Pubblicato nella G.U.  del  26 giugno 2012, il DL n. 83/2012   è entrato ufficialmente in vigore  con tutte le novità che porta per il rilancio dell'economia del nostro Paese ,di cui si evidenziano quelle è particolarmente interessanti ed importanti.

Art. 11 -Detrazioni per interventi di ristrutturazione     e di efficientamento energetico

   1. Per le spese documentate, sostenute dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013,  relative  agli interventi di cui  all'articolo  16-bis,  comma  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  spetta  una detrazione dall'imposta lorda pari  al  50  per  cento,  fino  ad  un ammontare complessivo delle stesse non superiore a  96.000  euro  per unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.   2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, dopo il  primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Per  le  spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno  2013,  fermi  restando  i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al  50  per cento delle spese stesse».   3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, l'ultimo periodo  e'  soppresso;  la  presente  disposizione  si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Art. 12  -  Piano nazionale per le citta'  

 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone  un piano nazionale per le citta', dedicato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate.  A  tal  fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  la Cabina di  regia  del  piano,  composta  da  due  rappresentanti  del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  cui  uno  con funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza  delle Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  del   Ministero   dello   sviluppo economico, del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e del mare, del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  del Ministero  dell'interno,  dei  Dipartimenti  della   Presidenza   del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione  economica,  per la cooperazione internazionale e l'integrazione  e  per  la  coesione territoriale,  dell'Agenzia  del  demanio,  della  Cassa  depositi  e prestiti, dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste  di osservatori,  da  un  rappresentante  del  Fondo   Investimenti   per l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da  un  rappresentante  dei Fondi di  investimento  istituiti  dalla  societa'  di  gestione  del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze  costituita  ai sensi dell'articolo 33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111; con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di  funzionamento della Cabina di regia.

Art. 13 -   Semplificazioni in materia di autorizzazioni     e pareri per l'esercizio dell'attivita' edilizia  

 1. All'articolo 19 della legge 7  agosto  1990  n.  241,  il  terzo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «Nei casi in  cui  la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque  sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e asseverazioni o certificazioni di cui al  presente  comma,  salve  le verifiche   successive   degli   organi   e   delle   amministrazioni competenti.».

 Art. 16 -Disposizioni urgenti per la continuita'  dei servizi di trasporto  

1. Al fine di garantire la continuita'  del  servizio  pubblico  di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e  di  Como,  alla  Gestione governativa navigazione  laghi  sono  attribuite,  per  l'anno  2012, risorse pari a euro 6.000.000,00.  Le  maggiori  risorse  di  cui  al presente  comma  sono  destinate  al  finanziamento  delle  spese  di esercizio per la gestione dei  servizi  di  navigazione  lacuale.  E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,  quarto  comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614.   2. Per la prosecuzione  del  servizio  intermodale  dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus,  e'  autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 4.500.000,00.   3. Al fine di garantire il contributo dovuto, per l'anno 2012,  per l'esercizio della  Funivia  Savona-San  Giuseppe,  in  concessione  a Funivie S.p.A, e' autorizzata, per l'anno  2012,  la  spesa  di  euro 5.000.000,00.   4. Al fine di  consentire  l'attivazione  delle  procedure  per  il trasferimento della proprieta' sociale  dello  Stato  delle  Ferrovie della  Calabria  s.r.l.  e  delle  Ferrovie  del  Sud-Est  e  Servizi Automobilistici  s.r.l.,  rispettivamente  alle  Regioni  Calabria  e Puglia, nonche' per  garantire  il  raggiungimento  di  obiettivi  di efficientamento e  razionalizzazione  della  gestione  aziendale,  e' autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000,00, a  condizione che entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto siano sottoscritti  con  le  regioni  interessate  i relativi accordi di trasferimento entro il 31 dicembre 2012.

Art. 18 - Amministrazione aperta

  1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed  ausili finanziari alle imprese e  l'attribuzione  dei  corrispettivi  e  dei compensi  a  persone,  professionisti,  imprese  ed  enti  privati  e comunque  di  vantaggi  economici  di   qualunque   genere   di   cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici  e privati, sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n. 150.   2. Nei casi di cui  al  comma  1  ed  in  deroga  ad  ogni  diversa disposizione di legge o  regolamento,  nel  sito  internet  dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome  dell'impresa  o  altro  soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma  o  il titolo a base dell'attribuzione; d)  l'ufficio  e  il  funzionario  o dirigente responsabile del relativo procedimento  amministrativo;  e) la modalita' seguita per l'individuazione  del  beneficiario;  f)  il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto  incaricato, nonche' al contratto e  capitolato  della  prestazione,  fornitura  o servizio.   3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con  link  ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della  sezione «Trasparenza,  valutazione  e  merito»  di  cui  al  citato   decreto legislativo n. 150  del  2009,  che  devono  essere  resi  di  facile consultazione,  accessibili  ai  motori  di  ricerca  ed  in  formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e  il riuso ai sensi dell'articolo 24 del  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196.   4. Le disposizioni  del  presente  articolo  costituiscono  diretta attuazione dei principi di legalita', buon andamento e  imparzialita' sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si  conformano entro il 31 dicembre 2012,  ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  2, lettere g), h), l), m), r) della  Costituzione,  tutte  le  pubbliche amministrazioni centrali, regionali  e  locali,  i  concessionari  di servizi  pubblici  e  le  societa'  a  prevalente  partecipazione   o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il  medesimo  termine  secondo  le  previsioni  dei  rispettivi Statuti.   5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di  vantaggi economici   successivi   all'entrata   in   vigore    del    presente decreto-legge,  la  pubblicazione  ai  sensi  del  presente  articolo costituisce condizione legale di efficacia  del  titolo  legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore  a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la  sua eventuale omissione  o  incompletezza  e'  rilevata  d'ufficio  dagli organi  dirigenziali  e  di  controllo,  sotto  la  propria   diretta responsabilita'  amministrativa,   patrimoniale   e   contabile   per l'indebita concessione o attribuzione  del  beneficio  economico.  La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' altresi'  rilevabile dal destinatario della  prevista  concessione  o  attribuzione  e  da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini  del  risarcimento  del danno  da   ritardo   da   parte   dell'amministrazione,   ai   sensi dell'articolo 30 del codice del processo  amministrativo  di  cui  al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 19  -Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale  

1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia  Digitale,  sottoposta  alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui  delegato,  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del Ministro per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  del Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 

  2.  L'Agenzia  opera  sulla   base   di   principi   di   autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale,  di  trasparenza  e  di economicita'.  Per  quanto  non   previsto   dal   presente   decreto all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 22 Soppressione  di  DigitPa,  dell'Agenzia  per  la  diffusione   delle   tecnologie  per   l'innovazione,   successione   dei   rapporti   e   individuazione delle effettive risorse umane e strumentali  

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA  e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per  l'innovazione  sono soppressi.   2. Al fine di garantire la continuita' dei  rapporti  facenti  capo agli enti soppressi, gli organi in carica alla data  di  approvazione del presente decreto continuano a  svolgere  le  rispettive  funzioni fino alla nomina del  Direttore  generale  e  deliberano  altresi'  i bilanci di chiusura degli enti  soppressi  alla  data  di  cessazione degli enti stessi,  corredati  della  relazione  redatta  dall'organo interno di controllo in carica alla medesima  data  e  trasmessi  per l'approvazione alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Direttore  Generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20,  comma  2,  in  qualita'  di commissario  straordinario  fino  alla  nomina  degli  altri   organi dell'Agenzia.   3. Sono trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale  il  personale di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 20,  comma  2,  le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo articolo  20,  comma  2,  compresi  i  connessi  rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita  alcuna  procedura di liquidazione, neppure giudiziale. E' fatto  salvo  il  diritto  di opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso  il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione  tecnologica  della  Presidenza   del   Consiglio   dei Ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra  nella titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza.   4. Il personale attualmente in servizio  in  posizione  di  comando presso le amministrazioni di  cui  all'articolo  20,  comma  2,  puo' optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il  transito  e' effettuato, previo  interpello,  con  valutazione  comparativa  della qualificazione  professionale   posseduta   nonche'   dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianita' di servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non  transitato  all'Agenzia ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza.   5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione,  ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, al  personale  dell'Agenzia  si  applica  il  contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.   6. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  o  del Ministro  delegato,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della ricerca, con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  da emanarsi entro  quarantacinque  giorni  dalla  nomina  del  Direttore generale dell'Agenzia, e'  determinata  l'effettiva  dotazione  delle risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito  ai sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione  delle  dotazioni organiche delle amministrazioni  di  provenienza,  fissata  entro  un tetto  massimo  150  unita',  nonche'  la  dotazione  delle   risorse finanziarie e strumentali necessarie  al  funzionamento  dell'Agenzia stessa,  tenendo  conto  del  rapporto  tra  personale  dipendente  e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.  Con  lo  stesso  decreto  e'   definita   la   tabella   di equiparazione del  personale  trasferito  con  quello  del  personale appartenente  al  comparto   Ministeri.   I   dipendenti   trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza,  nonche'  il trattamento economico fondamentale e accessorio,  limitatamente  alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello  del  comparto Ministeri il personale percepisce per la  differenza  un  assegno  ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.   7.  Con  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi  entro  quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia e  non  oltre la data di adozione del decreto di cui al comma  4  6,  le  strutture della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  sono  adeguate   in considerazione del trasferimento delle funzioni di  cui  all'articolo 20, comma 2.

Art 23 -  Fondo per la crescita sostenibile  

1. Le presenti disposizioni sono dirette  a  favorire  la  crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione  nel  rispetto  delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica  e  di  equita' sociale, in un quadro di sviluppo di  nuova  imprenditorialita',  con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media  impresa  e  di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le  diverse aree territoriali del Paese.   2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il  Ministero  dello  sviluppo economico  assume  la  denominazione  di  «Fondo  per   la   crescita sostenibile» (di seguito Fondo).   Il  Fondo  e'  destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e  priorita' periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con particolare riguardo alle seguenti finalita':   a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione  di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche  tramite  il  consolidamento  dei  centri  e  delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;   b) il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare  del Mezzogiorno, il riutilizzo di impianti produttivi e  il  rilancio  di aree che versano  in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;   c) la promozione della  presenza  internazionale  delle  imprese  e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le azioni che saranno attivate dall'ICE  -  Agenzia  per  la  promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Art. 24-  Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati

  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto-legge, a tutte  le  imprese,  indipendentemente  dalla  forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico  in  cui operano, nonche'  dal  regime  contabile  adottato,  e'  concesso  un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%,  con  un  limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa,  del  costo  aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:   a) personale in possesso di un dottorato di  ricerca  universitario conseguito presso una universita' italiana o estera  se  riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;   b) personale in possesso di  laurea  magistrale  in  discipline  di ambito tecnico o scientifico,  di  cui  all'Allegato  2  al  presente decreto,  impiegato  in  attivita'  di  Ricerca  e   Sviluppo,   come specificato al comma 3.   Il credito d'imposta e' riservato alle assunzioni di  personale  in possesso dei titoli accademici previsti alle  lettere  a)  e  b)  del presente comma.   2. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del  credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi  d'imposta  nei quali lo stesso e' utilizzato e non e' soggetto al limite annuale  di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244. Esso  non  concorre  alla  formazione  del  reddito  ne'  della  base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  ed   e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo 17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive modificazioni.   3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera b)  del  comma  1,  e' concesso per il personale impiegato nelle seguenti attivita':   a) lavori sperimentali o teorici svolti,  aventi  quale  principale finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;   b) ricerca pianificata o indagini  critiche  miranti  ad  acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti, processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);   c) acquisizione,  combinazione,  strutturazione  e  utilizzo  delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo' trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra documentazione, purche'  non  siano  destinati  ad  uso  commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici  o  commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per  poterlo  usare soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.  L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di  dimostrazione  o  di  progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione  dei  redditi  cosi' generati dai costi ammissibili.   4. Il diritto a fruire del contributo decade:   a) se il numero complessivo dei dipendenti e' inferiore  o  pari  a quello indicato  nel  bilancio  presentato  nel  periodo  di  imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;   b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per  un  periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;   c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale  che  a  quella  contributiva  in materia di  lavoro  dipendente  per  le  quali  sono  state  irrogate sanzioni di importo non inferiore a  euro  5.000,  oppure  violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi  in  cui  siano  emanati provvedimenti definitivi  della  magistratura  contro  il  datore  di lavoro per condotta antisindacale.   5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al  presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto  con  il Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero  di  societa'  o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e  di terzieta'  scelti,  sulla  base  di  un'apposita  gara,  secondo   le modalita' e le procedure di cui  al  decreto  legislativo  12  aprile 2006, n. 163.   6. Per fruire del  contributo  le  imprese  presentano  un'istanza, secondo le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al comma 11, al  Ministero  dello  sviluppo  economico  che  concede  il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al  comma 12.   7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale,  del contributo per il verificarsi del mancato rispetto  delle  condizioni previste dalle presenti disposizioni,  il  Ministero  dello  sviluppo economico  procede,  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   6,   del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo  importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.   8. I controlli avvengono  sulla  base  di  apposita  documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al  registro  dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale  certificazione  va allegata al bilancio.   9. Le imprese non soggette a revisione  contabile  del  bilancio  e prive di  un  collegio  sindacale  devono  comunque  avvalersi  della certificazione di un  revisore  dei  conti  o  di  un  professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto,  nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con  l'impresa  stessa.  Le  spese  sostenute  per   l'attivita'   di certificazione contabile di cui al presente  comma  sono  considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.   10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono  richiesti  per  il  rilascio della  certificazione  di  cui  ai  commi  8  e  9  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.   11. Con successivo decreto del Ministro dello  sviluppo  economico, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.

Art. 25    -Monitoraggio, controlli, attivita' ispettiva

   1. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle  agevolazioni di  cui  al  presente  decreto-legge,  il  Ministero  dello  sviluppo economico  puo'  avvalersi  del  Nucleo  Speciale  Spesa  Pubblica  e Repressione Frodi Comunitarie della  Guardia  di  Finanza,  il  quale svolge,  anche  d'iniziativa,  analisi,  ispezioni  e  controlli  sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A tal  fine,  il Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sottoscrive un protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di Finanza.

Art. 33   Revisione della legge fallimentare per favorire la continuita' aziendale 

  1. Al regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267  sono  apportate  le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 67,  terzo  comma,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:       1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:     «d) gli atti, i pagamenti e le  garanzie  concesse  su  beni  del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo  a  consentire  il  risanamento  della  esposizione  debitoria dell'impresa e ad assicurare il  riequilibrio  della  sua  situazione finanziaria; un professionista indipendente designato  dal  debitore, iscritto  nel  registro  dei  revisori  legali  ed  in  possesso  dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)  deve  attestare la veridicita' dei dati aziendali e la  fattibilita'  del  piano;  il professionista e' indipendente quando non e' legato all'impresa  e  a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da  rapporti di  natura  personale  o   professionale   tali   da   comprometterne l'indipendenza di giudizio; in  ogni  caso,  il  professionista  deve essere in possesso dei  requisiti  previsti  dall'articolo  2399  del codice civile e non deve, neanche per il tramite di  soggetti  con  i quali e' unito in associazione professionale,  avere  prestato  negli ultimi cinque anni attivita' di  lavoro  subordinato  o  autonomo  in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano puo' essere pubblicato  nel  registro  delle imprese su richiesta del debitore;»;       2) alla lettera e): dopo le parole «dell'articolo 182-bis» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' gli atti, i pagamenti e le  garanzie legalmente posti in essere  dopo  il  deposito  del  ricorso  di  cui all'articolo 161;»;     b) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:       1) al secondo  comma,  dopo  la  lettera  d),  e'  aggiunta  la seguente:     «e) un piano contenente la descrizione analitica delle  modalita' e dei tempi di adempimento della proposta.»;       2) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:   a) dopo la  parola  «professionista»  sono  aggiunte  le  seguenti: «,designato dal debitore,»;   b) dopo il  primo  periodo  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente: «Analoga relazione deve  essere  presentata  nel  caso  di  modifiche sostanziali della proposta o del piano.»;   3) al quinto  comma,  dopo  le  parole  «pubblico  ministero»  sono aggiunte le seguenti: «ed e' pubblicata, a cura del cancelliere,  nel registro delle imprese entro il  giorno  successivo  al  deposito  in cancelleria»;   4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:   «L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la domanda di concordato riservandosi di presentare la  proposta,  il  piano  e  la documentazione di cui ai commi  secondo  e  terzo  entro  un  termine fissato dal giudice compreso fra sessanta  e  cento  venti  giorni  e prorogabile,  in  presenza  di  giustificati  motivi,  di  non  oltre sessanta  giorni.  Nello  stesso  termine,  in  alternativa   e   con conservazione  sino  all'omologazione  degli  effetti  prodotti   dal ricorso, il debitore puo' depositare domanda ai  sensi  dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo  162,  commi secondo e terzo.   Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui  all'articolo 163 il debitore puo'  compiere  gli  atti  urgenti  di  straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale,  il  quale  puo' assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo  e  a  decorrere dallo stesso termine il debitore puo' altresi' compiere gli  atti  di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto  degli   atti   legalmente   compiuti   dal   debitore   sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.»;     c) all'articolo 168 sono apportate le seguenti modificazioni:       1) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:   a) le parole «presentazione  del  ricorso»  sono  sostituite  dalle seguenti: «pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese»;   b) dopo  la  parola  «esecutive»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e cautelari»;   c) dopo le parole «creditori  per  titolo  o  causa  anteriore»  la parola «decreto» e' soppressa;       2) al terzo comma e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo: «Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono  la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese  sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.»;     d) dopo l'articolo 169 e' aggiunto il seguente articolo:   «Articolo 169-bis (Contratti in corso di esecuzione). - Il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161 puo' chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice  delegato  lo  autorizzi  a sciogliersi dai contratti in corso  di  esecuzione  alla  data  della presentazione del ricorso. Su  richiesta  del  debitore  puo'  essere autorizzata la sospensione del contratto per  non  piu'  di  sessanta giorni, prorogabili una sola volta.   In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al  mancato  adempimento.  Tale credito e' soddisfatto come credito anteriore al concordato.   Lo  scioglimento  del  contratto  non  si  estende  alla   clausola compromissoria in esso contenuta.   Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti  di lavoro subordinato nonche' ai contratti  di  cui  agli  articoli  72, ottavo comma, e 80 primo comma.»;     e) all'articolo 182-bis sono apportate le seguenti modificazioni:       1) il primo comma e' sostituito dal seguente:   «L'imprenditore in stato di crisi puo'  domandare,  depositando  la documentazione di cui all' articolo 161, l'omologazione di un accordo di  ristrutturazione   dei   debiti   stipulato   con   i   creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei  crediti,  unitamente ad  una  relazione  redatta  da  un  professionista,  designato   dal debitore, in possesso dei requisiti di  cui  all'articolo  67,  terzo comma,  lettera  d)  sulla   veridicita'   dei   dati   aziendali   e sull'attuabilita' dell'accordo  stesso  con  particolare  riferimento alla sua idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei  creditori estranei nei rispetto dei seguenti termini:   a) entro cento venti giorni dall'omologazione, in caso  di  crediti gia' scaduti a quella data;   b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti  non ancora scaduti alla data dell'omologazione.»;   2) al terzo comma, primo periodo, dopo la  parole  «patrimonio  del debitore», sono aggiunte le seguenti:  «,  ne'  acquisire  titoli  di prelazione se non concordati»;   3) al sesto  comma,  primo  periodo,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:   a) dopo le parole «all'articolo 161, primo e  secondo  comma»  sono aggiunte le seguenti: «lettere a), b), c) e d)»;   b)  le  parole  «il  regolare»  sono  sostituite  dalle   seguenti: «l'integrale»;   4) al settimo comma, secondo periodo, le parole «il regolare»  sono sostituite dalle seguenti: «l'integrale»;   5) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:   «A seguito del deposito  di  un  accordo  di  ristrutturazione  dei debiti nei termini assegnati dal tribunale  trovano  applicazione  le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se  nel medesimo termine e' depositata una domanda di concordato  preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»;     f) dopo l'articolo 182-quater sono aggiunti i seguenti articoli:   «Articolo 182-quinquies (Disposizioni in tema di finanziamento e di continuita' aziendale nel concordato preventivo e  negli  accordi  di ristrutturazione dei debiti). - Il debitore che  presenta,  anche  ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una  domanda  di  ammissione  al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo  di ristrutturazione dei debiti ai sensi  dell'articolo  182  bis,  primo comma, o una proposta di accordo  ai  sensi  dell'articolo  182  bis, sesto comma,  puo'  chiedere  al  tribunale  di  essere  autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili  ai  sensi  dell'articolo  111,  se  un  professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui  all'articolo 67, terzo comma, lettera d),  verificato  il  complessivo  fabbisogno finanziario dell'impresa  sino  all'omologazione,  attesta  che  tali finanziamenti  sono  funzionali  alla  migliore   soddisfazione   dei creditori.   L'autorizzazione di  cui  al  primo  comma  puo'  riguardare  anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed  entita',  e  non ancora oggetto di trattative.   Il tribunale puo' autorizzare  il  debitore  a  concedere  pegno  o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.   Il debitore  che  presenta  domanda  di  ammissione  al  concordato preventivo con continuita' aziendale, anche  ai  sensi  dell'articolo 161 sesto comma, puo' chiedere al tribunale  di  essere  autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista  in  possesso dei requisiti di  cui  all'articolo  67,  terzo  comma,  lettera  d), attesta che tali prestazioni  sono  essenziali  per  la  prosecuzione della attivita' di impresa e funzionali  ad  assicurare  la  migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e' necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore  senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.   Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un  accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis,  primo comma, o una proposta di  accordo  ai  sensi  dell'articolo  182-bis, sesto comma, puo' chiedere al Tribunale  di  essere  autorizzato,  in presenza dei presupposti di cui al quarto  comma,  a  pagare  crediti anche anteriori per prestazioni di beni o  servizi.  In  tal  caso  i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di  cui all'articolo 67.   Articolo  182-sexies  (Riduzione  o  perdita  del  capitale   della societa' in crisi). - Dalla  data  del  deposito  della  domanda  per l'ammissione al concordato preventivo, anche  a  norma  dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per  l'omologazione  dell'accordo  di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a  norma  del  sesto  comma  dello  stesso  articolo  e  sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo  e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e  2482-ter  del codice  civile.  Per  lo  stesso  periodo  non  opera  la  causa   di scioglimento della societa' per  riduzione  o  perdita  del  capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del  codice civile.   Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle  domande  e della proposta di cui al primo  comma,  l'applicazione  dell'articolo 2486 del codice civile.»;   g) all'articolo 184, primo comma,  primo  periodo,  le  parole  «al decreto di apertura della procedura di  concordato»  sono  sostituite dalle seguenti: «alla pubblicazione nel registro  delle  imprese  del ricorso di cui all'articolo 161»;   h) dopo l'articolo 186 e' aggiunto il seguente articolo:   «Articolo 186-bis (Concordato con continuita' aziendale). -  Quando il piano di  concordato  di  cui  all'articolo  161,  secondo  comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attivita' di impresa da parte del  debitore,la  cessione  dell'azienda  in  esercizio   ovvero   il conferimento dell'azienda in esercizio in una o piu' societa',  anche di nuova costituzione, si  applicano  le  disposizioni  del  presente articolo, nonche' gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili. Il piano puo' prevedere anche la liquidazione di beni non  funzionali all'esercizio dell'impresa.   Nei casi previsti dal presente articolo:   a) il piano di cui all'articolo 161,  secondo  comma,  lettera  e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei  ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle  relative modalita' di copertura;   b) la relazione del professionista di cui all'articolo  161,  terzo comma, deve attestare che la  prosecuzione  dell'attivita'  d'impresa prevista  dal  piano  di  concordato   e'   funzionale   al   miglior soddisfacimento dei creditori;   c)  Il  piano  puo'  prevedere  una  moratoria  fino  a   un   anno dall'omologazione  per  il  pagamento   dei   creditori   muniti   di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista  la  liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.   Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti  in  corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati  con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della  procedura.   Sono   inefficaci   eventuali   patti   contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la  continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore  di cui all'articolo 67  ha  attestato  la  conformita'  al  piano  e  la ragionevole capacita' di  adempimento.  Di  tale  continuazione  puo' beneficiare, in presenza dei requisiti di legge,  anche  la  societa' cessionaria o conferitaria  d'azienda  o  di  rami  d'azienda  cui  i contratti siano  trasferiti.  Il  giudice  delegato,  all'atto  della cessione  o  del  conferimento,  dispone   la   cancellazione   delle iscrizioni e trascrizioni.   L'ammissione   al   concordato   preventivo   non   impedisce    la partecipazione a procedure di  assegnazione  di  contratti  pubblici, quando l'impresa presenta in gara:   a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti  di cui all'articolo 67, lettera d) che attesta la conformita' al piano e la ragionevole capacita' di adempimento del contratto;   b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale,  di  capacita'  finanziaria,  tecnica,  economica nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento  dell'appalto, il quale si e'  impegnato  nei  confronti  del  concorrente  e  della stazione appaltante a mettere  a  disposizione,  per  la  durata  del contratto, le risorse  necessarie  all'esecuzione  dell'appalto  e  a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca  nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione  del  contratto,  ovvero non sia  per  qualsiasi  ragione  piu'  in  grado  di  dare  regolare esecuzione  all'appalto.  Si  applica  l'articolo  49   del   decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.   Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato puo'  concorrere  anche  riunita  in  raggruppamento  temporaneo   di imprese, purche' non rivesta la qualita' di mandataria e  sempre  che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la  dichiarazione  di  cui  al precedente comma, lettera b), puo' provenire anche  da  un  operatore facente parte del raggruppamento.   Se nel corso di  una  procedura  iniziata  ai  sensi  del  presente articolo  l'esercizio  dell'attivita'  d'impresa  cessa   o   risulta manifestamente dannosa per i  creditori,  il  tribunale  provvede  ai sensi dell'articolo 173. Resta salva  la  facolta'  del  debitore  di modificare la proposta di concordato.»;     i) la rubrica del capo terzo del titolo sesto e' sostituita dalla seguente:   «Capo III.  -  Disposizioni  applicabili  nel  caso  di  concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa»;     l) dopo l'articolo 236 e' inserito il seguente:   «Articolo  236-bis  (Falso  in  attestazioni  e  relazioni).  -  Il professionista  che  nelle  relazioni  o  attestazioni  di  cui  agli articoli 67, terzo comma, lettera  d),  161,  terzo  comma,  182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false  ovvero  omette  di riferire informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.   Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto  profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.   Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta'».   2.  All'articolo  38,  primo  comma,  lettera   a),   del   decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  dopo  le  parole  «concordato preventivo» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,salvo  il  caso  di  cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».   3. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione  dei  debiti  introdotti  dal  trentesimo  giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge  di  conversione del presente decreto, nonche' ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine.   4. Il comma 4 dell'articolo 88 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente:   «4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma  1,  lettere  a)  e  b),  dai propri soci e la rinuncia  dei  soci  ai  crediti,  ne'  gli  apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni,  ne'  la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato  fallimentare o preventivo o per effetto  della  partecipazione  delle  perdite  da parte  dell'associato  in  partecipazione.  In  caso  di  accordo  di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182  bis regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato  ai sensi dell'articolo 67, lettera d) regio decreto 16  marzo  1942,  n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione  dei  debiti dell'impresa non costituisce non sopravvenienza attiva per  la  parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo,  di  cui  all'articolo 84.».   5. Il comma 5 dell'articolo 101 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente:   «5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo  non ammortizzato di essi, e le perdite  su  crediti  sono  deducibili  se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le  perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali  o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei  debiti  omologato  ai sensi dell'articolo 182-bis regio decreto 16 marzo 1942, n.  267.  Ai fini del presente comma, il  debitore  si  considera  assoggettato  a procedura concorsuale dalla  data  della  sentenza  dichiarativa  del fallimento o del provvedimento  che  ordina  la  liquidazione  coatta amministrativa  o  del  decreto  di  ammissione  alla  procedura   di concordato preventivo o del  decreto  che  dispone  la  procedura  di amministrazione straordinaria  delle  grandi  imprese  in  crisi;  ai medesimi fini si considera concluso un  accordo  di  ristrutturazione dei debiti dalla data  del  decreto  del  Tribunale  di  omologazione dell'accordo medesimo.».
Art. 43   Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy  

