Pubblicato da Bruno Dott. Olivieri
Fonte DPL Modena
La Cassazione, con sentenza n. 19475 del 19 dicembre 2003, ha affermato che in tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione legata agli utili dell'impresa, l'elemento differenziale tra le 2 fattispecie risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l'apporto della prestazione lavorativa. dovendosi verificare l'autenticità del rapporto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell'associato al rischio di impresa, dovendo egli partecipare sia agli utili che alle perdite (nella specie, relativa a opposizione a sanzioni amministrative per evasioni contributive, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, alla luce di ulteriori elementi caratterizzanti il contratto di associazione, quali il controllo della gestione dell'impresa da parte dell'associato ed periodi rendiconto dell'associante e della circostanza che gli associati, già dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, avevano continuato a svolgere la loro attività lavorativa, con le modalità precedenti, aveva escluso la sussistenza dell'associazione in partecipazione.
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