Sulla Gazzetta Ufficiale n.148 del 27.6.2012 risulta pubblicato il decreto legge n.87/2012  contenente misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria,

Precisato che il  predetto ha  efficacia dallo stesso giorno di pubblicazione ,di seguito si evidenziano  le seguenti disposizioni,ritenute di particolare rilevanza ed attinenza ,a fronte delle problematiche e difficolta' che attualmente caratterizzano  l'economia nazionale:

- Art. 1 Dismissione e razionalizzazione di  partecipazioni  societarie  dello  Stato

  1)  Nella prospettiva di   razionalizzazione  e    riassetto  industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, e'  attribuito a Cassa Depositi e Prestiti  Societa'  per  azioni  (CDP  S.p.A.)  il diritto di opzione  per  l'acquisto  delle  partecipazioni  azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest  S.p.A.  ,da esercitare   ,  anche  disgiuntamente ,entro 120 giorni dall'entrata in vigore del   decreto-legge,mentre entro    10  giorni  dall'eventuale  esercizio  dell'opzione,  CDP S.p.A. provvede al  pagamento  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 percento del  valore del  patrimonio  netto  contabile  come  risultante   dal   bilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna societa' per le quali ha esercitato l'opzione     .  

Fintecna S.p.A.,  Sace  S.p.A.  e  Simest  S.p.A.  continuano  a svolgere le attivita' loro gia' affidate sulla base di  provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore  del presente  decreto-legge.  La  Simest  S.p.A.,  nella  gestione  degli interventi di  sostegno  finanziario  all'internazionalizzazione  del sistema produttivo, continua  ad  osservare  le  convenzioni  con  il Ministero dello sviluppo economico gia' sottoscritte o  che  verranno sottoscritte in base alla normativa di riferimento.    . 

Art.2-  Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici 

 Allo  scopo  di  conseguire  la  riduzione  del  debito pubblico il Ministro dell'economia e  delle  finanze,    promuove  la  costituzione  di  uno  o   piu'   fondi   comuni d'investimento immobiliare,   immobili  di proprieta' dello Stato non utilizzati  per  finalita'  istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari.       Le risorse derivanti dalla cessione delle quote  del  Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del  bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo  per  l'ammortamento  dei titoli di Stato, e destinati al        Le societa' controllate  direttamente  o  indirettamente  dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il  conferimento  a  tali fondi di immobili di proprieta'.

Possono altresi' essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i  beni  valorizzabili,  suscettibili  di trasferimento ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,  lettera  e),  del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  individuati  dall'Agenzia del demanio e a seguito di  apposita  manifestazione,  da  parte  dei competenti  organi  degli  Enti  interessati,   della   volonta'   di valorizzazione , nonche' l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei  fondi,  .

. La totalita' delle risorse  rinvenienti  dalla valorizzazione ed alienazione  degli  immobili  di  proprieta'  delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di  cui  al  presente comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'Ente  e,  solo  in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente  eccedente, a spese di investimento.   

     Per le medesime finalita'    il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, altresi',  uno o piu' fondi comuni di  investimento  immobiliare  a  cui sono apportati o conferiti,    gli  immobili  di proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche' diritti reali immobiliari. C

Con uno o piu' decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro  60 giorni dall'entrata  in  vigore  delle  presenti  disposizioni,  sono individuati tutti i beni di proprieta' statale assegnati al  medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'  istituzionali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio,  sono  assegnate  una  parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento delle stesse, agli Enti territoriali  interessati  dalle procedure di cui al presente  comma;  le  risorse  rinvenienti  dalla cessione delle  stesse  sono  destinate  alla  riduzione  del  debito dell'Ente e, solo in assenza del debito,  o  comunque  per  la  parte eventualmente  eccedente,  a  spese  di  investimento. 

 Art. 3- Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato  e   dell'Agenzia del territorio  e  soppressione  dell'Agenzia  per  lo   sviluppo del settore ippico  

  L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio  sono  incorporate,  rispettivamente,  nell'Agenzia  delle dogane e nell'Agenzia delle entrate  a  decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto e  i  relativi  organi  decadono .

   Le funzioni attribuite  agli  enti  di  cui   sopra   dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,  con  le  inerenti risorse umane finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna    procedura    di    liquidazione,    neppure     giudiziale, rispettivamente,   dall'Agenzia   delle   dogane,   che   assume   la denominazione di «Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli»,  e  dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di  cui  al  precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da  assegnare  alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della  legge  23 dicembre 2005, n. 266.      Con  decreti  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni  dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto, sono trasferite le risorse umane strumentali  e  finanziarie degli enti incorporati. Fino all'adozione dei predetti  decreti,  per garantire  la  continuita'  dei  rapporti  gia'  in   capo   all'ente incorporato,  l'Agenzia  incorporante  puo'  delegare  uno   o   piu' dirigenti  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di   ordinaria amministrazione,  ivi  comprese  le   operazioni   di   pagamento   e riscossione a valere  sui  conti  correnti  gia'  intestati  all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla  data  di  emanazione  dei decreti medesimi.   

 Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli  organi  in  carica  alla  data  di cessazione dell'ente, corredati della relazione  redatta  dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione  dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia  e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui  in precedenza, i compensi, indennita' o altri emolumenti  comunque  denominati  ad essi spettanti sono corrisposti fino  alla  data  di  adozione  della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre  novanta giorni dalla data di incorporazione.

I  comitati  di  gestione  delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.  

A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate  di  un  numero  pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso  gli enti incorporati. Detto  personale  e'  inquadrato  nei  ruoli  delle Agenzie   incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza  ed  il   trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con  i  successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.   6. Per i  restanti  rapporti  di  lavoro  le  Agenzie  incorporanti subentrano  nella  titolarita'  del  rapporto  fino   alla   naturale scadenza.  

Le Agenzie incorporanti  esercitano  i  compiti  e  le  funzioni facenti   capo   agli   enti   incorporati   con   le   articolazioni amministrative  individuate   mediante   le   ordinarie   misure   di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di  dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di  prima fascia,   l'Agenzia   delle   entrate   istituisce   due   posti   di vicedirettore, di cui uno,  per  i  compiti  di  indirizzo   e   coordinamento   delle   funzioni riconducibili all'area  di  attivita'  dell'Agenzia  del  territorio; l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  istituisce  due  posti  di vicedirettore, di cui uno, per  i  compiti  di  indirizzo   e   coordinamento   delle   funzioni riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti  all'Amministrazione  autonoma  dei   Monopoli   di   Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula  apposite  convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di cui  al  presente  comma  fino  al  perfezionamento  del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente  capo  ai predetti enti  continua  ad  essere  esercitata  dalle  articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia  del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato  si intendono riferite, rispettivamente,  all'Agenzia  delle  entrate  ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.   

 Le risorse finanziarie  disponibili,  a  qualsiasi  titolo,  sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del  presente  articolo  sono riassegnate, a  far  data  dall'anno  contabile  2013,  alle  Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuita' nella  prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati,  la  gestione  contabile delle risorse finanziarie per l'anno in  corso,  gia'  di  competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato,  proseguono  in capo alle equivalenti strutture degli Uffici incorporati.   .

L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-Assi -e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti  nercessari  i decreti di natura non regolamentare  sono  adottati   dal  Ministro  delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il   Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono  ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad  ASSI dalla  normativa  vigente,  nonche'  le   relative   risorse   umane, finanziarie e strumentali, compresi  i  relativi  rapporti  giuridici attivi  e  passivi,  senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di liquidazione di  ASSI,  neppure  giudiziale.  Fino  all'adozione  dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti  gia'  in capo  all'ente  soppresso,  il  Ministro  delle  politiche   agricole alimentari e forestali puo' delegare uno  o  piu'  dirigenti  per  lo svolgimento  delle  attivita'  di  ordinaria   amministrazione,   ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui  conti correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti  fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione  i commi da 4 a 8, intendendosi  per  Amministrazione  incorporante,  ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche  agricole alimentari e forestali.  Con  apposito  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, da adottare  di  concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, e' approvata  la  tabella  di corrispondenza per l'inquadramento del  personale  trasferito.  Resta comunque  ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi  pubblici espletati dall'Assi e dall'Unire.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  rideterminate  le  dotazioni organiche  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e forestali, con l'istituzione di un posto  di  dirigente  generale  di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla  quota  parte  delle risorse trasferite ai sensi del secondo periodo del  presente  comma, ferma  in  ogni   caso   l'assegnazione   delle   residue   posizioni dirigenziali  generali  di  ASSI  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei monopoli; con  regolamento  emanato  ai  sensi  dell'articolo  4  del decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   e   successive modificazioni, e' rideterminato l'assetto organizzativo del  predetto Ministero  in  conseguenza  dell'attuazione  delle  disposizioni  de previste

 A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, al decreto legislativo n.  300  del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)  all'articolo  57,  comma  1,  le   parole:   «l'agenzia   del territorio», sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»;     b) all'articolo 62, comma 1, in fine,  e'  aggiunto  il  seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64.»;     c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le  parole: «delle dogane», sono inserite le  seguenti:  «e  dei  monopoli»;  nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza  dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.»;     d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:       1) nella rubrica, le parole:  «Agenzia  del  territorio»,  sono sostituite dalle seguenti:  «Ulteriori  funzioni  dell'agenzia  delle entrate»;       2) al comma 1, le parole «del territorio  e'»  sono  sostituite dalle seguenti: «delle entrate e', inoltre»;       3) al comma 3-bis, sono soppresse le parole: «del territorio»;       4) il comma 4 e' abrogato;   11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

 Art. 4 -Riduzione delle dotazioni organiche e riordino  delle  strutture  del   Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali  

1. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,   , e le agenzie fiscali provvedono, 

 a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali  di  livello  generale  e  di  livello  non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:       1) per il Ministero, non inferiore al 20 per  cento  di  quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto  articolo  1  del decreto-legge n. 138 del 2011;       2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto  tra  personale dirigenziale di livello non generale e personale  non  dirigente  sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia  delle  dogane  e   dei   monopoli.  

