Il   27.6.2012 si è nuovamente riunito il Comitato operante presso la regione Abruzzo per la gestione delle situazioni di crisi produttive e lavorative ,deliberando in materia di ammortizzatori sociali in deroga ,come da sottostante verbale.

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Comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore

(C.I.C.A.S.)

 

VERBALE RIUNIONE  27/06/2012

 

Il giorno 27 del mese di giugno dell'anno 2012, con inizio alle ore 10.30, presso la sede della Giunta Regionale, sita in Pescara, Viale Bovio n. 425, piano terra, sala gialla, su conforme convocazione disposta dall' Assessore Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, con nota n. 536/Segr. del 18.06.2012, si riunisce il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) per l'esame dei seguenti argomenti all'o.d.g.:

  1. monitoraggio      azione/verifica della spesa;
  2. ulteriori      misure ammortizzatori in deroga;
  1. varie ed eventuali.

Alla riunione, presieduta dall'Assessore, Avv.Paolo Gatti, assistito dal Dott.Giuseppe Sciullo, Dirigente Regionale del Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche Passive del Lavoro, partecipano i rappresentanti di:

  • Regione      Abruzzo;
  • Amministrazioni      Provinciali;
  • Direzione      Regionale I.N.P.S.;
  • Direzione      Regionale Lavoro;
  • Associazioni      dei datori di lavoro;
  • Organizzazioni      Sindacali dei lavoratori;
  • Italia      Lavoro.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale in seconda convocazione, apre la seduta e procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno:

 

I PUNTO O.D.G.

– Monitoraggio azione/verifica della spesa -

Il Presidente introduce l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno e porta all'attenzione del Comitato che l'attuazione dell'Accordo Quadro sulle misure anticrisi sottoscritto il 28.3.2012 e s.m.i. per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, conferma che le misure di CIG e di mobilità in deroga, rappresentano un valido strumento di sostegno al reddito ai lavoratori sospesi o espulsi dal posto di lavoro, rappresentando, insieme con le Politiche Attive poste in essere dalla Direzione Lavoro, un valido contrasto agli aspetti negativi collegati alle crisi industriali/occupazionali che si manifestano nella Regione Abruzzo.

Il Presidente rappresenta che nel primo semestre del 2012, gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga hanno interessato circa 6.700 lavoratori nell'intero territorio regionale, con una spesa totale stimata ad oggi rilevata di circa € 21.152.000,00:

C.I.G. in deroga

- Regione Abruzzo: € 8.852.000,00;

- Area Sisma: € 1.900.000,00

Mobilità in deroga

- Regione Abruzzo: € 6.500.000,00;

- Area Sisma: € 3.900.000,00.

In conseguenza della spesa sostenuta le risorse residue da utilizzare per gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere stimati in:

- Regione Abruzzo: € 16.000.000,00;

- Area Sisma: € 35.000.000,00

Il Presidente  cede la parola al Dott. Domenico De Fazio della Direzione Regionale I.N.P.S., al Dott. Attilio Toriello per Italia Lavoro affinché, per quanto di rispettiva competenza, rappresentino al C.I.C.A.S. i risultati del monitoraggio sulle azioni poste in essere e sulle risorse finanziarie spese/impegnate.

Per quanto riguarda gli ammortizzatori in deroga nel resto della regione passa la parola al Dott. Toriello di Italia Lavoro, il quale riporta i risultati delle attività di monitoraggio che confermano quanto già rappresentato dal Presidente.

A seguire il Presidente richiama l'attenzione  del tavolo sul fatto che, come da accordo Stato-Regioni del 20.04.2011,  il 40% delle risorse utilizzate per gli ammortizzatori in deroga è imputato sul PO FSE e che l'ammissibilità di tale spesa è subordinata alla possibilità di certificare corrispondenti importi di politiche attive.

Da un esame delle attività poste in essere dalle Province relativamente al "Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga" approvato con D.G.R. 1034 del 29/12/2010, si rileva che quanto realizzato non  risulta sufficiente per certificare la quota delle mensilità di sostegno al reddito imputata a carico della Regione Abruzzo.

