La Circolare n. 67 del 14 aprile dell’INPS fornisce chiarimenti in materia di rioccupazione di lavoratori beneficiari di assegni di sostegno. Per lavoratori subordinati a tempo determinato o parziale (determinato o indeterminato), l’occupazione è a carattere transitorio e l’indennità viene sospesa, mantenendo l’iscrizione alla lista di mobilità; per contratti a tempo pieno e indeterminato, il lavoratore non ha più diritto all’indennità. Rientra in lista, se non supera il periodo di prova o viene licenziato prima di aver maturato dodici mesi di anzianità (di cui sei di lavoro effettivo). In questo caso, ha diritto alla corresponsione del residuo di indennità, ma non alla proroga del periodo di prestazione. Indennità e salario non sono però cumulabili.
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