 Per   assicurare   la funzionalita' del nuovo assetto operativo conseguente alla  riduzione dell'organico  dirigenziale,  possono   essere   previste   posizioni organizzative di livello non dirigenziale,  in  numero  comunque  non superiore ai posti dirigenziali coperti  alla  data  dei  entrata  in vigore del presente decreto ed effettivamente soppressi, da  affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area  stessa;  l'attribuzione  di  tali posizioni  e'  disposta  secondo  criteri  di  valorizzazione   delle capacita' e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni e' attribuita  un'indennita'  di posizione graduata secondo il livello di  responsabilita'  ricoperto, in misura comunque non superiore al cinquanta  per  cento  di  quella corrisposta al dirigente di seconda  fascia  di  livello  retributivo piu' basso; la  valutazione  annuale  positiva  dell'incarico  svolto comporta una retribuzione di risultato non  superiore  al  venti  per cento  della  retribuzione  di  posizione.  All'onere   connesso   al conferimento delle posizioni organizzative di cui al  presente  punto si provvede con il risparmio  di  spesa  conseguente  alla  riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al primo  periodo,  detratta  una quota  non  inferiore  al  venti  per  cento.  ;.     b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del  personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti  di organico di tale personale risultante  a  seguito  dell'applicazione, per il Ministero, del predetto articolo 1 del  decreto-legge  n.  138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 3 del presente decreto.   2. Alle amministrazioni di cui  sopra  che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro  il  31  ottobre  2012  e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui  sopra   le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura  pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita'  nonche'  di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.  

Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2  le  dotazioni organiche  relative  al  personale  amministrativo  di  livello   non dirigenziale  operante  presso  le   segreterie   delle   commissioni tributarie ed  ai  giudici  tributari.   

. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle  finanze e delle Agenzie fiscali e' effettuata, in base alle disposizioni  dei rispettivi  ordinamenti,  con  l'osservanza,  in   particolare,   dei seguenti principi:     a)  nei  casi  in  cui  si  ritenga   indispensabile,   ai   fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni  dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle  strutture  organizzative  in  uffici territoriali, si procede comunque alla  riduzione  del  numero  degli stessi. Gli uffici  da  chiudere  sono  individuati  avendo  riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unita', ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;     b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate;     c)  con  riferimento  alle  strutture  che  operano   a   livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le  competenze  sono riviste in modo tale che, di norma:       1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale  generale non hanno mai competenza infraregionale;       2) gli incaricati  di  funzioni  di  livello  dirigenziale  non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso  in cui gli uffici abbiano sede in comuni citta' metropolitane;       3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari. 

  . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la direzione della giustizia tributaria e la direzione  comunicazione istituzionale della  fiscalita'  sono  trasferite,  con  il  relativo assetto  organizzativo  e  gli  attuali  titolari,  al   dipartimento dell'amministrazione  generale  del  personale  e  dei  servizi.   La direzione comunicazione  istituzionale  della  fiscalita'  assume  la denominazione di direzione comunicazione  istituzionale  e  svolge  i propri compiti con riferimento a tutti i  compiti  istituzionali  del Ministero. Il  dipartimento  delle  finanze,  direzione  legislazione tributaria,  esercita  le  competenze  in   materia   di   normativa, monitoraggio  e  analisi  del  contenzioso  tributario;  il  predetto dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in  materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale.   

  Le  attivita'  in  materia   informatica   a   supporto   delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a.  ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione  di scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgera' tali attivita' attraverso una specifica divisione interna che assicuri  la  prosecuzione  delle attivita'  secondo  il  precedente  modello  di  relazione   con   il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta  operazione  di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a.  le attivita' oggetto di trasferimento  si  intendono  riferite  a  Sogei S.p.a. 

  Le attivita' di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli  acquisti,  di  centrale  di  committenza  e  di  e-procurement continuano ad  essere  svolte  dalla  Consip  s.p.a.,  che  svolge  i predetti compiti anche per la Sogei s.p.a.   

 I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei  s.p.a. e dalla Consip S.p.a. attualmente in carica decadono  dalla  data  di pubblicazione del presente decreto, senza applicazione  dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in  carica  sino  alla data dell'assemblea da convocare, entro 30  giorni,  per  il  rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo  la  composizione  degli  stessi  con  tre membri,    di     cui     due     dipendenti     dell'amministrazione economico-finanziaria  e  il  terzo  con  funzioni  di  presidente  e amministratore delegato.    Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio  dei propri diritti di azionista,  assicura  la  tempestiva  realizzazione delle necessarie operazioni societarie  e  le  conseguenti  modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle  suddette societa'.

 

 

      

 

 

      

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