Il Presidente, richiamando gli obiettivi assunti dalla Regione Abruzzo per l'utilizzo delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga, ribadisce che il "Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga" rappresenta il presupposto operativo sul quale costruire percorsi personalizzati per il sostegno ed il rafforzamento delle competenze dei lavoratori.

In considerazione di ciò, il Presidente, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dal C.I.C.A.S., continuare a garantire l'erogazione delle indennità di cassa integrazione e mobilità in deroga, nonché  scongiurare anche l'eventuale disimpegno delle risorse FSE assegnate, così come già rappresentato in sede di Comitato di Sorveglianza dello scorso 21 giugno,  sollecita i colleghi Assessori al Lavoro delle quattro Province, affinché venga dato maggior impulso alle attività previste dal "Patto" e garantite adeguate attività di Politiche Attive necessarie per la certificazione del 40% delle risorse di sostegno al reddito imputate al FSE.

Gli Assessori Provinciali concordano con quanto rappresentato dall'Ass. Gatti e, nel prendere atto della necessità di dare immediato impulso alle attività di Politica Attiva, si impegnano a porre in essere le azioni di cui al "Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga" approvato  con D.G.R. 1034 del 29.12.2010 e successivo Protocollo d'intesa sottoscritto con le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, nei tempi di utilizzo delle risorse disponibili per gli ammortizzatori sociali in deroga, coinvolgendo, nelle attività di politica  attiva di cui al Patto, la totalità dei lavoratori in mobilità,  almeno il 50% del totale dei lavoratori che mensilmente sono percettori degli ammortizzatori sociali in deroga e, comunque, un numero di lavoratori  sufficiente a garantire la certificazione della quota del 40% di contributo erogata a carico del FSE.

Il Presidente, tenuto conto della particolare necessità,  propone di utilizzare le risorse ancora disponibili per interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, di cui alla L. 236/93, per interventi a favore dei lavoratori colpiti dalla crisi e, in particolare, propone di imputare tali risorse a copertura della percentuale di sostegno al reddito posta a carico  della Regione Abruzzo. Il Comitato e le parti sociali, all'unanimità, concordano con l'utilizzo delle risorse così come proposto.

Il Tavolo, ritiene di proseguire con le misure di sostegno al reddito collegate a valide azioni di politiche attive del lavoro, necessarie al sostegno dell'occupazione ed a consentire una più facile  ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi.

 

II PUNTO O.D.G.

- ulteriori misure ammortizzatori in deroga  -

Il Presidente, introduce, quindi,  gli argomenti posti al secondo punto dell'ordine del giorno, ossia: "ulteriori misure ammortizzatori in deroga".

Il  Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.):

VISTO il comma 21, dell'art. 33 della legge n. 183/2011, (legge di stabilità 2012), "In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in attuazione dell'intesa Stato regioni e province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 aprile 2011, per l'anno 2012 e nel limite delle risorse di cui al comma 26, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga";

VISTO l'art. 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, conla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 7-ter del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, conla L. 9 aprile 2009, n. 33;

            VISTO l'accordo del 12 febbraio 2009, con il quale  Governo e Regioni concordano che il sistema degli ammortizzatori in deroga costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regioni collegato all'eccezionalità dell'attuale situazione economica e definiscono inoltre gli interventi a sostegno del reddito, le competenze e le risorse;

            VISTO l'accordo Stato, Regioni e Province Autonome 2011/2012, del 20 aprile 2010, con il quale viene prorogato per il biennio 2011/2012 l'accordo sugli AA.SS. in deroga;

VISTI gli accordi governativi raggiunti presso il MLPS in data 19.4.2011 e 10.11.2011;

VISTO l'accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Abruzzo del 14 aprile 2010, il quale al punto 6 prevede che "i lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie";

RITENUTO che le imprese che rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime continueranno ad utilizzare gli istituti previsti, comprese le aziende industriali con meno di 15 dipendenti che, ove necessario, possono utilizzare l'istituto della CIGO utilizzando il concetto di "evento improvviso ed imprevisto", richiamato dall'art. 1, comma 1 – lettera e), del D.M. 31826 del 18.12.2002, con pagamento diretto da parte dell'INPS;

RICHIAMATO l'Accordo Quadro del 28/03/2012 e s.m.e i. dell'11/04/2012, che di questo si intendono parte integrante;