 1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4  della  legge  24  dicembre 2003, n. 350, e' aggiunto il seguente:   «49-quater.  Le  Camere  di  commercio  industria  artigianato   ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto  di  cui all'articolo 17 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  ai  fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di  cui  al precedente comma 49-bis.».
Art. 44 Societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto  ù

 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice  civile, la societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che abbiano  compiuto  i  trentacinque  anni  di  eta'  alla  data  della costituzione.   2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e  deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo  2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto  costitutivo l'amministrazione della societa' puo' essere affidata a  una  o  piu' persone fisiche anche diverse dai soci.   3. La  denominazione  di  societa'  a  responsabilita'  limitata  a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa  e'  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella corrispondenza della societa' e nello  spazio  elettronico  destinato alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso pubblico.   4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si  applicano  alla societa'  a  responsabilita'   limitata   a   capitale   ridotto   le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili.

Art. 46 -Adeguamento del sistema sanzionatorio    delle cooperative  

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti commi:   «5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono  all'attivita'  di vigilanza  o  risultano  irreperibili  al  momento  delle   verifiche disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa  da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo  in  corso  alla  data  di riscontro  del  comportamento  elusivo  da  parte  dell'autorita'  di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla  cessazione dell'irreperibilita'. La stessa norma si applica  alle  irregolarita' previste dall'articolo 10 della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  in sostituzione della sanzione  della  sospensione  semestrale  di  ogni attivita'.»

Art. 52     Disposizioni in materia di tracciabilita' dei rifiuti  

1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e  21-quinques  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e successive  modifiche  ed  integrazioni,  alle  ulteriori   verifiche amministrative  e  funzionali  del   Sistema   di   controllo   della Tracciabilita' dei Rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152  del  2006  resesi necessarie anche a seguito delle attivita' poste in essere  ai  sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138, convertito  con  modificazioni  in  legge  14  settembre,  n.  148  e successive modifiche  ed  integrazioni,  il  termine  di  entrata  in operativita' del Sistema SISTRI, gia' fissato dall'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato,  da  ultimo, con l'articolo 6, comma  2,  del  gia'  richiamato  decreto-legge  13 agosto 2011, n. 138  e  con  l'articolo  13,  comma  3  e  3-bis  del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e' sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre  il  30  giugno  2013, unitamente ad ogni adempimento  informatico  relativo  al  SISTRI  da parte  dei  soggetti  di  cui  all'articolo   188-ter   del   decreto legislativo n. 152/2006, fermo  restando,  in  ogni  caso,  che  essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  ed  all'osservanza della   relativa    disciplina,    anche    sanzionatoria,    vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del  3 dicembre 2010, n. 205.   2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare e' fissato il nuovo termine per l'entrata in di operativita' del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono  sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare e la SELEX - SE.MA in data  14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre  2010  e  sono  conseguentemente  inesigibili  le relative prestazioni; e' altresi' sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012. 

 

 Art. 57  -  Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile  nel settore della green economy  

 1. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e' abrogato l'articolo 1, comma 1112, della legge 27  dicembre  2006  n. 296, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1,  comma  1110,  della legge 27 dicembre 2006 n. 296 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:   a)  protezione   del   territorio   e   prevenzione   del   rischio idrogeologico e sismico;   b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti  di  «seconda  e terza generazione»;   c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie  nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia;   d) incremento dell'efficienza negli  usi  finali  dell'energia  nei settori  civile  e  terziario,  compresi  gli  interventi  di  social housing.   2. Per accedere ai finanziamenti di cui al primo comma, i  progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui al primo  comma  devono  prevedere  occupazione  aggiuntiva  a  tempo indeterminato di giovani con eta' non superiore a 35 anni  alla  data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unita',  almeno un terzo dei posti e' riservato  a  giovani  laureati  con  eta'  non superiore a 28  anni.  Per  singola  impresa  richiedente,  le  nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale  degli addetti degli ultimi 12 mesi. I  finanziamenti  di  cui  al  presente articolo  sono  erogabili  ai  progetti  di   investimento   sino   a concorrenza della disponibilita' del Fondo. A tal fine, al  Fondo  di cui al  primo  comma  affluiscono  anche  le  rate  di  rimborso  dei finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie.   3.  Sono  fatte  salve  le  domande  di   finanziamento   agevolato presentate ai sensi del  decreto  ministeriale  25  novembre  2008  e successiva circolare del 16 febbraio 2012. Le risorse  assegnate  con il citato decreto ministeriale 25 novembre 2008 e non utilizzate alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  norma  possono  essere destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori  di cui al primo comma.   4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare, i settori di cui al primo comma possono essere integrati o modificati.   5. Le modalita' di presentazione delle domande e  le  modalita'  di erogazione dei finanziamenti  sono  disciplinate  nei  modi  previsti dall'articolo 2, lettera s), del decreto 25 novembre 2008, prevedendo procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.   6. Ai progetti di  investimento  presentati  dalle  societa'  ESCO, dagli affidatari di contratti di disponibilita'  stipulati  ai  sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  nonche'  dalle societa' a responsabilita' limitata semplificata costituite ai  sensi dell'articolo 2463 bis del codice civile, si applica la riduzione del 50%  del  tasso  di  interesse  di  cui  al  decreto   del   Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009.   7. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori  di  cui al primo comma, hanno durata non superiore  a  settantadue  mesi,  ad esclusione di quelli erogati ai soggetti di cui al  precedente  comma 6, per i quali la durata non puo' essere superiore a centoventi mesi.

