Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

Tempo determinato e recesso anticipato

pubblicata da Dottor Bruno Olivieri

"Il rapporto a termine può cessare prima della scadenza del termine eslusivamente per comune volontà delle parti oppure per recesso per giusta causa. Perciò le dimissioni da parte del lavoratore sono consentite solo se anche il datore di lavoro è d'accordo oppure quando vi sono condizioni che le impediscono di proseguire l'attività di lavoro (dimissioni per giusta causa che implicano l'apertura di una vertenza finalizzata a dimostrare che c'è giusta causa).
In caso di dimissioni prima del termine senza giusta causa non è previsto esplicitamente il risarcimento del danno ; ma la giurisprudenza, ravvisando un palese inadempimento contrattuale, ha previsto un risarcimento integrale del danno provocato al datore di lavoro (sentenza Cassazione n. 13597 del 23 dicembre 1992).
In conclusione non è consentito che ci si dimetta prima del termine del contratto pena il risarcimento verso il datore di lavoro del danno da questo subito. Tale danno può anche essere superiore all'ammontare delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito fino al termine della dimissione perchè il datore può valutare del tutto diversamente tale danno.
Si ritiene perciò opportuno arrivare ad una gestione consensuale della risoluzione del rapporto di lavoro, informando quanto prima delle decisioni assunte e delle sue motivazioni e, nel caso, chiedendo al datore di lavoro cosa lei può fare per aiutarlo a risolvere eventuali problemi posti dalle sue dimissioni (ad es. indicando qualcuno che la sostituisca nell'attuate ruolo aziendale)"

Nessun commento: