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Le soluzioni conciliative in materia di lavoro dopo il Collegato Lavoro


di      Antonio Saccone ( Avvocato - Funzionario della DPL di Pescara - Responsabile Affari Legali e del Contenzioso)


  
Come è noto, dopo un lungo e complesso iter parlamentare, che è passato anche attraverso un rinvio alle Camere da parte del Capo dello Stato per il riesame di alcuni provvedimenti in essa contenuti, è stata definitivamente approvata la legge 4 novembre 2010, n. 183 ( il cd. Collegato lavoro), entrata in vigore in data 24.11.2010.
La norma ha radicalmente cambiato lo scenario preesistente in materia di conciliazione ed arbitrato, fissando - all’art. 31 - una nuova disciplina, completamente diversa dall’assetto precedente.
In estrema sintesi, allo stato delle norme vigenti, le soluzioni conciliative possibili in materia di lavoro sono:
a)      il tentativo di conciliazione relativo alle controversie individuali dei lavoratori privati, che si svolge innanzi la Commissione provinciale di conciliazione, costituita presso la Direzione provinciale del lavoro (DPL), articolazione periferica del Ministero del Lavoro: a seguito delle innovazioni introdotte dal collegato lavoro e per effetto della riscrittura degli artt. 410 e 411 c.p.c., esso da obbligatorio è diventato facoltativo;

b)      il tentativo di conciliazione relativo alle controversie individuali di lavoratori dipendenti del pubblico impiego, anch’esso facoltativo, che si espleta innanzi il suddetto organismo collegiale (Commissione provinciale di conciliazione) operante presso la DPL;

c)      il tentativo di conciliazione inerente le controversie collettive di lavoro: anche tale tentativo, come i precedenti, è esperibile presso la DPL ed ha il carattere della facoltatività. Al riguardo va precisato che, a seguito del decentramento di alcune competenze del Ministero del Lavoro - intervenuto con il D. Lgs. 23.12.1997, n. 469 - le controversie collettive legate agli ammortizzatori sociali (esame congiunto per mobilità, CIGS, solidarietà, disoccupazione edile), non sono più incardinate nell’alveo delle competenze istituzionali dello Stato, in quanto le relative funzioni sono state trasferite agli enti locali. Alle DPL, dunque, in materia è rimasto soltanto il compito di tentare la composizione dei conflitti collettivi non legati ad ammortizzatori sociali, mentre quelli che presentano aspetti di connessione con la concessione di ammortizzatori sono trattati presso gli enti locali (Regione e/o Provincia);

d)      il tentativo di conciliazione monocratica di cui all’art. 11 D.Lgs. 124/04 e s.m.i., che è stata forse la più importante e significativa innovazione introdotta nel nostro ordinamento negli ultimi anni in materia: attraverso tale istituto, il legislatore ha tentato di realizzare l’armonizzazione sinergica tra le ispezioni e le conciliazioni, che costituiscono le due principali attività del Ministero del Lavoro;

e)      il tentativo di conciliazione relativo a controversie che possono insorgere in ordine a rapporti di lavoro certificati dagli appositi organismi, previsti dagli artt. 75 e ss. D.Lgs. 276/03: esso si svolge presso lo stesso organo che ha proceduto alla certificazione del rapporto di lavoro per cui nasce il contenzioso ed è rimasto l’unico tentativo ad avere il carattere della obbligatorietà, essendo condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria;

f)       la risoluzione arbitrale delle controversie: a seguito dell’abrogazione, intervenuta con il collegato lavoro, degli artt. 410bis e 412bis c.p.c. nonché dell’introduzione dei novellati artt. 412, 412ter e 412quater c.p.c., è stata prevista la possibilità di risolvere le controversie individuali di lavoro con specifiche procedure arbitrali. Tale possibilità può realizzarsi attraverso la già richiamata Commissione provinciale di conciliazione, istituita presso la DPL oppure mediante forme arbitrali previste dalla contrattazione collettiva (od anche da contratti individuali, le cui clausole compromissorie siano state certificate da uno degli organismi a ciò preposti), nonché a mezzo dell’arbitrato espressamente disciplinato dalla legge all’art. 412quater c.p.c., come modificato;

g)      la definizione delle controversie individuali di lavoro attraverso le camere arbitrali, costituite ex art. 808ter c.p.c., presso gli organismi di certificazione di cui all’art. 76 D.Lgs. 276/03 (Enti bilaterali, DPL, Province, Università pubbliche e private - comprese le Fondazioni, la D.G. Tutela e Condizioni di lavoro del MLPS, i consigli provinciali dei consulenti del lavoro).

Un discorso a parte, poi, merita una fattispecie di possibile soluzione conciliativa, che è quella prevista dall’art. 7 della legge 300/70 (cd. Statuto dei lavoratori).
Tale norma disciplina una tipologia particolare di collegi di conciliazione ed arbitrato: si tratta di quegli organi collegiali, che si occupano della definizione delle controversie che hanno ad oggetto le sanzioni disciplinari cd. “conservative” (richiami, ammonizioni scritte, multe, sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione, trasferimenti per punizione ovvero per incompatibilità ambientale), che non comportano cioè mutamenti definitivi del rapporto di lavoro. La definizione di queste controversie può intervenire, attraverso i suddetti organismi collegiali, tanto in via conciliativa che con una determinazione arbitrale (cd. lodo) .
La legge citata individua in capo alle DPL soltanto compiti istruttori, finalizzati alla costituzione degli organismi in parola; tuttavia, è molto frequente - per prassi consolidata - che anche la trattazione di tali controversie venga affidata a funzionari e dirigenti dell’ufficio istruttore, incaricati quali conciliatori e/o terzi arbitri dalle parti contendenti.


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