La Sentenza n.8068/2011 della Corte di Cassazione prevede la revoca retroattiva delle agevolazioni contributive per il datore che dichiara all’INPS un’attività diversa da quella effettivamente svolta. La Suprema Corte risponde così al ricorso presentato da un’imprenditrice che ha pagato dei contributi all’INPS, per la non spettanza di sgravi contributivi vista la natura commerciale e non industriale dell’attività svolta. I Giudici, respingendo il ricorso, hanno specificato che il recupero di somme indebitamente percepite, non opera se l’iniziale inquadramento è determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
Sentenza n.8068/2011 della Corte di Cassazione
Autore: Payroll
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