Sul Supplemento Ordinario alla ."Gazzetta Ufficiale.„ n. 156 del 6 luglio 2012 ,risulta pubblicato il DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95,contenente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini",di cui di seguito si evidenziano gli aspetti particolaremente significativi e rilevanti e relative norme.
A) Sintesi delle pricipali misure
RISPARMI .Saranno 26 miliardi di uero in tre anni: 4,5 miliardi per il 2012; 10,5 per il 2013 e 11 per il 2014.
IVA. Aumentera' dal primo luglio 2013, ed a decorrere dal 2014 rincarera' dello 0,5%.
STATALI. Tagliati del 20% gli uffici dirigenziali e del 10% del personaleed inoltre vengono ridimensionati gli organici dei militari in misura pari al 10% a almeno
VALUTAZIONE PUBBLICI DIPENDENTI Verranno individuati i criteri per «la valutazione organizzativa e individuale» dei dipendenti pubblici.
BUONI PASTO. Non potranno superare i 7 euro a partire dal 1 ottobre.
LIBRI SCUOLA GRATUITI: Risulta autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
AUTO BLU. Nel 2013 la spesa per le auto blu superera' il 50% di quella avvenuta nel 2011 e riguardera' anche per la Consob.
SCUOLA. Pagella e note saranno on line e le iscrizioni alle scuole statali di ogni grado dall'anno scolastico 2012-2013 in poi saranno soltanto via web.
UNIVERSITA'.Nel 2013 disponibili 90 milioni in piu' per prestiti d'onore e borse di studio da ripartire tra le regioni .
REGIONI E COMUNI. Le risorse dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario sono diminuite di 700 milioni per il 2012 e di 1 miliardo dal 2013. Per i Comuni tagliati 500 milioni per il 2012 e 2 miliardi per il 2013. Per le province sottrattiu 500 milioni per il 2012 e 1 miliardo per il 2013.
SANITA'. Si avra' un taglio di tre miliardi di euro per il fondo sanitario nazionale nel 2012-2013, di cui un miliardo in meno quest'anno.Inoltre sono ridotti del 5% gli appalti di fornitura di beni e servizi in sanita' e viene raddoppiato lo sconto sui farmaci a carico dei farmacisti convenzionati, salendo al 3,65%.
RIDUZIONE POSTI LETTO. Entro il 30 novembre di quest'anno le Regioni dovranno tagliare 18 mila posti letto nelle strutture sanitarie, vale a dire lo 0,3 per mille abitanti.
ESODATI. Vengono salvati altri 55.000 lavoratori esodati rispetto ai 65 mila gia' interessati e potranno esserne coinvolti ulteriori 1.600.
delle forze di polizia
FORZE POLIZIA. I dipendenti di eta' inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere addetti ai servizi operativi.
COMMISSARI LIQUIDATORI. Quelli di enti pubblici potranno avere un incarico non superiore ai 3 anni, che potra' essere prorogato una sola volta per un periodo massimo di 2 anni, e dovrannoi operare direttamente nelle attivita' dell'incarico,salvo giustificate e eccezioni
SISMA Assegnate risorse pari a 1 mld nel 2013 e altrettanto per il 2014.
INTERCETTAZIONI. Sono ridotte le spese con risparmi stimati per 20 milioni nel 2012 e 40 milioni nel 2013.
PROVINCE. Abolite le province piu' piccole e meno popolate con previsione di dimezzamento Restano quelle nel cui territorio si trova il capoluogo di regione e quelle confinanti con regioni diverse da quella di appartenenza. Sono istituite entro l'anno in corso istituite le seguenti 10 citta' metropolitane; Roma, Torino, Milano, Venezia, genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria.
COVIP E ISVAP.Il nucleo di vaòlutazione dellas spesa previdenzialre vie soppresso ed insieme alCovièp confluisce nell'IVARP ,mentre le Casse Professionali sono assegnate al Ministero del Lavoro
DOCENTI IN ESUBERO.Copriranno cattedre vuote e faranno supplenze brevi
DOCENTI INIDONEI INSEGNAMENTO.Saranno inquadtrati nei ruoli amministrativi e trattenuti in servizio possibilmente nella medesima scuola ,ovvero in altra della stessa provincia o di provinvia limitrofa ,secondo la programmazionme che dovra' essere predisposta e gestiota dalle Direzioni Scolastiche Regionali .
