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IL LAVORO ACCESSORIO E IL DECRETO “MILLEPROROGHE”


Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.2011 sono in vigore le disposizioni del decreto legge n.216/2011 ,relativo alla”Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Evidenziamo in questa circolare quelle che riguardano il LAVORO ACCESSORIO, (D.L. 216/2011, Art 6,comma 2-Proroga termini per cumulo  voucher  lavoro accessorio con prestazioni integrative salario  o di sostegno al reddito).

DISCIPLINA GENERALE DEL LAVORO ACCESSORIO E MODIFICHE NORMATIVE
Il lavoro accessorio entra nell’esperienza normativa del nostro ordinamento giuridico nell’ambito dei modelli contrattuali caratterizzanti una flessibilità in entrata nel mondo del lavoro introdotti dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276 (nello specifico gli art. 70- 71- 72).
Nella sua versione iniziale il contratto era destinato a regolare una serie di attività marginali e per lo più rivolto a categorie di persone ad elevato rischio di esclusione sociale e con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro di tutte le fasce di età (giovani studenti, donne casalinghe, pensionati, disoccupati di lunga durata, diversamente abili, extracomunitari). Tutte categorie facilmente rintracciabili in quelle attività, largamente diffuse, ma caratterizzate da modeste prestazioni lavorative e che la norma appunto si proponeva di far emergere dal sommerso. Il lavoro accessorio era inizialmente soggetto ad un doppio limite:
  • 30 giorni di durata massima della prestazione;
  • non più di 3000 Euro nel corso dell’anno solare e nei confronti dello stesso committente.

Le prime modifiche, dopo un rodaggio iniziale, vengono con la legge n.80/2005 con la quale viene eliminato il limite temporale di 30 giorni e viene contestualmente elevato il tetto reddituale a 5.000 euro nell’anno solare nei confronti del medesimo committente.

Le successive modifiche attengono invece al campo di applicabilità. Infatti, l’art. 22 del D.L. n.112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008, n.133 estende la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio:
  • nell’agricoltura;
  • nei lavori domestici nell’ambito dell’impresa familiare;
  • nelle attività lavorative rese nei periodi di vacanza dai giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitario o ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado
  • nell’attività di consegna porta a porta e alla vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.


Sarà poi la Legge 9 aprile 2009 n.33 ad ampliare ancora il raggio di applicabilità:
  • alle manifestazioni sportive, culturali fieristiche o caritatevoli o lavoro di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
  • ai lavoratori under 25 anche nei week end e in ogni settore produttivo;
  • ai pensionati in ogni settore produttivo;
  • alle casalinghe relativamente alle attività agricole di carattere stagionale.

In via sperimentale per il 2009, il lavoro accessorio è stato ammesso in tutti i settori produttivi per i percettori di trattamenti di integrazione salariale nel limite massimo di 3.000 euro. Infine, l’art. 2 della Legge n.191 del 23 dicembre 2009 – ai commi 148 e 149 – è intervenuto sulla disciplina dell’art. 70 del D.Lgs. n.276/2003, ampliandone l’applicazione:
  • alle attività svolte nei maneggi e nelle scuderie;
  • nell’ ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro con contratto di lavoro part-time;
  • da parte del committente pubblico e in particolare degli enti locali, nel rispetto dei tetti massimi di spesa per il personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.

COSA HA STABILITO IL DECRETO “MILLEPROROGHE” E CHI SONO I DESTINATARI

In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito Proprio quest’ultimo punto, relativo ai soggetti beneficiari di trattamento di ammortizzatori sociali, viene prorogato a tutto il 2012 grazie alla specifica previsione nell’art.6 Decreto Legge n.216/2011.


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