RIBADITO che le misure di CIG e mobilità in deroga, giusto quanto disposto dal comma 21, dell'art. 33 della legge n. 183/2011, (legge di stabilità 2012), dovranno essere contenute entro il 31 dicembre 2012;

 

all'unanimità

si conviene quanto segue: 

 

  1. 1.     Il presente accordo integra l'accordo quadro del 28/03/2012 e s.m. e i. dell'11/04/2012;

 

  1. 2.     Interventi – intero territorio regionale  con esclusione  area sisma

 

C.I.G. IN DEROGA

Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano sul territorio della Regione Abruzzo, fatta espressa eccezione per i lavoratori  che prestano la propria attività nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009 per i quali si rinvia al successivo punto "3".

Il Comitato, ribadito che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla lett. c) del punto 3 del verbale C.I.C.A.S. del  28.03.2012, dispone:

a)   Concessione fino ad un massimo di 26 settimane di CIG in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto  a decorrere dall'01.07.2012, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella  disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale  e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l'intero periodo massimo di durata  eventualmente spettante per le sospensioni dell'attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa;

b)   Proroga fino ad un massimo di 26 settimane della CIG in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa, già beneficiari della misura di concessione di CIG in deroga di cui alla lett. a) dei verbali C.I.C.A.S. del 28/04/2010, del 05/11/2010 e successive proroghe, nonché punto 3, lett. a), del verbale C.I.C.A.S.  del 28/03/2012;

 

MOBILITA' IN DEROGA

Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che sono residenti nella Regione Abruzzo da almeno 6 mesi, fatta espressa eccezione per i lavoratori  che prestano la propria attività nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009 per i quali si rinvia al successivo punto "3".

Il Comitato, ribadito che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alle lett. k) ed l) del punto 3 del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012, dispone:

c)    Concessione, fino ad un  massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012 risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della L. 223/91;

d)   Proroga, fino ad un  massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane,  concessa  allo scadere della mobilità  ex lege 223/91;

e)    Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto almeno  il 55° anno di età, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 52 settimane, concessa  allo scadere della mobilità  ex lege 223/91;

f)    Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato,  licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale;

g)   Proroga, fino ad un  massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga  concessa in forza del punto 3 lettera "g" del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012;

h)   Proroga, fino ad un  massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga  concessa in forza del punto 3 lettera "h" del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012;

i)     Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto almeno il 55° anno di età, subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91, e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 3 lettera "i" del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012.

 

 

  1. 3.     Interventi – territorio interessato dal sisma del 06/04/2009

 

C.I.G. IN DEROGA

Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano sul territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, fatta espressa eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività sul restante territorio della Regione Abruzzo e per i quali si rinvia al precedente punto "2".

Il Comitato, ribadito che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla lett. c) del punto 4 del verbale C.I.C.A.S.  del 28.03.2012, dispone:

a)      Concessione fino ad un massimo di 26 settimane di CIG in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto  a decorrere dall'01.07.2012, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella  disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale  e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l'intero periodo massimo di durata  eventualmente spettante per le sospensioni dell'attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa;

b)     Proroga fino ad un massimo di 26 settimane della CIG in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa, già beneficiari della misura di concessione di CIG in deroga di cui alla lett. a) dei verbali C.I.C.A.S. del 28/04/2010, del 05/11/2010 e successive proroghe, nonché punto 3, lett. a), del verbale C.I.C.A.S. del 28/03/2012;

 

 

 

MOBILITA' IN DEROGA

Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che sono residenti da almeno 6 mesi nei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, fatta espressa eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività sul restante territorio della Regione Abruzzo e per i quali si rinvia al precedente punto "2".

