Autore Articolo :
Dott. Antonio Saccone (Avvocato
- Funzionario della DTL di Pescara - Responsabile U.O. Affari Legali e Contenzioso)
Introduzione
Come è
noto, l'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
prevede il divieto dell'uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature
per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Tuttavia,
laddove tali impianti e/o apparecchiature fossero richiesti da esigenze
organizzative e produttive oppure dalla sicurezza del lavoro e qualora dalla
loro messa in opera derivi anche la possibilità del controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori, essi possono essere installati solo previo
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in difetto di
accordo, in virtù di una autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro (oggi
Direzione Territoriale del Lavoro), che può dettare, ove occorra, anche
disposizioni e modalità per il loro corretto utilizzo.
Nel corso
degli ultimi anni, le richieste di autorizzazione alle Direzioni Territoriali
del Lavoro sono aumentate in maniera consistente per una serie di motivi.
In primo
luogo, l'utilizzo di sistemi di controllo per finalità di salvaguardia del
patrimonio aziendale si è reso necessario in tanti piccoli e piccolissimi
esercizi commerciali (laddove non vi è rappresentanza sindacale), nei quali vi
è forte movimento di denaro contante: si pensi ad esempio a ricevitorie,
tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante ecc..
Inoltre,
non è secondario considerare che l'installazione di impianti audiovisivi non è
più tanto onerosa da un punto di vista economico, atteso che un impianto di
telecamere è oggi molto meno costoso di
quanto era in passato (peraltro le più moderne tecnologie consentono l'utilizzo
di sistemi non voluminosi e compatti, oltre che a costi di mercato non
elevati).
Tutto
quanto sopra, abbinato anche al venir meno (o alla mancata costituzione) in
diverse realtà aziendali di rappresentanze sindacali, per un diffuso senso di
sfiducia verso tali istituzioni che è presente tra i lavoratori negli ultimi
anni, ha fatto sì che le richieste di intervento alle Direzioni Territoriali
del Lavoro in materia di telecamere aumentassero sensibilmente.
Nella
prassi operativa, la DTL che riceve una richiesta di autorizzazione
all'installazione di telecamere fa precedere il provvedimento finale (di
autorizzazione, di diniego ovvero di autorizzazione con prescrizioni) da un sopralluogo
in azienda da parte di uno o più
ispettori in possesso delle necessarie competenze (in genere di
ispettori appartenenti all'Area della Vigilanza Tecnica).
Per effetto
di ciò, negli ultimi tempi si è verificato un notevole impiego di risorse in
tali attività ed una consequenziale diminuzione di forze impiegate nelle
attività caratterizzanti la vigilanza in senso stretto (contrasto al lavoro
sommerso, irregolare, illegale e controllo del rispetto delle norme in materia
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori).
Proprio per
le suindicate argomentazioni, il Ministero del Lavoro ha deciso di intervenire
sul tema, emanando la nota prot. n. 37/7162 del 16.4.2012,
diramata dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, d'intesa con la
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei rapporti di lavoro.
Con la
predetta disposizione amministrativa, il Dicastero del lavoro ha ritenuto di
fornire indicazioni alle proprie articolazioni periferiche, sostanzialmente
snellendo e semplificando l'iter procedimentale di concessione dei provvedimenti
di autorizzazione alla installazione di impianti audiovisivi o di altre
apparecchiature, con lo scopo di operare un recupero di risorse nelle azioni
tipiche di competenza ed anche con l'obiettivo di dare uniformità operativa
nella materia su tutto il territorio nazionale.
La
nota ministeriale
Preliminarmente,
il Ministero del Lavoro pone l'accento sul fatto che - mentre è ragionevole e
comprensibile che la suddetta prassi operativa del sopralluogo preventivo
in azienda permanga nei contesti di grandi dimensioni - la stessa cosa
non è necessaria nelle piccole realtà.
Ritiene,
infatti, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva che la necessità di
verificare le caratteristiche degli impianti e la rispondenza a quanto
dichiarato in sede di richiesta di autorizzazione (numero delle telecamere da
installare, angolo di visione e di ripresa delle stesse) non sussista nelle
piccole realtà economiche citate in precedenza (ricevitorie, tabaccherie ecc.),
nelle quali esiste un forte rischio di rapina.
Vale a dire
che, nelle suindicate attività, le consistenti giacenze di denaro che spesso si
registrano sono già di per se stesse idonee a giustificare la necessità
dell'installazione dell'impianto di telecamere, sia per costituire un
deterrente ad attività criminose che per assicurare le fonti di prova in
eventuali condotte penalmente rilevanti, senza da ultimo trascurare le evidenti
esigenze legate alla sicurezza dei lavoratori e dei terzi.
