Pubblicato da Bruno Dott. Olivieri
Con sentenza n. 4272/2011 la Cassazione ha affermato che va esclusa la nullità della richiesta in giudizio delle differenze retributive, allorquando il lavoratore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l’orario, l’inquadramento, e abbia specificato la somma pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici.
DPL Modena
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