 Art. 59  Disposizioni urgenti per il settore agricolo 

14 Al  fine  di  fornire  una  piu'  dettagliata  informazione  al consumatore ed incrementare lo sviluppo  concorrenziale  del  mercato ittico, i soggetti che  effettuano  la  vendita  al  dettaglio  e  la somministrazione dei prodotti della pesca  possono  utilizzare  nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per  iscritto  al consumatore, la dicitura  «prodotto  italiano»  o  altra  indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura piu' precisa  di quella  obbligatoriamente  prevista  dalle  disposizioni  vigenti  in materia.   15.  La  facolta'  di  cui  al  precedente  comma  15  puo'  essere esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati  direttamente  da imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori  o imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare  l'esattezza delle  informazioni  relative  all'origine  del  prodotto   con   gli strumenti previsti dal Regolamento 1224/09/CE e relativo  Regolamento di attuazione e con una specifica attestazione di accompagnamento.   16. Con successivo decreto del Ministero delle  politiche  agricole alimentari e forestali vengono definiti i dettagli applicativi  delle disposizioni di cui ai  precedenti  commi  15  e  16  ai  fini  della definizione dell'attestazione di origine,  anche  in  relazione  alla identificazione delle zone di cattura  e/o  di  allevamento,  nonche' alla conformita' alle disposizioni del Regolamento 2065/01/CE.   17. Gli operatori economici di  cui  al  comma  15  sono  tenuti  a conservare la  documentazione  relativa  all'acquisto  del  prodotto, comprensiva dell'attestazione di origine, per almeno un anno.   18.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma  15  che,  avvalendosi  anche alternativamente, delle facolta' di cui al  comma  1,  forniscano  ai consumatori un'informazione non corretta  si  applicano  le  sanzioni previste dall'articolo 18, comma 1, decreto  legislativo  27  gennaio 1992, n. 109.   19. Ai soggetti di cui al comma 16 che forniscano informazioni  non corrette si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio

ALLEGATO 2 - articolo 24
|===================================================================| |        Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico          | |                         o scientifico                             | |===================================================================| |LM-12 Design                                                       | |-------------------------------------------------------------------| |LM-13 Farmacia e farmacia industriale                              | |-------------------------------------------------------------------| |LM-17 Fisica                                                       | |-------------------------------------------------------------------| |LM-18 Informatica                                                  | |-------------------------------------------------------------------| |LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica                       | |-------------------------------------------------------------------| |LM-21 Ingegneria biomedica                                         | |-------------------------------------------------------------------| |LM-22 Ingegneria chimica                                           | |-------------------------------------------------------------------| |LM-23 Ingegneria civile                                            | |-------------------------------------------------------------------| |LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi                               | |-------------------------------------------------------------------| |LM-25 Ingegneria dell'automazione                                  | |-------------------------------------------------------------------| |LM-26 Ingegneria della sicurezza                                   | |-------------------------------------------------------------------| |LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni                           | |-------------------------------------------------------------------| |LM-28 Ingegneria elettrica                                         | |-------------------------------------------------------------------| |LM-29 Ingegneria elettronica                                       | |-------------------------------------------------------------------| |LM-30 Ingegneria energetica e nucleare                             | |-------------------------------------------------------------------| |LM-31 Ingegneria gestionale                                        | |-------------------------------------------------------------------| |LM-32 Ingegneria informatica                                       | |-------------------------------------------------------------------| |LM-33 Ingegneria meccanica                                         | |-------------------------------------------------------------------| |LM-34 Ingegneria navale                                            | |-------------------------------------------------------------------| |LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio                    | |-------------------------------------------------------------------| |LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura                | |-------------------------------------------------------------------| |LM-40 Matematica                                                   | |-------------------------------------------------------------------| |LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria              | |-------------------------------------------------------------------| |LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali                           | |-------------------------------------------------------------------| |LM-54 Scienze chimiche                                             | |-------------------------------------------------------------------| |LM-6 Biologia                                                      | |-------------------------------------------------------------------| |LM-60 Scienze della natura                                         | |-------------------------------------------------------------------| |LM-61 Scienze della nutrizione umana                               | |-------------------------------------------------------------------| |LM-66 Sicurezza informatica                                        | |-------------------------------------------------------------------| |LM-69 Scienze e tecnologie agrarie                                 | |-------------------------------------------------------------------| |LM-7 Biotecnologie agrarie                                         | |-------------------------------------------------------------------| |LM-70 Scienze e tecnologie alimentari                              | |-------------------------------------------------------------------| |LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale               | |-------------------------------------------------------------------| |LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione                       | |-------------------------------------------------------------------| |LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali                 | |-------------------------------------------------------------------| |LM-74 Scienze e tecnologie geologiche                              | |-------------------------------------------------------------------| |LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio          | |-------------------------------------------------------------------| |LM-79 Scienze geofisiche                                           | |-------------------------------------------------------------------| |LM-8 Biotecnologie industriali                                     | |-------------------------------------------------------------------| |LM-82 Scienze statistiche                                          | |-------------------------------------------------------------------| |LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali                     | |-------------------------------------------------------------------| |LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche            | |-------------------------------------------------------------------| |LM-91 Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione          | |===================================================================|

 

         2012, n. 4.

 

 

 

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