Pubblicato da Bruno Dott. Olivieri
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 37 del 15 ottobre 2010, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, in caso di precedente cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, l’istante chiede chiarimenti circa la possibilità di configurare ulteriori fattispecie del diritto di accesso ai suddetti sgravi, nel caso in cui l’impresa proceda a nuove assunzioni ed in precedenza abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o abbia cessato il rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova da parte del dipendente.
La risposta in sintesi:
"...Alla luce di quanto innanzi argomentato, si ritiene, in risposta al quesito avanzato, che il datore di lavoro non possa fruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9 della Legge n. 407/1990, qualora nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni, abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o receda dal contratto per mancato superamento del periodo di prova".".
Fonte: DPL Modena
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