Autore Articolo :
Dott. Antonio Saccone (Avvocato - Funzionario della DTL di Pescara - Responsabile U.O. Affari Legali e Contenzioso)
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
La
Cassa Integrazione Guadagni è considerato l’ammortizzatore sociale per
eccellenza; essa, come già rilevato, ha la funzione di integrare la
retribuzione del lavoratore, che viene meno a seguito di sospensione dal lavoro
o di riduzione dell’attività dell’impresa, e - nel contempo - di permettere al
datore di lavoro, attraverso la sospensione del rapporto di lavoro (che rimane
comunque in vita), di non licenziare i lavoratori, con la possibilità di un
loro riutilizzo una volta che sarà cessata la causa che ha determinato la
sospensione stessa.
Esistono
due tipi di interventi di integrazione salariale: quello ordinario (CIG o CIGO)
e quello straordinario (CIGS).
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIG o CIGO)
Datori di lavoro destinatari
E'
rivolta alle aziende del settore industriale, indipendentemente dal
numero di lavoratori occupati.
Possono,
tuttavia, rientrare nell'intervento anche le aziende che effettuano lavorazioni
non industriali connesse direttamente all'attività dell'azienda stessa (indotto),
così come possono beneficiarne anche le società cooperative che svolgono
attività similari a quelle industriali.
Sono,
invece, espressamente escluse dal campo della CIG le aziende artigiane,
quelle del terziario, del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari,
le aziende agricole, quelle esercenti la piccola pesca e la pesca industriale,
quelle di navigazione, ferroviarie, tramviarie, esercenti autoservizi pubblici
di linea, quelle dello spettacolo nonché le cooperative di trasporto e
facchinaggio.
Lavoratori destinatari
Per
quanto riguarda, invece, i lavoratori destinatari del trattamento essi sono
tutti i lavoratori subordinati assunti come operai, impiegati e quadri a
tempo indeterminato pieno o parziale, a termine ed anche quelli in periodo di
prova.
L'integrazione
salariale, inoltre, può essere concessa anche ai dipendenti dell'appaltatore in
caso di appalto, ai lavoratori assunti con contratto di inserimento ed ai
lavoratori assunti con contratto ripartito.
Infine,
il trattamento spetta anche ai soci lavoratori ed ai dipendenti delle
cooperative destinatarie della CIG.
Sono,
invece, esclusi gli apprendisti, i dirigenti, i lavoratori
somministrati, i distaccati presso un'azienda che beneficia del trattamento
(che rimangono comunque in carico all'azienda che li ha distaccati), i
lavoranti a domicilio e gli autisti addetti esclusivamente al servizio
personale del datore di lavoro o del suo nucleo familiare.
Cause integrabili
La
caratteristica principale di tale tipo di intervento è costituita dal fatto che
la causa che lo determina (cd. causa integrabile) deve essere necessariamente temporanea.
Sono
cause integrabili: a) le crisi temporanee di mercato; b) le situazioni
aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro né
ai lavoratori; c) gli eventi oggettivamente non evitabili (es. interruzione di
fornitura dell'energia elettrica, eventi naturali quali pioggia, alluvioni,
terremoti ecc., ordine di sospensione dell'attività da parte dell'Autorità
giudiziaria o amministrativa).
La
CIGO può essere concessa non solo per sospensione temporanea dell'attività
produttiva in presenza delle suindicate cause integrabili, ma anche per riduzione
dell'attività stessa, con la conseguenza che i lavoratori interessati
saranno in forza ad orario ridotto e percepiranno il trattamento previdenziale
per l'orario lavorativo non prestato, oltre ovviamente alla retribuzione per la
prestazione lavorativa resa.
Durata dell'intervento e misura del trattamento
La
durata massima dell'intervento di CIGO è di 52 settimane in un biennio, da
concedersi di norma per un periodo iniziale di 13 settimane (trimestre), poi
prorogabile fino alla suddetta durata massima, sempre per ogni trimestre, con
apposita domanda di volta in volta.
Il
trattamento di integrazione salariale che spetta ai lavoratori collocati in CIG
è pari all'80% della retribuzione che essi avrebbero percepito se avessero
lavorato.
Procedura di consultazione sindacale
Il
datore di lavoro che intende accedere al trattamento CIG deve effettuare una
comunicazione preventiva alle OO.SS. dei lavoratori (RSA/RSU oppure, in
mancanza, alle organizzazioni più rappresentative in ambito provinciale)
relativa ai motivi per i quali necessita dell’intervento, all'entità e alla
durata dello stesso, al numero ed ai criteri di scelta dei lavoratori da
collocare in CIG.
In
particolare, per quanto riguarda i criteri di scelta, è necessario che sussista
un nesso tra la causa della sospensione ed i lavoratori interessati e che
vengano rispettati i principi di non discriminazione relativi al sesso, alla
razza, all'età, all'invalidità, alla religione ecc..
