Con sentenza n. 1953 del 27 gennaio 2011, la Cassazione ha affermato che non vi può essere equiparazione tra il licenziamento disciplinare ed il licenziamento per superamento del periodo di comporto, in quanto quest'ultimo è un recesso per giustificato motivo oggettivo e non una vera e propria contestazione disciplinare. Nella lettera, non è necessaria la descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale né, tantomeno, l'indicazione dei singoli giorni di assenza ma una più generica indicazione del periodo di comporto.
DPL Modena
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