L’art. 7, comma 4, della legge n. 167/2011, prevede la possibilità di assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità ai fini della loro qualificazione o riqualificazione.
I lavoratori in mobilità così assunti non rientrano nella base di calcolo prevista da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari istituti (es. disabili)
Incentivi di natura contributiva
non cambiano rispetto a quelli previsti per i lavoratori in mobilità.
Incentivi di natura economica
l'inquadramento del lavoratore potrà avvenire fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di sarà possibile stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio.
Nessun commento:
Posta un commento