Pubblicato da Bruno Dott. Olivieri
Con sentenza n. 31357 del 26 agosto 2010, la V sezione penale della Cassazione, ha affermato che la designazione del responsabilità del servizio di prevenzione e protezione non esclude in alcun modo la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio, atteso che la stessa non è equivalente ad una delega delle funzioni finalizzata all'esenzione dell'imprenditore da responsabilità per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
DPL Modena
Nessun commento:
Posta un commento