Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

Violazione delle disposizioni in materia di riposo giornaliero

Come è noto, al lavoratore subordinato spettano, tra una prestazione e l’altra, almeno undici ore di riposo giornaliero da fruire in maniera consecutiva, cui fanno eccezione le attività caratterizzate da periodi frazionati (ad esempio, quello degli addetti ai servizi di pulizia) o da reperibilità.. Tale principio, in presenza di adeguato riposo compensativo. è soggetto ad alcune deroghe individuate dall’art. 17 del D.L.vo n. 66/2003, che possono così riassumersi:
a) nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali: a partire dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, poi convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, nel solo settore privato, il potere derogatorio è riconosciuto anche alla contrattazione territoriale od aziendale, intervenuta con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
b) nelle categorie di lavoratori eventualmente indicate con un D.M. del Ministro del Lavoro, il quale, se riferito al settore pubblico, lo deve emanare con il “concerto” della Funzione Pubblica;
c) nei dirigenti e nel personale direttivo; d) nei lavoratori addetti a turni individuati dalla contrattazione collettiva, anche di secondo
livello, in caso di cambio di squadra, nell’ipotesi in cui ciò non consenta la fruizione del
riposo tra la fine del primo servizio e l’inizio del secondo; e) nel personale del Servizio Sanitario Nazionale; f) nel personale delle Aree dirigenziali riconducibili agli Enti ed alle Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale (art. 41, comma 13, della legge n. 133/2008).
Ora, il nuovo apparato sanzionatorio è il seguente: se il datore non rispetta il diritto al riposo giornaliero la sanzione amministrativa prevista è compresa tra 50 e 150 euro. L’importo sale in una “forbice” compresa tra 300 e 1000 euro, se la violazione è stata accertata per più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore. L’ulteriore “aggravamento” sanzionatorio, non diffidabile e non assoggettabile al pagamento in misura ridotta, scatta nell’ipotesi in cui il “vulnus” riguardi più di dieci lavoratori o si sia verificato in almeno cinque periodi di ventiquattro ore: e qui la “pena pecuniaria” prevista è compresa tra un minimo di 900 ed un massimo di 1500 euro.

Dott. E. Massi - Dirigente DPL Modena

Nessun commento: