedita con raccomandata A/R o inviata a mezzo e-mail certificata alla DPL. Inoltre essa deve essere, in copia, consegnata a mano ovvero spedita con raccomandata A/R o inviata a mezzo e-mail certificata alla controparte.
Tuttavia , allorquando le parti hanno già preventivamente raggiunto una intesa, la richiesta potrà essere presentata congiuntamente nelle stesse modalità anzidette.
Comunque resta sempre escluso rinvio a mezzo fax, non espressamente previsto dal Legislatore.
Si precisa peraltro che, in riferimento alla rappresentanza (del ricorrente e del convenuto) ,nulla cambia per la delega a conciliare e transigere che seguiterà ad essere rilasciata davanti ad un notaio o ad un funzionario della Direzione provinciale del lavoro con piena validità, mentre risulterà non ammissibile la autentica rilasciata dall’addetto del Comune o dall’Avvocato che rappresenta e assiste il proprio cliente.
La richiesta di conciliazione interrompe il decorso della prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione.
In merito al contenuto della richiesta di conciliazione ,si sottolinea che la stessa deve contenere (art. 410, comma 6): le generalità di entrambe le parti; l’indicazione del luogo della conciliazione (quello dove è sorto il rapporto, quello dove ha sede l’azienda o la sua dipendenza cui è addetto il lavoratore, quello dove il lavoratore prestava la sua opera alla fine del rapporto); l’indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni; l’esposizione dei fatti e delle ragioni che li sostengono.
La nota ministeriale in esame prevede che compete ai funzionari della Direzione provinciale del lavoro di verificare che la richiesta possegga i contenuti essenziali richiesti, affinché gli stessi vengano eventualmente integrati, qualora siano parzialmente omessi, mentre la totale mancanza degli elementi indicati rende la richiesta improcedibile, salvo che la controparte si costituisca, presentando le proprie memorie, in tal caso l’Ufficio territoriale informerà il ricorrente affinché proceda ad integrare la propria richiesta.
Laci F.
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