Dopo
la comunicazione preventiva, di norma si svolge un esame congiunto tra il
datore di lavoro e le OO.SS. sui motivi per i quali viene richiesto
l'intervento.
La
procedura di consultazione sindacale deve esaurirsi entro 25 giorni dalla
comunicazione preventiva (10 giorni se l'azienda occupa meno di 50 dipendenti)
e deve essere esperita sia per la domanda di prima concessione che per quelle
di proroga.
Domanda
La
domanda di CIG va presentata per ogni periodo per cui si chiede l'intervento
(anche per le proroghe) dal datore di lavoro all'INPS territorialmente
competente su apposito modello (I.G.L. 15) entro 25 giorni dalla fine del
periodo di paga in corso al termine della settimana da cui inizia la
sospensione o la riduzione di orario.
L'omessa
o tardiva presentazione della domanda è fonte di responsabilità per il datore
di lavoro, sia in termini di erogazione del compenso non percepito che di
versamento dei relativi contributi.
Le
imprese che presentano la domanda di CIG e beneficiano dell'intervento
richiesto devono versare un contributo aggiuntivo, che varia a seconda del
numero dei dipendenti: 4% per le aziende fino a 50 dipendenti, 8% per le
aziende che occupano più di 50 dipendenti.
Esame della domanda di CIG
L'Ente
che eroga il trattamento è l'INPS, che lo concede previa approvazione della
domanda da parte della Commissione provinciale CIGO, che insiste presso lo
stesso Istituto ed è composta da un rappresentante della DPL (che la presiede),
da un rappresentante dei datori di lavoro e da uno dei lavoratori, oltre che da
un rappresentante INPS con funzione consultiva.
La
Commissione valuta sostanzialmente se la causa posta a fondamento della domanda
rientri tra quelle integrabili; in estrema sintesi, il suo operato sarà
indirizzato nella direzione di verificare che gli eventi per i quali viene
richiesto il trattamento non siano imputabili al datore di lavoro o ai
lavoratori e che essi siano oggettivamente non evitabili.
Ai
fini della concessione del trattamento è condizione necessaria che, al termine
dell’intervento, l’attività lavorativa dell’impresa debba riprendere.
Tuttavia,
con i recenti messaggi (n. 6990 del 27 marzo 2009 e n. 7526 del 2 aprile 2009,
quest'ultimo per il settore dell'industria edile) l'INPS - ai fini del
contenimento della situazione di crisi in atto - ha dettato nuove norme
interpretative per le Commissioni provinciali CIGO, sostanzialmente richiamando
l'attenzione delle stesse sulla valutazione di una serie di elementi, tra cui
anche la previsione del datore di lavoro circa la ripresa dell'attività,
consentendo di fatto la facoltà di concedere il trattamento anche senza
attendere l'effettiva ripresa: la valutazione della Commissione, cioè, deve
essere un giudizio prognostico.
Contro
i provvedimenti della Commissione provinciale CIGO è ammesso ricorso entro 30
giorni dalla notifica al Comitato amministratore della gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti (che insiste presso la sede INPS
nazionale).
Computo dei limiti temporali
Al
riguardo, con recente circolare (n. 58 del 20.4.2009), l’INPS ha individuato un
nuovo criterio di computo della settimana integrabile.
In
sintesi, definendo un’interpretazione evolutiva della norma che disciplina la
materia (art. 6 legge 20.5.1975, n. 164), è stato individuato un criterio di
computo più flessibile: sostanzialmente, i limiti massimi di cui alla legge in
argomento (52 settimane in un biennio) si computano avendo riguardo non più ad
una intera settimana di calendario, indipendentemente dalle giornate di
effettiva sospensione lavorativa, ma considerando usufruita una settimana solo
dopo che la sospensione o la riduzione dell’attività abbia interessato sei o
cinque giorni (a seconda che l’organizzazione del lavoro sia su sei o cinque
giorni settimanali).
Anticipazione del trattamento
Nella
prassi consolidata, il trattamento di CIG viene anticipato dal datore di
lavoro, che poi lo conguaglia con l'INPS; tuttavia, l'anticipazione prima della
formale concessione non è un obbligo di legge, anche se spesso è oggetto di
regolamentazione pattizia (CCNL ovvero contratti aziendali).
Apprendisti nel comparto edilizia
Come
detto, agli apprendisti non compete il trattamento CIG; tuttavia, a partire dal
mese di gennaio 2009, in base ad espresse previsioni contenute sia nel CCNL
edilizia industria che nel CCNL edilizia artigiana vigenti, gli apprendisti
operai dipendenti da aziende iscritte alla Cassa Edile potranno beneficiare di
una prestazione integrativa salariale, nei casi di sospensione o riduzione
dell'attività lavorativa per eventi meteorologici.
Tale
prestazione è erogata dalla Cassa Edile agli apprendisti operai attraverso
l'impresa, utilizzando un Fondo alimentato da versamenti a carico delle imprese
(contributo aggiuntivo dello 0,30%, calcolato solo sulla retribuzione degli
apprendisti in forza).
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