L’articolo 39 del decreto legge sulla "competitività" (ossia il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), nell'introdurre il "Libro unico del lavoro" ha disposto l’abrogazione dell’articolo 3 del D.M. 30 ottobre 2002, riguardante le “Modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola”. Tale articolo prevedeva che la Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio potesse, su istanza del datore di lavoro, concedere autorizzazione al cd. "accentramento contributivo". A decorrere dal 1° gennaio 2009, quindi, l'Inps provvede direttamente al rilascio delle autorizzazioni all’accentramento degli adempimenti contributivi dei datori di lavoro, secondo i principi fissati dall'art. 1182 del codice civile in tema di luogo dell’adempimento dell’obbligazione (vedi pure circ. del Ministero del Lavoro 3 dicembre 2008) (cfr circ. 124 del 11.12.2009).
La posizione contributiva accentratrice, cioè quella nella quale il datore di lavoro può essere autorizzato all’assolvimento degli obblighi contributivi di tutti i lavoratori alle sue dipendenze, di norma si identifica con:
- la sede legale dell’azienda, coincidente anche con la sede amministrativa della stessa e nella quale sono occupati i lavoratori addetti alle previste attività gestionali della struttura aziendale;
- la sede legale dell’azienda, coincidente anche con la sede amministrativa della stessa e nella quale sono occupati i lavoratori addetti alle previste attività gestionali della struttura aziendale;
- la sede amministrativa, intesa come sede non coincidente con quella legale, nella quale si svolgono le medesime attività individuate al punto precedente;
- la sede operativa che possa identificarsi come il centro di maggiore interesse (può farsi riferimento, ad esempio, ai risultati economici conseguiti o alla “mission” aziendale)
La posizione contributiva accentratrice è, di norma, contraddistinta dalla matricola aziendale. E' possibile l'apertura di ulteriori posizioni aziendali rientranti nello stesso ambito territoriale, in relazione a particolari caratteristiche contributive.
Per “unità locale” si intende l’impianto operativo e/o amministrativo/gestionale avente ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale nella quale l’azienda esercita stabilmente la produzione di beni e/o la distribuzione degli stessi o la prestazione di servizi. La stessa unità locale dovrà essere dotata di autonomia di gestione e di tutti quegli strumenti necessari per lo svolgimento di una finalità produttiva o di una sua fase intermedia.
Sono pertanto da ricomprendersi nella definizione di unità locale: la filiale, la succursale, l’agenzia, l’ufficio di rappresentanza, lo stabilimento, il laboratorio, l’officina, il deposito, il magazzino, il negozio, ecc.
Con particolare riferimento alle sedi secondarie dell’impresa, si rammenta quanto disciplinato in materia dall’articolo 2197 del codice civile, in forza del quale “L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell'impresa”. Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità locale appena esaminata i cosiddetti “cantieri temporanei di lavoro” (si pensi, ad esempio, all’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o alle attività di installazione di impianti) per i quali intervengono specifici istituti contrattuali a tutela dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori della sede aziendale.
La richiesta di accentramento degli adempimenti contributivi ha come presupposto che le diverse posizioni contributive aziendali, contraddistinte da matricole già assegnate (corrispondenti alle unità che occupano lavoratori dipendenti), o da assegnare (in relazione all’espansione dell’attività aziendale ed in ossequio ai principi di competenza territoriale esistenti per ciascuna delle Direzioni dell’Istituto presenti sul territorio nazionale), soddisfino le seguenti condizioni:
- a) siano identificate dal medesimo codice fiscale;
- b) presentino, ai sensi dell’articolo 49 legge n. 88/1989, identità di classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali.
A chi devo presentare la richiesta per l’accentramento contributivo?
All’INPS in quanto la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 25/II/0017292 del 3/12/2008, ha precisato che l’obbligo della richiesta di autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro per l’accentramento contributivo non è più necessaria in considerazione della vigente disciplina in materia di libro unico del lavoro. Il datore di lavoro può continuare ad avvalersi della possibilità di accentrare il versamento della contribuzione presso un’unica sede dell’INPS, presentando a quest’ultima una specifica istanza in via telematica secondo i criteri stabiliti dall’Istituto.
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