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Esente da Iva la vendita di terreni agricoli – edificabili

Fonte EDILPORTALE

Non è soggetta a Iva la vendita di un terreno agricolo che diventa successivamente edificabile per un cambio del piano regolatore indipendente dalla volontà del proprietario del fondo. Lo ha spiegato la Cortedi Giustizia Europea con una sentenza del 15 settembre scorso, che ha trattato in modo congiunto i procedimenti C-180/2010 e C-181/2010.

Per non essere soggetta ad Iva, la vendita deve potersi inserire nell’ambito della gestione del patrimonio privato del proprietario del terreno.

In generale, la Corte ha affermato che la cessione di un terreno destinato alla costruzione deve essere soggetta all’imposta sul valore aggiunto a norma della legislazione nazionale dello Stato membro. Non ha rilevanza il carattere stabile dell’operazione o il fatto che il proprietario eserciti un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi.

Al contrario, se per realizzare la vendita il proprietario del terreno intraprende iniziative di commercializzazione fondiaria, mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, il soggetto deve essere considerato come esercente un’attività economica e sarà soggetto all’imposta sul valore aggiunto.

La Corte di Giustizia Europea è arrivata a questa conclusione analizzando due casi di vendita di un fondo agricolo, diventato edificabile in un secondo momento, che era stato considerato soggetto ad Iva.

In entrambi i casi la posizione dell’Amministrazione finanziaria, che si era pronunciata a favore del pagamento dell’Iva, è stata contraddetta dalla Corte Europea dopo aver accertato che la vendita rientrava nella gestione del patrimonio personale.

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