IMMOBILI PP: AA. IN LOCAZIONE.Ridotti canoni del 15% dal 2013,mentre lo spazio a disposizione per ogni dipendente in ufficio sara' massimo di mq.Non applicabili da quest'anno ai proprietasri l'aumento Istat
FERIE DIPENDENTI PUBBLICI-Insieme ai permessi spettanti al personale dovranno essere obbligatoriamente consumate e comunque non compensate ,mentre nei casi di inosservanza a carico dei dirigenti inadenpienti si applicheranno conestazioni disciplinari
CONSULENZE P.A..Saranno ridimensionmate e saranno vietate al personale in quiescenza appartenente ai ruoli delle pp.aa. che hanno svolto nell'ultimpo anno di servizio attivita' oggetto dell'incarico
PICCOLI COMUNI.Dovranno procvedere dall'anno prossimo a realizzare delle unioni con gestione associsate obbligatorie
SOPPRESSIONE ENTI:Vengono soppressi:Fondazione centro sperimentale di cinematografia,Ente nazionale microcredito ,Associazione italiana studi cooperativi Luigi Luzzatti,Fondazione Valore Italia,mentre Promuovi Italia è incorporata in Invitalia.Per ognuna sara' nominato un cpommissario ,mentre il personale sara messo in mobiluta' presso alle strutture pubbliche ,conservando il trattamento economico e previdenzialre
B) Le novita' secondo le norme del decreto legge
Art.1-Riduzione della spesa per l.'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure
a) Sono nulli i contratti stipulati in violazione dell.'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti diacquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, mentre la realizzazione dagli stessi costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa. contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.
b) I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medieimprese. Sono pertanto illegittimi i criteri the fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.
c) Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A., possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell.'economia e delle finanze e con Consip S.p.A..
d) Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell.'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute adapprovvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi adisposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite aisensi dell.'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenticategorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.
d-bis) I contratti stipulati in violazione di quanto sopra sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del dannoerariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.
e) . Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazioneall.'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazionigià eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell.'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contrattostipulato e l.'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all.'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999,n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisceautomaticamente nei contratti in corso ai sensi dell.'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventualiclausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l.'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ognianno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all.'articolo3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
e-bis ). Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall.'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi per gli importi indicati nell.'allegato 1 del presente decreto.
f) Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
g) Le Amministrazioni pubbliche provvedono al monitoraggio delle attività nell.'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell.'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva..".
h) Il ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 20 milioni di euro per l.'anno 2012 ed euro 40 a decorrere dall.'anno 2013, della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 35 milioni per l.'anno 2012 ed euro 70 milioni a decorrere dall.'anno 2013, nonché delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusiquelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori pereuro 5 milioni per l.'anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall.'anno 2013
Art. 2.Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni
1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca,nonche' degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioniorganiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione noninferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di talepersonale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2) Il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la
ripartizione dei volumi organici di cui all.'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presentearticolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezionedei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3) Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.
4) Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell.'economia e delle finanzeonsiderando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, .
5. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personalea qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla datadi entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità ,nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n.165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi.
6) Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli ufficigiudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dallariduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante ."Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell.'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delleimprese del settore bancario.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.
/ Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all.'articolo 16, comma 8.
8). Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
9). Entro sei mesi dall.'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessateadottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle
competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche
e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l.'esercizio unitario delle
funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all.'articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9) Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all.'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell.'entrata in vigore dell.'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto.
10)Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempidi riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio
2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e delregime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi dimobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a).
I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che devecomunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consigliodei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze..
Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamentealle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quelloprevisto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale nondirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato ineccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all.'atto delle cessazioni qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.
11)Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le
amministrazioni dichiarano l.'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell.'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.
