La decisione di cui al titolo è stata pronuciata dalla Corte di Cassazione con la sentenza Sentenza 06 giugno 2012, n. 9150,di cui di seguito si riportano i passi significativi.
La questione sottoposta alla Corte è quale sia, ai sensi del R.D.L. n. 1334 del 1937, la decorrenza del congedo matrimoniale ivi previsto, ed in particolare se esso debba essere fruito a decorrere dal giorno del matrimonio o da quale altro successivo momento (in tal senso il quesito di diritto).
Osserva al riguardo la Corte che, in mancanza di specifica disciplina contrattuale collettiva sul punto (è infatti pacifico che essa nel prevedere il congedo per matrimonio nulla dica circa la sua decorrenza, risultando così irrilevante l'eccepita mancata produzione del c.c.n.l.), l'articolo unico del R.D.L. n. 1334\37, convertito in legge 23 dicembre 1937 n.2387, prevede soltanto, per quanto qui interessa, il diritto degli impiegati privati di cui al R.D.L. n. 1825\24, ad un congedo straordinario per contrarre matrimonio non eccedente la durata di quindici giorni. Benché la norma stabilisca che il congedo spetti per contrarre il matrimonio, non ritiene la Corte, in assenza di specifica disciplina collettiva, ed essendo la norma evidentemente diretta a tutelare le personali esigenze del lavoratore in occasione delle nozze, anche costituzionalmente tutelate (art. 31, comma 1, Cost.), che tale periodo debba necessariamente decorrere dal giorno del matrimonio.
Quest'ultimo deve intendersi coma la causa che fa sorgere il diritto del lavoratore, e non il dies a quo dello stesso.
Soccorrono infatti in materia i principi di buona fede e correttezza nell'adempimento delle obbligazioni e nell'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.), sicché, contemperando le tutelate esigenze personali del lavoratore in occasione del matrimonio, e le esigenze organizzative dell'impresa (che potrebbero giustificare una differente collocazione temporale del congedo ove siano gravi e comprovate), deve ritenersi che il periodo di fruizione debba essere giustificato dall'evento matrimonio e che tale necessario collegamento, da un lato, non impone che la giornata del matrimonio debba essere necessariamente ricompresa nei quindici giorni di congedo, ma, dall'altro, non può neanche comportare che la relativa fruizione sia del tutto svincolata dell'evento giustificativo.
Ne consegue che il congedo per matrimonio, che il lavoratore deve richiedere con sufficiente anticipo, spetti, in difetto di specifica disciplina contrattuale collettiva, laddove il periodo richiesto sia ragionevolmente connesso, in senso temporale, con la data delle nozze, ciò essendo sufficiente a mantenere il necessario rapporto causale con l'evento. Nella specie la datrice di lavoro è stata avvertita con congruo anticipo dell'evento matrimonio; il congedo è stato richiesto, sempre con adeguato anticipo, per un periodo ragionevolmente connesso (circa dieci giorni) alle nozze, sicché il rifiuto di accordarlo, in assenza di comprovate ragioni organizzative o produttive ostative, risulta illegittimo. Il motivo deve dunque respingersi.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antecipante.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso(della Societa' )
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.40,00 per esborsi, €.3.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. D.D.L..
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