In altri
termini, il Ministero del Lavoro considera non necessario effettuare
sopralluoghi ed accertamenti preventivi da parte degli ispettori delle DTL,
qualora vi siano richieste di installazione di telecamere per tali tipologie di
attività, ritenendo esistente una “presunzione di ammissibilità” delle
domande, che devono essere accolte per le già richiamate esigenze
di incolumità dei lavoratori e dei terzi.
Suggerisce,
quindi, alle proprie strutture territoriali di fare riferimento esclusivamente
alle specifiche dell'impianto audiovisivo risultanti dalla documentazione
prodotta dal datore di lavoro (caratteristiche tecniche, planimetria dei
locali, numero e posizionamento delle telecamere ecc.), documentazione che
diviene quindi parte integrante del provvedimento di autorizzazione.
In estrema
sintesi (e questa è la vera semplificazione), il Ministero ritiene che nei casi
di piccole realtà aziendali, laddove è chiarissima la necessità di tutela del
patrimonio aziendale e contestualmente è evidente l'esigenza di tutela della
sicurezza dei lavoratori e dei terzi (non tralasciando peraltro anche la
necessità - all'occorrenza - di assicurare fonti di prova all'autorità
giudiziaria penale), non si debbano impegnare risorse nell'effettuare
sopralluoghi ed accertamenti preventivi sui luoghi di lavoro, ma si possa
pressocchè automaticamente procedere alla concessione dell'autorizzazione ad
installare gli impianti di telecamere, avendo essenzialmente cura di far
divenire parte integrante del provvedimento tutte le notizie tecniche contenute
nella documentazione prodotta dal datore di lavoro a corredo dell'istanza.
Infine, la
nota ministeriale che si commenta evidenzia come - di contro - al di là della
predetta casistica (per la quale la necessità di installare impianti
audiovisivi è, per così dire, in re ipsa), debba essere posta particolare
attenzione ai presupposti legittimanti l'installazione e cioè all'effettiva
sussistenza delle esigenze organizzative e produttive, che vanno attentamente
valutate ed analizzate in altre ipotesi, soprattutto in presenza di realtà
aziendali di non piccole dimensioni.
Requisiti
del provvedimento di autorizzazione
Da ultimo,
nella nota ministeriale in argomento vengono indicati alcuni elementi, definiti
“condizionanti” (come se fossero elementi essenziali dell'atto), che
sono da inserire nel provvedimento di autorizzazione rilasciato dalle Direzioni
Territoriali del Lavoro. Essi sono:
1)
dovrà
essere rispettata la disciplina del cd. codice della privacy (D.lgs. 196/2003)
e dei successivi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati
personali, in particolare il Provvedimento dell'8 aprile 2010 (pubblicato sulla
G.U. del 29 aprile 2010);
2)
dovrà
essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione
delle immagini;
3)
prima
della messa in funzione dell'impianto, l'azienda dovrà dare apposita
informativa scritta al personale dipendente in merito
all'attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere ed alle
modalità di funzionamento; dovrà altresì informare i clienti con appositi
cartelli;
4)
l'impianto
registrerà solo le immagini indispensabili; sarà costituito da telecamere
orientate verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e
danneggiamento; l'angolo delle riprese sarà limitato e saranno evitate, se non
strettamente indispensabili, immagini dettagliate; l'eventuale ripresa di
dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale e con criteri di
occasionalità;
5)
all'impianto
non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna
ulteriore apparecchiatura al sistema da installare, se non in conformità al
dettato dell'art. 4 della legge 300/70 e previa relativa comunicazione alla
DTL;
6)
le
immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali
accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per
l'adozione di provvedimenti disciplinari (al riguardo, tuttavia, sono da
evidenziare orientamenti recenti della giurisprudenza di legittimità che vanno
nella direzione di ritenere legittimi i controlli difensivi, effettuati
attraverso impianti audiovisivi installati anche senza l'intesa sindacale e
l'autorizzazione della DTL e che giustificano l'adozione di provvedimenti
disciplinari, anche espulsivi);
7)
in
occasione di ciascun accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo
nelle ipotesi in cui si verificano atti criminosi o eventi dannosi), la ditta
dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati;
8)
i
lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo
dell'impianto.
In
conclusione, deve ritenersi che - con le indicazioni contenute nella più volte
richiamata nota ministeriale - sarà più semplice per le aziende installare
impianti audiovisivi o altre apparecchiature
utili alle loro esigenze organizzative e produttive nonché alla
sicurezza dell'azienda medesima e dei propri dipendenti, anche se per effetto
dell'installazione possono derivare controlli a distanza dell'attività dei
lavoratori, per la tutela della quale sono prudentemente da inserire nel
provvedimento autorizzativo gli elementi sopra indicati.
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