12) La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentardomanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.
12 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell.'amministrazione.
13) Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunquenon oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall.'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14). Nell.'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole ."fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all.'articolo 9." sono sostituite dalle seguenti: ."fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all.'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all.'articolo 9.".
15). Nell.'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) le parole ."previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative." sono
sostituite dalle seguenti: ."previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all.'articolo 9 .".
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ."Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l.'individuazione di esuberi o l.'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell.'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione dicriteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità.".
16). Nelle more della disciplina contrattuale successiva all.'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l.'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
17) In attuazione del taglio del 20% operato sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza sulla base di criteri di economicità e rigoroso contenimento della spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, cessano alla data del 1° ottobre 2012 e non sono rinnovabili, mentre quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 cessano alla scadenza dell'attuale mandato governativo, ovvero se antecedente alla data stabilita nel decreto di conferimento dell'incarico.
Art. 3_Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive
1. In considerazione dell.'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenzeprioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l.'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l.'utilizzo in locazione passiva diimmobili per finalità istituzionali.
3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali
hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di
preavviso stabiliti dal contratto.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva
aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per
le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2013
della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone di
locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell.'articolo 1339 c.c., anche
in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore.
Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza
e coesistenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri
e dei costi d.'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni delle Stato delle esigenze allocative in relazione ai
fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui ai sensi all.'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, ai piani di razionalizzazione ove già
definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste
dalle norme vigenti.
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono
risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le
Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più
vantaggiose per l.'Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d.'uso, l.'eventuale
prosecuzione nell.'utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese
nell.'elenco di cui al primo periodo del presente comma e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri
degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla
scadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deve essere autorizzata con
decreto del Ministro competente d.'intesa con il Ministero dell.'Economia e delle Finanze, sentita
l.'Agenzia del demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell.'elenco di cui al primo periodo
del presente comma deve essere autorizzata dall.'organo di vertice dell.'Amministrazione e
l.'autorizzazione è trasmessa all.'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed
economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l.'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi
alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di
terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione
del 15 per cento sul canone congruito dall.'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei
fabbisogni espressi ai sensi all.'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nell.'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed
accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
7. Le disposizioni del presente comma non si applicano in via diretta alle regioni e province
autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comuni di investimento immobiliare
già costituiti ai sensi dell.'articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. All.'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti
commi:
."222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dalle Amministrazioni di cui al
precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle
risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri
quadrati per addetto. Le Amministrazioni interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei
parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani
devono essere comunicati all.'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli
indicati piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso di nuova costruzione o di
ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto è determinato dall.'Agenzia del demanio entro il
31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle
singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi è dalle stesse utilizzata, in sede
di predisposizione del bilancio di previsione per l.'anno successivo a quello in cui è stata verificata
e accertata con decreto del Ministero dell.'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di
spesa conseguiti, per essere destinati alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità
ell.'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché inseriti nell.'ambitodei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione
degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla
riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente decreto. Le presenti
disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva
competenza, adeguano i propri ordinamenti.
222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell.'utilizzo, a
qualunque titolo, degli spazi destinati all.'archiviazione della documentazione cartacea, le
Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. In
assenza di tale attività di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere
destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente
comma 222 bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all.'Agenzia del
demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all.'esito della procedura di cui sopra, per consentire
di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli
archivi di deposito delle Amministrazioni.".
