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L’apparato sanzionatorio in materia di orario di lavoro, di riposi e di ferie annuali dopo il collegato lavoro

di Antonio Saccone
Avvocato - Funzionario della DPL di Pescara - Responsabile Affari Legali e del Contenzioso



L’art. 7 della legge 183/2010 (cd. collegato lavoro) è intervenuto sul sistema sanzionatorio vigente in materia di orario di lavoro, di riposi giornalieri e settimanali nonché di ferie annuali, operando un ulteriore cambiamento della disciplina dettata dal D.Lgs. 66/03, già rivisitata dalla legge 133/08.
Le modifiche riguardano essenzialmente l’entità e le modalità di applicazione delle sanzioni, in relazione al numero dei lavoratori interessati ed ai periodi di riferimento delle violazioni; esse vanno sostanzialmente nella direzione del superamento dell’applicazione del criterio del cd. “cumulo materiale” (tot violazioni - tot sanzioni), criterio da sempre utilizzato dagli organi di vigilanza e reso ancor più “cogente” dalla lettera circolare prot. n. 5407 del 18.4.2008 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro.
Come rilevato, l’articolato normativo in parola ha posto l’attenzione sulle quattro grandi tematiche, possibili oggetto di violazione, già disciplinate sotto il profilo sanzionatorio dall’art.18bis del D.Lgs. 66/03 cit.: il superamento della durata massima settimanale dell’orario di lavoro (comprese le prestazioni di lavoro straordinario), le violazioni inerenti i riposi settimanali, quelle delle norme dettate in materia di ferie annuali e quelle in materia di riposo giornaliero.
In materia di orario di lavoro, inoltre, deve darsi atto della particolare fattispecie disciplinata dal comma 2 dell’art. 7 della legge 183/2010, che - in riferimento ai lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibiti ai servizi portuali - interviene sul sistema delle deroghe consentite e sulla facoltà di disciplinare le medesime.

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