Il Comitato, ribadito che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alle lett. m) ed n) del punto 4 del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012, dispone:

c)    Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali,  nel periodo compreso tra il 01.07.2012 al 30.09.2012, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi,  permanga lo stato di disoccupazione;

d)   Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione/proroga di detto trattamento per effetto del Punto 4 lettere d) ed  e) del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012 nei confronti dei quali entro il  30.09.2012, venga a scadere la mobilità in deroga,  sempre che, in capo agli stessi,  permanga lo stato di disoccupazione;

e)    Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane,  della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;

f)    Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane,  concessa allo scadere della mobilità  ex lege 223/91;

g)   Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 52 settimane,  concessa  allo scadere della mobilità  ex lege 223/91;

h)   Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato,  licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale;

i)     Proroga, fino ad un  massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga  concessa in forza del punto 4 lettera "i" del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012;

j)     Proroga, fino ad un  massimo di 26 settimane,  della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga  concessa in forza del punto 4 lettera "j" del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012;

k)   Proroga,  fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell'art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, sia scaduta l'indennità di mobilità in deroga concessa ai sensi del punto 4 lett. l) del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012, e in favore dei lavoratori di cui al punto 3 lett. q) del verbale del 21.12.2011.

4. Disponibilità finanziarie

Resta confermato e si ribadisce che l'erogazione dei trattamenti di CIG e mobilità in deroga, conseguenti ai provvedimenti decisi nell'odierna riunione, è subordinata alle disponibilità finanziarie, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.

III PUNTO O.D.G.

Il Presidente introduce l'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno:

- "Varie ed Eventuali"-

III.1) Lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7, D. Lgs 468/97, giusto provvedimento C.I.C.A.S.  del 21/12/2011, punto 2, lett. "n" e punto 3 lett "q".

Il Presidente,  con riferimento ai lavoratori di che trattasi, rappresenta in primo luogo che, a mente del verbale CICAS del 21.12.2012, tutti i componenti del Tavolo si sono impegnati a non tornare più sull'argomento. Per mero dovere istituzionale  segnala che sono pervenute, da parte dei Comuni utilizzatori,  diverse richieste di proroga,  nonché la possibilità di esternalizzare i servizi con affidamento a ditte, società o cooperative che assumerebbero i lavoratori oggi utilizzati in ASU.

Ribadita l'impossibilità di procedere a successive ulteriori proroghe, anche in considerazione di quanto stabilito dall'accordo stato regioni del 20.04.2011,  in merito alla durata massima della mobilità in deroga, rappresenta che l'Assessorato assicura la massima disponibilità nel porre in essere ed attuare iniziative di supporto alle assunzioni.

Il C.I.C.A.S., dopo ampia discussione, all'unanimità e, in via del tutto eccezionale, ha deciso di riaffrontare la questione degli ASU per ribadire che l'esperienza è da considerarsi conclusa al 30.06.2012. Prendendo atto dei forti ritardi accumulati dagli Enti utilizzatori, nell'esclusivo interesse dei lavoratori, si da la possibilità a tali Enti di far pervenire, entro e non oltre il 04.07.2012, regolare atto deliberativo con il quale l'Ente definisca i percorsi di ricollocazione e/o stabilizzazione dei predetti lavoratori in maniera dettagliata e coerente, con apposito cronoprogramma. Solo a tale scopo, e con riferimento ai lavoratori di tali Enti si concede un periodo di mobilità in deroga, dal 01.07.2012 al 31.07.2012, senza possibilità alcuna di proroga o prosecuzione della misura.

III.2) Richiesta CIG in deroga della BILLA A.G. dell'Aquila (Nota prot. n. RA/147441/DL23 del 25.06.2012).

Il Presidente cede la parola all'Assessore al Lavoro della Provincia de L'Aquila che relaziona in merito.

L'Assessore, riportandosi a quanto dedotto nella circostanziata documentazione agli atti, rappresenta brevemente la complessa e delicata situazione che interessa la filiale della Billa A.G. filiale de L'Aquila.

Il Comune dell'Aquila, a seguito del sisma del 06.04.2009, si è tempestivamente attivato per rendere agibile la zona ove è collocato il punto vendita, sia per il carico delle merci, sia per il parcheggio sia per la clientela. L'impegno dell'Amministrazione Comunale, avrebbe permesso la ripresa  delle attività con piena agibilità dei locali, fermo restando comunque la necessità di un riavvio più completo del centro storico dell'Aquila ove è ubicato il punto vendita che richiederà ancora alcuni mesi di lavoro.

