Contratto di apprendistato
benefici contributivi: i datori di lavoro non artigiani sono tenuti al pagamento di un contributo settimanale pari a 2,81 euro (con assicurazione INAIL) o a 2,72 euro (senza assicurazione INAIL). I datori di lavoro artigiani debbono pagare un contributo settimanale pari ad euro 0,02. Si ricorda che la durata dell’apprendistato è fissata per le varie qualifiche dai contratti collettivi: essa, comunque, deve essere compresa tra diciotto e quarantotto mesi (art. 16 della legge n. 196/1997): soltanto nel settore artigiano può arrivare fino a cinque anni. In caso di trasformazione a tempo indeterminato il beneficio si protrae per altri dodici mesi.
benefici economici: per tutta la durata del rapporto la retribuzione del lavoratore è correlata alla percentuale prevista dal CCNL per il qualificato del livello di riferimento ed aumenta progressivamente fino ad arrivare nell’ultimo periodo ad un rapporto quasi paritario.
benefici normativi: l’art. 21, comma 7, della legge n. 56/1987 prevede che gli apprendisti non rientrino nel computo numerico previsto da leggi o contratti collettivi per l’applicazione di particolari istituti, tranne che non vi sia una esplicita previsione di legge.
benefici fiscali: il costo dell’apprendista si deduce dalla base imponibile su cui si calcola l’IRAP.
Si fa presente che la normativa attuale resterà in vigore fino a quando, attraverso regolamenti attuativi, sarà varata la nuova disciplina sulle varie forme di apprendistato previste dagli artt. 47, 48e 49 del D.L.vo n. 276/2003.
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