10. Nell.'ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, gli Enti pubblici non
territoriali ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuato dall.'ISTAT ai sensi dell.'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
fermo restando quanto previsto dall.'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all.'Agenzia del demanio, entro, e non oltre, il 31
dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di
consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva
dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. L.'Agenzia del Demanio, verificata,
ai sensi e con le modalità di cui al comma 222 dell.'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la
rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne dà
comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione, l.'Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla competente procura regionale
della Corte dei Conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del citato
comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono riconoscere canoni ed
oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruità dell.'Agenzia del demanio di cui all.'articolo 1, comma 479, della legge23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 4.Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche
1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche
amministrazioni di cui all.'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbianoconseguito nell.'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:
a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;
b) all.'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Ove l.'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell.'ambito dell.'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all.'articolo 4,commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all.'esigenza di assicurare l.'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell.'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell.'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d.'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell.'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d.'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell.'amministrazionetitolare della partecipazione ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all.'amministrazione e alla società di appartenenza. E.' comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di
amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono
essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle
attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è
determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione
composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti
dell.'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d.'intesa
tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri
scelti tra dipendenti dell.'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o
di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d.'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l.'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica condecorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all.'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo,
anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile
esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la
disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile,
che forniscono servizi a favore dell.'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono
ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo
scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica.
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli
operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di
cui all.'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti
aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel
rispetto dell.'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi
strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto
legislativo.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l.'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a
capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla
giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del
servizio o dei beni oggetto dell.'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro
annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013.
9. A decorrere dall.'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l.'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall.'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l.'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsil'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
10. A decorrere dall.'anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo
determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per
cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell.'anno 2009.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico
complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio,
non può superare quello ordinariamente spettante per l.'anno 2011.
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in
caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della
società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei
contratti stipulati.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro
controllate.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire
clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali
comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e
amministrazioni statali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già
costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti,
Art. 5.Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni
1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall.'1 gennaio 2013, di un punto della
percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della
riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di
finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione
dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con
decreto del Ministro dell.'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono
destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio.
Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque,
assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.
2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell.'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità
indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società
dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50
per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato,
per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta
disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per
i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per i servizi istituzionali
svolti nell.'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l.'assenso del contraente
privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza
del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell.'anno 2012 per la prestazione
del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in
acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.
3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011,
l.'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per
le sole esigenze di servizio del titolare.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità
amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della
riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del
parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle
amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni
differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma
restando l.'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in
godimento.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica ai sensi dell.'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore
nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di
avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al
primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati allapresente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importocontrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delleamministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione ditrattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limitedi età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall.'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione,oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilitàdisciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
9. E.' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all.'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall.'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell.'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché le autorità
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire
incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in
quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell.'ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
11. Nelle more dei rinnovi contrattuali di cui all.'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1agosto 2011, n. 141, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell.'economia e delle finanze, previo parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l.'integrità delle amministrazioni pubbliche, sono individuati i criteri per la valutazione organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall.'articolo 18 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150. I criteri stabiliti con il predetto decreto non si applicano alle amministrazioni che sono già dotate di strumenti per la valutazione organizzativa ed individuale dei dipendenti.
27. Il Ministero dell.'istruzione, dell.'università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la
dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e
dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.
28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line
attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.
29. A decorrere dall.'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la
pagella degli alunni in formato elettronico.
30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa
disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta
comunque fermo il diritto dell.'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del
documento redatto in formato elettronico.
31. A decorrere dall.'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri
on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all.'articolo 3 dellalegge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi cheaccedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all.'anno scolastico che ha termine nell.'anno finanziario di riferimento.
Art. 9.-Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi
1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il
contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le
province e i comuni sopprimono o accorpano, riducendone in tal caso gli oneri finanziari in misura
non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura
giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via
strumentale, funzioni fondamentali di cui all.'articolo 117, comma secondo, lettera p), della
Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi
dell.'articolo 118, della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di dare attuazione al
comma 1, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell.'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla complessiva ricognizione degli enti, delle
agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1.
3. Al fine di dare attuazione al comma 2, in sede di Conferenza unificata si provvede mediante
intesa ai sensi dell.'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del principio
di leale collaborazione, all.'individuazione dei criteri e della tempistica per l.'attuazione del presente
articolo e alla definizione delle modalità di monitoraggio.
4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, le province
e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli
organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente
adottati dai medesimi.
5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al
comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura,
che svolgono, ai sensi dell.'articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle medesime regioni.