Nel momento in cui la società Billa A.G. era in fase riorganizzazione del punto vendita,  a livello nazionale, vi è stata una cessione di ramo di azienda da Billa A.G a Conad, che non ha ritenuto di dover acquisire l'attività dell'Aquila.

Per queste motivazioni la società ha dovuto rivedere e riformulare le intese raggiunte presso il Comune dell'Aquila, impegnando il Sindaco e l'Assessore al Commercio a verificare l'intenzione di altre società interessate a rilevare le attività della Billa A.G dell'Aquila, con l'impegno da parte della Società di sostenere  la riapertura del punto vendita anche con cessione presso società diverse. Tale  impegno è stato  assunto  anche in occasione di un coordinamento nazionale alla presenza di tutte le strutture sindacali.

I  ritardi che si sono succeduti non sono imputabili alla volontà delle parti e, pertanto, risulta  assolutamente necessario un ulteriore periodo di proroga a favore dei 18 lavoratori,  della durata massima di 35 settimane,  per consentire alla società, d'intesa con il Comune dell'Aquila e con le Organizzazione Sindacali, di individuare concrete soluzioni alla problematica industriale/occupazionale, essendo tutti fortemente interessati ad un riavvio dell'attività ed alla ricollocazione di tutti i  lavoratori della filiale dell'Aquila,

Il Comitato, sentito l'Assessore del Lavoro della Provincia de L'Aquila, vista la documentazione agli atti, considerato che un periodo di cassa in deroga richiesta risulta funzionale alla definizione di un positivo, nonché virtuoso percorso di riavvio dell'attività, con percorsi di politica attiva a favore dei 18, all'unanimità, autorizza un'ulteriore proroga della durata di 35 settimane, senza soluzione di continuità con la precedente, in  favore dei lavoratori  della Billa A.G dell'Aquila.

III.3) Richiesta CIG in deroga  in favore del settore bieticolo saccarifero (Nota del 03/05/2012 a firma del Presidente dell'ABM – Associazione Bieticoltori Marsicani).

Il Presidente rappresenta al tavolo che i lavoratori interessati sono in numero di cinque. Il MPLS, con nota prot. n. 40/0010893, del 28.03.2012, ha comunicato che, causa la mancanza di risorse, l'INPS non è autorizzata a proseguire nell'erogazione per il 2012 degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori del settore del saccarifero.

Tenuto conto dell'eccezionalità della problematica di che trattasi, il C.I.C.A.S., all'unanimità, autorizza un'ulteriore periodo di Cassa in deroga  per l'anno 2012, per numero cinque lavoratori  dell'ABM, senza soluzione di continuità con la precedente.

III.4) Il dott. De Paulis, Direttore della DRL, rappresenta al tavolo il considerevole numero di istanze di CIG in deroga  che i suoi Uffici devono decretare. In considerazione di ciò, evidenzia come gli accordi di CIG in deroga,  redatti presso le Province ola Regione,  permettono di istruire con maggior facilità le successive autorizzazioni, in quanto risultano esaustivi e completi di tutti gli elementi necessari, a differenza di quelli presentati direttamente dai datori di lavoro/società.

A tal fine auspica l'opportunità di esperire l'esame congiunto presso le sedi istituzionali, Province o Regione, secondo le competenze attribuite dagli artt. 2 e 3 della L.R.  76/1998, anche per le richieste e proroghe di CIG in deroga di durata inferiore ai 24 mesi.

Il C.I.C.A.S. prende atto delle affermazioni del Direttore della DRL, pur condividendone le motivazioni, ritiene di limitare l'obbligo della definizione  degli esami congiunti in sede istituzionale solo per gli interventi di durata superiore ai 24 mesi. Auspica che le Istituzioni, qualora interessate,  intervengano per problematiche industriali/occupazionali di particolare rilevanza, anche per interventi inferiori ai 24 mesi.

III.5)La FEMCA CISL di Teramo, in considerazione della particolare condizione dei lavoratori residenti nell'area sisma, rappresenta l'opportunità di estendere il requisito della residenza previsto nel punto 4 del verbale C.I.C.A.S. Accordo Quadro del 28.03.2012 e s.m. e i., per le analoghe misure, a far data dall'01.01.2012.

Il C.I.C.A.S., all'unanimità, autorizza.

Alle ore 13.40 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.