Se il contribuente presenta la dichiarazione Unico PF, SP, SC ed IRAP entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è considerata ancora valida ma, per il ritardo, l’Agenzia delle Entrate applicherà una sanzione (da 258 a 1.032 euro, che può aumentare fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili) che può essere evitata pagando spontaneamente, entro lo stesso termine di 90 giorni, una sanzione ridotta di 25 euro. Superati i 90 giorni la dichiarazione si considererà omessa.
- I SOGGETTI PRIVATI E TITOLARI DI REDDITO LAVORO AUTONOMO
I SOGGETTI PRIVATI, non esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, devono presentare il modello 730 o l’Unico PF. Il modello 730-2012 può essere presentato:
-entro il 30 aprile 2012 al proprio datore di lavoro o al proprio ente pensionistico, se è stato comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell’anno;
-entro il 31 maggio 2012 ad un Caf - dipendenti o ad un professionista, come ad esempio un commercialista o un consulente del lavoro.
Successivamente:
-entro il 31 maggio 2012 sia il datore di lavoro che l’ ente pensionistico deve dare al contribuente cui ha dato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione del modello 730-3, con annesse le indicazioni delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati;
-entro il 15 giugno il Caf o il professionista abilitato deve dare al contribuente cui ha fornito assistenza una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione modello 730-3, sviluppati in base ai dati e ai documenti presentati dal contribuente.
IL 730 DÀ al contribuente il vantaggio di non dover trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate, in quanto se ne occupano il datore di lavoro, l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato. Il rimborso o l’addebito dell’imposta arriverà direttamente in busta paga a luglio o con la pensione ad agosto o a settembre.
Unico PF/2012 Il Mod. UNICO PF 2012 va presentato entro il 1° ottobre 2012 soltanto per via telematica, direttamente dal contribuente, o tramite un intermediario abilitato, ad esclusione di coloro che:
-nonostante abbiano redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare tale modello in quanto privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
-pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare dei redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello UNICO (RM, RT, RW, AC);
-devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
-non hanno un datore di lavoro perché al momento della presentazione della dichiarazione il rapporto di lavoro è cessato;
-che hanno la possibilità di presentare l’Unico in forma cartacea presso l’ufficio postale dal 2 maggio al 2 luglio 2012.
Va ricordato che c’è anche il Modello Unico PF Mini, versione semplificata del modello Unico PF, ma identico nei termini e nelle modalità di presentazione.
- SOCIETA' DI PERSONE
LE SOCIETA' di Persone ed equiparate devono utilizzare il Mod. per dichiarare i redditi inerenti all’anno 2011, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato.
L’UNICO 2012 SP, va presentato soltanto per via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Il termine di scadenza è il 1° ottobre 2012.
LE DICHIARAZIONI PRESENTATE in banca o in posta non vengono considerate redatte in conformità al modello approvato, e quindi comportano l’applicazione della sanzione da 258 a 2.065 Euro
Non devono, invece, presentare il modello Unico SP:
-le aziende coniugali non gestite in forma societaria, in tal caso i coniugi dovranno presentare il modello Unico Persone fisiche;
-le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio italiano, in questo caso va compilato il modello Unico Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello Unico enti non commerciali ed equiparati.
- SOCIETA' DI CAPITALE
Il Modello “UNICO Società di capitali 2012” va presentato dai soggetti IRES entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Dal momento che la chiusura del periodo d’imposta avviene generalmente il 31dicembre, la scadenza sarà per quest’anno il 1° ottobre.
I soggetti IRES devono presentare la dichiarazione soltanto per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, e le dichiarazioni presentate tramite ufficio postale non sono ritenute redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro.
- Modello IRAP/2012
La dichiarazione IRAP è presentata in forma autonoma:
-per le persone fisiche, società semplici, società a nome collettivo e in accomandita semplice, -per le società e associazioni a esse equiparate , entro il 1° ottobre 2012.
-Per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche, entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta .
LA MODALITA' di presentazione è soltanto telematica, per cui la dichiarazione presentata presso un ufficio postale non viene considerata redatta in conformità al modello approvato ed è passibile di sanzione da 258 a 2.065 euro.
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