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Detassazione degli straordinari

Novità per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, soprattutto per quanto riguarda la detassazione degli straordinari sul lavoro. Nel prossimo 730 sarà, infatti, possibile recuperare le maggiori imposte versate su straordinario e lavoro notturno del 2008-2009.

Basterà che il datore di lavoro certifichi le somme su cui calcolare il recupero in occasione della compilazione del Cud 2011. La restituzione dello sgravio contributivo al lavoratore può essere detassato nella misura del 10%, a patto che il lavoratore abbia i requisiti per accedere a questo beneficio.

Il lavoratore interessato presentando la dichiarazione (modello 730/2011 o Unico 2011) potrà recuperare in unica soluzione i crediti riferiti all'anno 2008 e 2009. In queste modifiche, il datore di lavoro, invece di stampare in carta libera una dichiarazione, compilerà il Cud 2011, dove saranno previsti specifici campi distinti per anno in cui va certificato il ricalcolo.

In questo modo l'azienda anziché certificare le somme entro il 30 settembre prossimo, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa, avrà più tempo per individuare le somme che potenzialmente possono beneficiare della detassazione del 10%.

Le indicazioni dell'agenzia delle Entrate aprono, dunque, la strada all'applicazione del regime di imposta più favorevole anche alle prestazioni per lavoro straordinario. Gli importi inseriti nella certificazione del prossimo anno confluiranno quasi certamente anche nel modello 770.

Per ottenere la detssazione prevista sarà importante seguire alcuni specifici passaggi, dalla definizione del legame con la produttività, perché la circolare 47/E, firmata dall'agenzia delle Entrate e dal ministero del Lavoro, ha chiarito che lo straordinario svolto nel 2009 e nel 2010 è agevolabile solo se legato ad aumenti di produttività, compilare la dichiarazioni 2011 e, per il recupero, il datore di lavoro deve indicare nel Cud 2011 gli importi versati nel 2008 e nel 2009 per il miglioramento della produttività e tassabili con l'imposta sostitutiva.

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