Sulla Gazzetta Ufficiale n.148 del 27.6.2012 risulta pubblicato il decreto legge n.87/2012 contenente misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria,
Precisato che il predetto ha efficacia dallo stesso giorno di pubblicazione ,di seguito si evidenziano le seguenti disposizioni,ritenute di particolare rilevanza ed attinenza ,a fronte delle problematiche e difficolta' che attualmente caratterizzano l'economia nazionale:
- Art. 1 Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato
1) Nella prospettiva di razionalizzazione e riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, e' attribuito a Cassa Depositi e Prestiti Societa' per azioni (CDP S.p.A.) il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. ,da esercitare , anche disgiuntamente ,entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge,mentre entro 10 giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP S.p.A. provvede al pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 percento del valore del patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna societa' per le quali ha esercitato l'opzione .
Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a svolgere le attivita' loro gia' affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La Simest S.p.A., nella gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico gia' sottoscritte o che verranno sottoscritte in base alla normativa di riferimento. .
Art.2- Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici
Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento immobiliare, immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinati al Le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di immobili di proprieta'.
Possono altresi' essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volonta' di valorizzazione , nonche' l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, .
. La totalita' delle risorse rinvenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprieta' delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.
Per le medesime finalita' il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, altresi', uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono apportati o conferiti, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche' diritti reali immobiliari. C
Con uno o piu' decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita' istituzionali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rinvenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.
Art. 3- Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e i relativi organi decadono .
Le funzioni attribuite agli enti di cui sopra dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli», e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite le risorse umane strumentali e finanziarie degli enti incorporati. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui in precedenza, i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione.
I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza.
Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, proseguono in capo alle equivalenti strutture degli Uffici incorporati. .
L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-Assi -e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti nercessari i decreti di natura non regolamentare sono adottati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'Assi e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del secondo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato l'assetto organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni de previste
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al decreto legislativo n. 300 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «l'agenzia del territorio», sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»; b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64.»; c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: «delle dogane», sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.»; d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio», sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate»; 2) al comma 1, le parole «del territorio e'» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate e', inoltre»; 3) al comma 3-bis, sono soppresse le parole: «del territorio»; 4) il comma 4 e' abrogato; 11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 -Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, , e le agenzie fiscali provvedono,
a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura: 1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011; 2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Per assicurare la funzionalita' del nuovo assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data dei entrata in vigore del presente decreto ed effettivamente soppressi, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni e' disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacita' e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni e' attribuita un'indennita' di posizione graduata secondo il livello di responsabilita' ricoperto, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quella corrisposta al dirigente di seconda fascia di livello retributivo piu' basso; la valutazione annuale positiva dell'incarico svolto comporta una retribuzione di risultato non superiore al venti per cento della retribuzione di posizione. All'onere connesso al conferimento delle posizioni organizzative di cui al presente punto si provvede con il risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al primo periodo, detratta una quota non inferiore al venti per cento. ;. b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 3 del presente decreto. 2. Alle amministrazioni di cui sopra che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui sopra le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici tributari.
. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali e' effettuata, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi: a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unita', ovvero dislocati in stabili in locazione passiva; b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate; c) con riferimento alle strutture che operano a livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono riviste in modo tale che, di norma: 1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non hanno mai competenza infraregionale; 2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni citta' metropolitane; 3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.
. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la direzione della giustizia tributaria e la direzione comunicazione istituzionale della fiscalita' sono trasferite, con il relativo assetto organizzativo e gli attuali titolari, al dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La direzione comunicazione istituzionale della fiscalita' assume la denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del Ministero. Il dipartimento delle finanze, direzione legislazione tributaria, esercita le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario; il predetto dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale.
Le attivita' in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgera' tali attivita' attraverso una specifica divisione interna che assicuri la prosecuzione delle attivita' secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a. le attivita' oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.a.
Le attivita' di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip s.p.a., che svolge i predetti compiti anche per la Sogei s.p.a.
I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a. e dalla Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica sino alla data dell'assemblea da convocare, entro 30 giorni, per il rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di presidente e amministratore delegato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle suddette societa'.
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