Gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.
Spetta un assegno per ogni familiare vivente a carico. E’ considerato vivente a carico il familiare
che abbia redditi personali non superiori ad un determinato importo mensile stabilito dalla legge e rivalutato annualmente. I redditi dei familiari a carico sono quelli assoggettabili all’IRPEF. Sono esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:
• il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare
di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
• i figli o equiparati anche se non conviventi di età inferiore a 18 anni;
• apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
• universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
• inabili al lavoro (senza limiti di età);
• i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi;
• di età inferiore a 18 anni;
• apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
• universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
• inabili al lavoro (senza limiti di età);
• gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo
coltivatore diretto.
• i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione
internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
Il calcolo dell’assegno familiare spettante dipende da due fattori:
1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Annualmente l’INPS rilascia delle apposite tabelle in cui sono riportati gli importi spettanti individuati, oltre che in base al reddito dichiarato nelle modalità di cui al punto successivo, in base al numero dei componenti del nucleo, in base alle condizioni dei soggetti presenti all’interno del nucleo familiare (esempio inabili o meno), alla tipologia di soggetto per il quale l’assegno viene richiesto
2. REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE
I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente ad Euro 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Pertanto, se la richiesta di assegni familiari riguarda periodi compresi nel 1° semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, periodo da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.
Non devono essere dichiarati tra i redditi:
• i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine
rapporto;
• i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge,
• le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di
leva vittime di infortunio;
• le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori
invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
• le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
• gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati;
• gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
• l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
• gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della
richiedente.
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