ASTENSIONE OBBLIGATORIA
Per astensione obbligatoria si intende il diritto della lavoratrice di astenersi dal lavoro due mesi prima e tre mesi dopo il parto per un totale di cinque mesi.
Ciò vale per le lavoratrici dipendenti e per le libere professioniste iscritte alla Gestione separata. Coloro che svolgono un’attività autonoma non hanno l’obbligo di astenersi dal lavoro.
Il salario che spetta alla lavoratrice durante il congedo obbligatorio corrisponde all’80% della retribuzione media giornaliera per la dipendente o l’80% della retribuzione convenzionale nel caso della lavorante autonoma. E’ a carico del datore di lavoro il restante 20%. L’astensione obbligatoria dal lavoro può essere seguita dalla maternità facoltativa. Tale periodo è retribuito con un salario pari al 30% dello stipendio convenzionale e può durare al massimo10 mesi. Questo lasso di tempo può essere ripartito tra madre e padre o essere corrisposto ad un solo genitore.
ASTENSIONE ANTICIPATA
Il salario che spetta alla lavoratrice durante il congedo obbligatorio corrisponde all’80% della retribuzione media giornaliera per la dipendente o l’80% della retribuzione convenzionale nel caso della lavorante autonoma. E’ a carico del datore di lavoro il restante 20%. L’astensione obbligatoria dal lavoro può essere seguita dalla maternità facoltativa. Tale periodo è retribuito con un salario pari al 30% dello stipendio convenzionale e può durare al massimo10 mesi. Questo lasso di tempo può essere ripartito tra madre e padre o essere corrisposto ad un solo genitore.
ASTENSIONE ANTICIPATA
Vi sono dei casi specifici, previsti dal Ministero del Lavoro e segnalati nel secondo coma dell’articolo 17 del decreto legislativo 151/01 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, in cui è prevista la maternità anticipata:
- Se la gestante ha dei problemi di salute che mettono a rischio la sua gravidanza e per i quali è consigliato il riposo e che si aggraverebbero lavorando,
- se il lavoro o il luogo in cui svolge la sua attività professionale non è salubre e mette a rischio la gravidanza,
- Se la lavoratrice svolge mansioni pesanti (alzare pesi, esposizione a sostanze chimiche dannose) e non può essere spostata di settore o di mansione.
La lavoratrice in dolce attesa che lo richieda per motivi specifici (come quelli sopra citati) ha diritto alla maternità anticipata. In questo caso è necessario:
- presentare la richiesta di maternità anticipata alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio allegando il certificato di gravidanza e il certificato medico, rilasciato dal ginecologo di fiducia, che attesti l’esistenza dei problemi sopra citati.
- la direzione provinciale del lavoro rilascia una ricevuta in duplice copia (una per il datore di lavoro) in cui attesta la richiesta da parte della lavoratrice di maternità anticipata,
- entro 7 giorni avviene l’approvazione della domanda di maternità anticipata.
La maternità anticipata può precedere un periodo di astensione dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto qualora la mansione della neo mamma sia considerata a rischio insalubrità e la lavoratrice non può essere adibita ad altre mansioni.
Il congedo di maternità, anticipata e obbligatoria, non compromette l’anzianità di servizio o le ferie maturate. Inoltre durante la maternità anticipata alla lavoratrice spetta la retribuzione totale.
Il congedo di maternità, anticipata e obbligatoria, non compromette l’anzianità di servizio o le ferie maturate. Inoltre durante la maternità anticipata alla lavoratrice spetta la retribuzione totale.
Fonte: Arealavoro
Nessun commento:
Posta un commento