Può una ditta licenziare un apprendista prima della scadenza dell’apprendistato (mancano 2 anni)? Nel caso specifico, siccome l’apprendista ha più volte procurato danni all’azienda si può risolvere il contratto senza incorrere in vertenze o cose del genere? È vero che l’apprendista potrebbe richiedere il pagamento degli stipendi mancanti al raggiungimento della qualifica (2 anni)?
RISPOSTA: (Daniele Rag. Scorrano)
Durante il rapporto di lavoro, all’apprendista si applica lanormativa di tutela (reale o obbligatoria) prevista per i licenziamenti illegittimi
Sicché il datore di lavoro può recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo (artt. 48, co. 3, lett. d), 49, co. 4, lett. e), D.Lgs. n. 276/2003)
Inoltre, prima della scadenza del termine, il rapporto di apprendistato può cessare:
- per dimissioni del lavoratore;
- per morte dell’apprendista;
- per mancato superamento del periodo di prova;
- per superamento del periodo di comporto per malattia;
- per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
- per risoluzione consensuale;
- per riconoscimento anticipato della qualificazione finale.
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