Sostituzione maternità: quale preavviso per l'eventuale rinnovo?
Sono stata assunta in una scuola privata di lingue con un contratto di sostituzione maternità. Secondo il mio contratto, sarei assunta fino al 12 marzo o comunque fino al rientro dell'altra ragazza.Non ho ancora nessuna informazione sul rientro della dipendente: potrebbe tornare a marzo come a settembre. Vorrei sapere quanti giorni di preavviso la lavoratrice in maternità deve dare prima del suo ritorno (la mia manager mi ha detto 5, altri mi hanno parlato di 15)
Mariella C.
Risponde l'esperto di diritto del lavoro di Lavoratorio.it, dottor Bruno Olivieri:
"L'assunzione in sostituzione di maternità si configura formalmente come un rapporto a tempo determinato con uno sgravio contributivo del 50% a favore del datore di lavoro.
La scadenza del suo contratto quindi coinciderà con la data comunicata attraverso la comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego e non tiene conto del rientro effettivo della lavoratrice; eventualmente la stessa chiedesse un allungamento del periodo post-parto il suo datore di lavoro dovrà provvedere a prorogare la durata del rapporto.
A proroga effettuata, il datore di lavoro comunicherà un nuovo rapporto a termine con scadenza non definita e potrà tenerla in forza fino al giorno prima del rientro della lavoratrice in maternità che però non ha nessun obbligo di preavviso formale se non al fine di informare il datore di lavoro del rientro ai fini organizzativi aziendali."
La scadenza del suo contratto quindi coinciderà con la data comunicata attraverso la comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego e non tiene conto del rientro effettivo della lavoratrice; eventualmente la stessa chiedesse un allungamento del periodo post-parto il suo datore di lavoro dovrà provvedere a prorogare la durata del rapporto.
A proroga effettuata, il datore di lavoro comunicherà un nuovo rapporto a termine con scadenza non definita e potrà tenerla in forza fino al giorno prima del rientro della lavoratrice in maternità che però non ha nessun obbligo di preavviso formale se non al fine di informare il datore di lavoro del rientro ai fini organizzativi aziendali."
dottor Bruno Olivieri
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