Le trasferte effettuate al di fuori del comune in cui si trova la sede di lavoro sono assoggettabili ai seguenti regimi alternativi di tassazione a scelta del contribuente con riferimento all’intera trasferta:
a) indennità forfetaria;le indennità di trasferta corrisposte non concorrono alla formazione del reddito del dipendente fino all’importo giornaliero di 46,48 euro (elevato, per le trasferte all'estero, a 77,47 euro).
Tali importi in esenzione hanno validità a prescindere dalla durata della trasferta e si applicano anche nel caso di durata inferiore a 24 ore ovvero di trasferta che non comporti il pernottamento fuori sede.
Sono assoggettati a tassazione i rimborsi per le spese, diverse da quelle di viaggio e trasporto, corrisposti in aggiunta all’indennità forfetaria.
b) rimborso analitico;non concorrono a formare il reddito i rimborsi analitici per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto.
I rimborsi per altre spese, anche non documentate ma analiticamente descritte dal dipendente, sono esenti da tassazione nel limite giornaliero di 15,49 euro (elevato, per le trasferte all’estero, a 25,82 euro).
Ovviamente, eventuali altre indennità aggiuntive al di fuori del rimborso analitico concorrono interamente alla formazione del reddito del contribuente.
c) rimborso misto; il datore di lavoro, oltre a corrispondere un’indennità di trasferta, effettua il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio.
In tale ipotesi, le franchigie di esenzione giornaliere sono nel limite di 46,48 euro (elevato a 77,47 euro per le trasferte all'estero).
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