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Elementi per la genuinità dell'associazione in partecipazione



Con sentenza n. 2496/2012, la Cassazione ha affermato che uno degli elementi fondanti per la verifica della genuinità del rapporto di associazione in partecipazione (art. 2549 c.c.)è la partecipazione del soggetto anche alle perdite della società. Altre indicazioni devono arrivare dal controllo della gestione d'impresa da parte dell'associato e dal rendiconto periodico dell'associante.

Nel caso in questione, all'associato era riconosciuta una partecipazione agli utili dell'impresa ma solo in cambio di una prestazione standardizzata, nell'ambito della quale i presunti soci erano tenuti a rispettare gli orari di apertura e chiusura dei negozi e la pulizia dei locali, il tutto sotto il controllo dell'associante, che aveva l'insindacabile facoltà di non rinnovare il contratto allo scadere prefissato.

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