6. E.' fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di
qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative
loro conferite ai sensi dell.'articolo 118, della Costituzione.
.
Art. 10.-Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio
1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo assume la denominazione di Prefettura .– Ufficio territoriale dello Stato e assicura, nel rispetto dell.'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio.
2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ai sensi dell.'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle Prefetture .– Uffici
territoriali dello Stato di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede
all.'individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura .– Ufficio territoriale dello Stato
connessi all.'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme generali
regolatrici della materia:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle
Prefetture .– Uffici territoriali dello Stato e degli altri uffici periferici delle pubbliche
amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, salvo l.'adeguamento dello stesso
ambito a quello della città metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilità di
individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali
esigenze connesse alla tutela dell.'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché
alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato, individuazione di modalità,
anche ulteriori a quelle di cui all.'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l.'ottimale
esercizio coordinato dell.'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato;
d) realizzazione dell.'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture
periferiche dell.'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare
riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di
gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via
prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 10
per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l.'esercizio delle medesime funzioni;
e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente comma, con riferimento alle risorse
che non risultano più adibite all.'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da
parte di altre strutture periferiche dell.'amministrazione dello Stato:
1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre
funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-
bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agli
uffici individuati per l.'esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dell.'interno, del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell.'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della
Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l.'espressione dei pareri da parte delle competenti
Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
Decorso il termine per l.'espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato. Al
fine di evitare soluzioni di continuità nell'integrazione dei sistemi informativi centrali e periferici
del Ministero dell.'Economia e delle Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e controllo
delle grandezze finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la competenza sulle infrastrutture
informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato rimane
attribuita al Ministero dell.'economia e delle finanze.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano. Dall.'applicazione del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanità
marittima, aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici veterinari per gli
adempimenti degli obblighi comunitari,
Art. 11.-Riordino delle Scuole pubbliche di formazione
1. Al fine di ottimizzare l.'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei
dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l.'eccellenza e l.'interdisciplinarietà, con uno o più
regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno,
anche modificando le disposizioni legislative vigenti, sono individuate idonee forme di
coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture
competenti ed è riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari
pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica
all.'ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai seguenti criteri:
a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni coincidenti o analoghe;
b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
c. per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e la formazione generica
dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici,
previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale esistente ;
d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei funzionari delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della
tendenziale concentrazione in un.'unica struttura già esistente per singolo Ministero e
per gli enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e coordinamento con le
strutture formative militari;
e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo l.'uso gratuito da parte di
altre strutture formative pubbliche;
f. individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento della formazione
permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all.'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, prevedendo che la relativa
formazione possa svolgersi anche con modalità decentrate e in collaborazione con
istituti universitari italiani o stranieri;
g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c) e gli enti
territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli
enti medesimi ;
h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del
corpo docente e l.'eccellenza dell.'insegnamento presso le scuole pubbliche di
formazione;
i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di razionalizzare le risorse umane e
finanziarie disponibili:
1) l.'attività di formazione riguardante ambiti omogenei è programmata e svolta in
conformità con linee di indirizzo stabilite dai soggetti che operano nei predetti ambiti;
2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione ed alle scuole ed agli
istituti di formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.
2. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i
Ministri dell.'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell.'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell.'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delleamministrazioni nell.'ambito delle quali operano
75. L.'incarico di commissario per la gestione delle società cooperative di cui all.'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per attodell.'autorità di cui all.'articolo 2545-septiesdecies del codice civile, commissario liquidatore dellesocietà cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è monocratico. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi dispecifiche operazioni, l.'onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperativenonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 71, l.'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell.'economia e delle finanze, che individua modalità di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e congli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decretoministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante ."Regolamento concernente l.'adeguamento deicompensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non può esseresuperiore a quella prevista all.'entrata in vigore del presente decreto .."
87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressionedell.'INPDAP ed alla sua confluenza nell.'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previstidall.'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all.'approvazione del bilancio di chiusura dell.'INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta.
