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LISTE DI MOBILITÀ

Le liste di mobilità sono liste speciali, istituite dalla Legge n. 223/91, nelle quali vengono inserite le persone licenziate collettivamente dalle imprese con oltre 15 dipendenti per cessazione, trasformazione o riduzione di attività o di lavoro oppure licenziate individualmente, per le stesse motivazioni, dalle imprese che abbiano in forza anche meno di 15 dipendenti.
Le tipologie di lavoratori che possono avere accesso alle liste di mobilità sono le seguenti:
a) i lavoratori dipendenti da imprese che siano state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale e che non abbiano la possibilità, nel corso di attuazione del programma di intervento, di reinserire tutti i lavoratori sospesi o di utilizzare misure alternative. Per tali lavoratori le imprese sopra citate hanno la facoltà di avviare le procedure di mobilità (art. 4, comma 1, legge n. 223/91);

b) i lavoratori dipendenti da imprese, soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, che vengano licenziati a seguito di procedure concorsuali (art. 3, comma 3, legge n. 223/91);

c) i lavoratori dipendenti da imprese (non soggette alla disciplina dell’intervento
straordinario di integrazione salariale) che occupino più di 15 dipendenti e che, in
conseguenza della riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva ovvero in unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (art. 24, commi 1 e 2, legge n. 223/91);

d) i lavoratori dipendenti da imprese (soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale) che occupino più di 15 dipendenti e che, in conseguenza della riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva ovvero in unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (art. 16, comma 1, legge n. 223/91);

e) i lavoratori dipendenti da imprese con anche meno di 15 dipendenti che vengano
licenziati individualmente per riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro.

I lavoratori inseriti in lista di mobilità vengono cancellati nei seguenti casi:
a) assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
b) erogazione anticipata dell’indennità di mobilità in un'unica soluzione (nel caso di lavoratori che percepiscano il trattamento);
c) scadenza del periodo massimo di godimento dell’indennità ovvero del periodo
massimo per la permanenza in lista;
d) omessa comunicazione (entro 5 giorni dalla data di assunzione) alla competente
sede INPS dell’avvenuta rioccupazione con contratto a tempo determinato ovvero
parziale (nel caso di lavoratori che percepiscano l’indennità);
e) rifiuto di un’offerta di formazione o di riqualificazione professionale;
f) rifiuto di un’offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza e che rispetti il principio della “congruità”, ovvero che sia coerente con le competenze e le qualifiche possedute dal lavoratore. Si considera non rispettato l’obbligo di accettazione dell’offerta anche nel caso in cui il lavoratore, pur avendo accettato inizialmente la proposta di lavoro, si sia dimesso durante il periodo di prova, salvo dimissioni dovute a giusta causa.

I lavoratori in lista di mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato (di qualsiasi durata) ovvero parziale (qualunque sia la riduzione dell’orario di lavoro) conservando l’iscrizione nella lista stessa. In caso di assunzione a tempo determinato l’iscrizione nella lista rimane sospesa per un periodo pari a quello della durata del contratto: conseguentemente viene posticipata di un uguale periodo la scadenza della permanenza nella lista fino alla data di massimo differimento. In caso di assunzione a tempo indeterminato parziale la scadenza della permanenza nella lista viene posticipata fino alla data di massimo differimento. Qualora il lavoratore venga assunto con contratto a tempo determinato ovvero parziale l’iscrizione nelle liste di mobilità permane anche in caso di dimissioni volontarie dello stesso.
Tali disposizioni devono ritenersi applicabili anche ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità qualora vengano avviati al lavoro in qualità di soci di cooperativa nel caso in cui venga instaurato, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 142/2001, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata. Nel caso in cui, invece, i soci instaurino con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma autonoma o in forma di collaborazione coordinata non occasionale conservano l’iscrizione alla lista di mobilità qualora il reddito lordo annuo derivante dal rapporto di lavoro non superi la soglia prevista per la conservazione dello stato di disoccupazione, ovvero il minimo personale escluso da imposizione fiscale (€ 4.800 per i redditi da lavoro autonomo - € 8.000 per redditi i da lavoro dipendente e fiscalmente assimilati quali i redditi derivanti da rapporti di co.co.co. e co.co.pro.). Tale ultima regola
deve ritenersi applicabile a tutti i rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato resi in forma di collaborazione (co.co.co., co.co.pro., mini co.co.co.) ancorché non siano instaurati con soci di cooperativa: questo significa che il lavoratore permane in lista di mobilità fino alla scadenza naturale della stessa (senza alcun differimento) purché il reddito lordo annuo da lavoro non superi il minimo personale escluso da imposizione fiscale (€ 4.800 o € 8.000).

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