Il Messaggio n. 7401 del 25 marzo 2011 dell’INPS fornisce indicazioni sul riconoscimento dell’indennità di mobilità ai lavoratori rioccupati con contratto di lavoro subordinato intermittente. Si chiarisce che, se il lavoratore abbia assunto l’obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro e sia rioccupato a tempo determinato o indeterminato, la prestazione è sospesa per la durata del contratto; nei casi di non assunzione dell’obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, per le riassunzioni a tempo determinato e indeterminato, l’indennità di mobilità è riconosciuta solo per i periodi di non lavoro tra le chiamate e la prestazione è sospesa nei periodi di risposta alla chiamata.
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