88. All.'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: ."30 giugno 2012." sono sostituite dalle seguenti: ." 31 ottobre 2012.".
90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, è prorogato fino all.'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
Art. 13.Istituzione dell.'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale
1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell.'attività di vigilanza nei settori finanziario,
assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l.'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP).
2. L.'IVARP ha personalità giuridica di diritto pubblico.
PERSONALE SCUOLA
13) Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi disalute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competentetransita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibilinella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale medianteassegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione permotivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giornidalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competenteufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistenteamministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenutoconto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
15. Con decreto del Ministro dell.'istruzione, dell.'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell.'economia e delle finanze, da emanare entro
20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure perl.'attuazione dei commi 13 e 14
16. Ai fini dell.'applicazione dei parametri previsti dall.'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall.'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera
17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilitàe di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell.'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d.'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il
docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all.'insegnamento, purché ilmedesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l.'accessoall.'insegnamento nello specifico grado d.'istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all.'inizio dell.'anno scolastico, nei casi in cui il dipendentedisponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettividirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l.'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta lamessa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato adisposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possanoapplicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla basedel piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
19. Per la durata dell.'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del commaprecedente percepisce lo stipendio proprio dell.'ordine di scuola in cui è impegnato, qualorasuperiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogatadall.'istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all.'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di
disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.
21. I risparmi conseguenti all.'applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di cui all.'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22. Il comma 5 dell.'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel sensoche la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzionivicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell.'esonero o semiesonero ai sensi dell.'articolo459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell.'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.
23. Per l.'anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del
contingente degli esperti di cui all.'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 inviate all.'estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
24. Per l.'anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100 unità di personale cessato.
27 All'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
."5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata alrimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarilocali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del ServizioSanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.
,
Art. 17.-Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni
1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi
europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse o
accorpate sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri
determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell.'interno e della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell.'economia e delle finanze, i criteri per la
riduzione e l.'accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella
popolazione residente in ciascuna provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla
disciplina vigente, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell.'Istituto nazionale di
statistica relativi all.'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si
trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresì, le province confinanti solo con
province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all.'articolo 18,
comma 1.
3. Il testo della deliberazione di cui al comma 2 è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali di
ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all.'organo regionale di raccordo tra regione ed enti
locali, i quali, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, deliberano un piano di riduzioni e
accorpamenti relativo alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione. I piani di cui al
primo periodo del presente comma, costituenti iniziative di riordino delle province, sono trasmessi
entro cinque giorni al Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna
Regione interessata, ai fini di cui al comma 4.
4. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con atto legislativo di iniziativa governativa sono soppresse o accorpate le province, sulla base delle
iniziative deliberate ai sensi del comma 3. Se a tale data tali deliberazioni in una o più regioni non
risultano assunte, il provvedimento legislativo di cui al primo periodo del presente comma è assunto
previo parere della Conferenza unificata di cui all.'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine alla
riduzione ed all.'accorpamento delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.
5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi
dell.'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le
province autonome di Trento e Bolzano.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di
indirizzo e di coordinamento di cui all.'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarietà di
cui all.'articolo 118, comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del
2011, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello
Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza
legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell.'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell.'interno di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell.'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato.–Città ed autonomie locali.
8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell.'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro
dell.'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato.–città ed autonomie locali, sulla base della
individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all.'esercizio delle funzioni
stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli schemi dei
decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
9. La decorrenza dell.'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è inderogabilmente
subordinata ed è contestuale all.'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e
strumentali necessarie all.'esercizio delle medesime.
10. All.'esito della procedura di accorpamento, sono funzioni delle province quali enti con funzioni
di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione
dell.'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia
di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonchè costruzione,
classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse
inerente.
11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti
nelle materie di cui all.'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni
esercitate ai sensi dell.'articolo 118 della Costituzione.
12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio
provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell.'articolo 23, comma 15, del citato decretolegge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. La redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguenteall.'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.
