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LE PRESTAZIONI OCCASIONALI COORDINATE (Art. 61, c. 2, D.Lgs 276/03)

Non si tratta di una evoluzione delle collaborazioni meramente occasionali, ma, semmai, un particolare tipo di “collaborazioni coordinate e continuative a progetto”, vengono infatti anche definite “mini co.co.co.”.

La differenza rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative è individuabile nell’assenza dell’obbligo ad un contratto scritto, quindi non è presente un progetto, ma la prestazione occasionale dovrà avere il limite di 5.000,00 euro di compenso lordo e di 30 giorni.
Tali limiti sono indipendenti e riferiti a ciascun committente, nell'anno solare (basta superarne uno e si ricade automaticamente nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con i suoi pesanti obblighi).


Nonostante non vi sia obbligo, come visto prima, reputo necessaria la redazione di un contratto che disciplini (al pari di quello visto in precedenza) gli aspetti fondamentali del rapporto.
Ad esempio potranno essere previste le seguenti clausole:
- “prestazione occasionale coordinata ai sensi dell’art. Art. 61, c. 2, D.Lgs 276/03, senza vincolo di subordinazione ed orario”
- “Il compenso lordo è stabilito in euro _________________ e sarà corrisposto ______________ al netto delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali a carico del collaboratore”
- “è escluso che la prestazione di cui in oggetto sia resa quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. “a progetto” e nemmeno quale prestazione meramente occasionale di cui all’art. 2222 e ss. del Codice Civile. E’ altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente”;
- “il collaboratore dichiara di non essere titolare di partita Iva e di non essere iscritto ad alcun albo professionale”
- “La prestazione occasionale coordinata di cui in oggetto rientra nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come disciplinati dall’art.50 del D.P.R. 917/86 ed è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 (carenza del presupposto soggettivo)”.
Il contratto sarà datato e sottoscritto dalle parti.

Non sarà necessaria una ricevuta, poiché il collaboratore riceverà una vera e propria busta paga.

Il profilo previdenziale delle prestazioni occasionali coordinate è regolato dalla L. 335/95, che stabilisce l’obbligo di versamento contributivo senza limiti minimi di reddito (non esiste più il limite di 5.000,00 euro).
Il collaboratore è obbligato all’iscrizione alla c.d. “gestione separata INPS” (L. 335/95). Normalmente tale adempimento è curato dal committente.
Il committente avrà l’obbligo di versare i contributi dovuti (circa il 18%, ma si vedano per precisione le tabelle sul sito dell’INPS) trattenendone 1/3 al collaboratore, in quanto posti dalla Legge a carico di quest’ultimo.

A differenza dei redditi da prestazioni meramente occasionali i redditi da collaborazioni occasionali coordinate saranno disciplinati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in virtù di questa assimilazione, il collaboratore riceverà una vera e propria busta paga. Il compenso verrà dunque ricevuto al netto delle ritenute proprie del collaboratore (non è detto che corrispondano al 20%) ed egli potrà far valere le proprie deduzioni.
Il collaboratore l’anno successivo riceverà dal committente il c.d. modello CUD, riassuntivo del trattamento fiscale cui è stato assoggettato il compenso percepito. Tale modello potrebbe essere sufficiente alla giustificazione dei propri redditi davanti all’Erario (quando non si abbiano altri diversi redditi che obblighino alla dichiarazione dei redditi annuale).

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