L’art. 51, c. 6 del D.P.R. 917/1986 stabilisce che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione dovute ai lavoratori dipendenti (c.d. “trasfertisti”) tenuti per contratto all’espletamento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% del loro ammontare. Ai fini dell’applicazione dell’esenzione sia ai fini contributivi sia ai fini fiscali, si considerano trasfertisti tutti quei lavoratori dipendenti ai quali è contrattualmente attribuita un’indennità, ovvero una maggiorazione di retribuzione, per tutti i giorni retribuiti, senza distinguere se il lavoratore dipendente si sia o meno recato effettivamente in trasferta. È stata esclusa l’assimilabilità degli autotrasportatori di merci ai trasfertisti, proprio in considerazione
del fatto che le indennità ad essi corrisposte non hanno carattere continuo, ma competono soltanto per i giorni di effettiva trasferta.
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