Art. 18.-Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio
1. A garanzia dell.'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione
degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell.'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigentidisposizioni di cui al testo unico delle leggi sull.'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013.
Sono abrogatele disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente
soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi
dell.'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi
del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.
3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il
quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al
primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51,
comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco
del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi
della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del
comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all.'elezione del nuovo
sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente
comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.
4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all.'articolo 51, commi 2 e 3,
nonché che, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune
capoluogo, lo Statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano:
a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l.'elezione del presidente della provincia;
c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle
disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. Il consiglio metropolitano è composto da:
a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a
3.000.000 di abitanti;
b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000
e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.
6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel
territorio della città metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei
medesimi comuni, secondo le modalità stabilite per l.'elezione del consiglio provinciale e con
garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze. L.'elezione del consiglio
metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune
capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro
quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco
metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.
7. Alla città metropolitana sono attribuite:
a) le funzioni fondamentali delle province;
b) le seguenti funzioni fondamentali:
1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
3) mobilità e viabilità;
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
8. Alla città metropolitana spettano:
a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna
città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 è adottato entro tre
mesi dall.'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni
trasferiti ai sensi del comma 8 dell.'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio statale.
9. Lo statuto metropolitano, da adottarsi da parte del consiglio metropolitano a maggioranza
assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione:
a) regola l.'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di
assunzione delle decisioni;
b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell.'azione complessiva di governo del
territorio metropolitano;
c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di
organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la
città metropolitana può delegare poteri e funzioni ai comuni, in forma singola o associata,
ricompresi nel proprio territorio con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane,
strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
d) può prevedere le modalità con le quali i comuni facenti parti della città metropolitana
possono delegare compiti e funzioni alla medesima;
e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio
metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.
10. La titolarità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco è a
titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione,
indennità di funzione o gettoni di presenza.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all.'articolo 4 della legge 5 giugno 2003,
n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti
speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i
propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi
dell.'ordinamento giuridico della Repubblica.
Art. 19.-Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali
1. All.'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 27 è sostituito dal seguente: ."27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all.'articolo 117, commi terzo e
quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell.'articolo 118 della Costituzione, sono
funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell.'articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione:
a) organizzazione generale dell.'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei
primi soccorsi;
f) l.'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall.'articolo 118, quarto comma, della
Costituzione;
h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici
nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell.'esercizio delle funzioni di competenza
statale.."
b) il comma 28 è sostituito dal seguente: ."28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i
comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di
Campione d.'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o
convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l).
Se l.'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell.'informazione e della comunicazione, i
comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente
articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di
infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software,
l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel
settore dell'informatica..";
c) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente: ."28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica
l.'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni
con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a),
dell.'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148..";
d) il comma 30 è sostituito dal seguente: ."30. La regione, nelle materie di cui all.'articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati
nell.'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per
area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle
funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza
e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell.'ambito della
normativa regionale, i comuni avviano l.'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata
entro il termine indicato dalla stessa normativa..";
e) il comma 31 è sostituito dai seguenti: ."31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al
presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla
regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle
funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si
applica, in quanto compatibile, l.'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell.'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.
31-ter. I comuni interessati assicurano l.'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28..".
2. I commi da 1 a 16 dell.'articolo 16 del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:
."1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l.'ottimale
coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a
1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall.'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a
condizione di non pregiudicarne l.'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le
funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante
un.'unione di comuni cui si applica, in deroga all.'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.
2. Sono affidate all'unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione
economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267
del 2000, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella
patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni
componenti l.'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per
l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare
annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale
di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
semplificazione e con il Ministro dell.'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di
vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.
3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che
siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1
sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati,
nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di
comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti
locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori,
determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che
intendono comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunità montane.
5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a
maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla
regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione.
Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento,
a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui
al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non
conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.
7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in
prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo
periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che
sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due
appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo
periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri
dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le
competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio
comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio è convocato di diritto ed
elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica
due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di
ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all.'articolo 54 del medesimo
testo unico, e successive modificazioni.
9. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal
medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i
comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla
cessazione del rispettivo presidente.
10. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i
rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei
propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione.
11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori dell.'unione, dalla data di assunzione della carica, non possono
continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già
attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi dell.'articolo 77, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12. L.'esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più
convenzioni ai sensi dell.'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla
scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento
di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il
decreto di cui all.'articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si
applica la disciplina di cui al comma 1.
13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell.'unione, nei
comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio
comunale, e le giunte decadono di diritto..".
3. L.'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Unione di comuni) 1. L.'unione di comuni è l.'ente locale costituito da due o più comuni, di
norma contermini, finalizzato all.'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in
prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può
esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in
attuazione dell.'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori
montani.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare
apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell.'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere
attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è
scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell.'esecutivo dei comuni
associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni
associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari
a quella complessiva dell.'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove
possibile, la rappresentanza di ogni comune.
4. L.'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto
compatibili, i principi previsti per l.'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status
degli amministratori, all.'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all.'organizzazione.
5. All.'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie
all.'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente
in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell.'Unione non può comportare, in sede
di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di
razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere
assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.
6. L.'atto costitutivo e lo statuto dell.'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con
le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le
funzioni svolte dall.'unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad
esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell.'interno per le finalità di cui all.'articolo 6,
commi 5 e 6".
4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un.'unione di comuni già
costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti,
per la disciplina di cui all.'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come modificato dal
presente decreto, ovvero per quella di cui all.'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente
decreto.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di
individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli di cui all.'articolo 16, comma 4, del citato
decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
come modificato dal presente decreto.
6. Ai fini di cui all.'articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto, nel
termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui al
citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza
dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 16,
avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della
rispettiva unione.
7. Sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies e 3-octies
dell'articolo 15 del codice dell.'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
.
Art. 20.-Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell.'esercizio delle funzioni comunali
1. A decorrere dall.'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all.'articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è
commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l.'anno 2010, nel limite degli
stanziamenti finanziari previsti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012
e successivi.
3. Con decreto del Ministro dell.'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e
termini per l.'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.
4. A decorrere dall.'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento
concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione
tra i comuni e l.'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro
dell.'interno del 1° settembre 2000, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo.
Art. 21 -Riduzione dell.'iva
1. All.'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, e
successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter:
1)nel primo periodo, le parole: ."1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012.", sono sostituite
dalle seguenti: ."1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013.";
2) il secondo periodo è abrogato;
3) nel terzo periodo le parole ."sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.", sono
sostituite dalla seguenti: ."sono rispettivamente rideterminate nella misura dell.'11 e del 22 per
cento.";.
b) al comma 1-quater:
1) sono soppresse le parole .", secondo e terzo periodo.";
2) le parole ."30 settembre 2012.", sono sostituite dalle parole: ."30 giugno 2013.";
3) le parole da ."a 13.119 milioni di euro." sino alla fine del comma, sono sostituite dalle
seguenti ."a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall.'anno 2013.".
2. Con la legge di stabilità per l.'anno 2013 sono indicate le misure di attuazione del programma di
razionalizzazione della spesa pubblica previsto dall.'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52
del 2012, e le disposizioni aventi ad oggetto l.'eliminazione o riduzione di regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale previste dall.'articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011. I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal
primo periodo concorrono, unitamente ai risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, di cui all.'articolo 12 del presente decreto, al fine di evitare
l.'aumento, dal 1° luglio 2013, delle aliquote iva previsto dall.'articolo 40, comma 1-ter, del citato
decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal comma 1.
Art. 22.Salvaguardia dei lavoratori dall.'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ( NUOVI 50 milaESODATI )
1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell.'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell.'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i
presupposi e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell.'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in
sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle
predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad
applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessatidall.'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua adapplicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011,con particolare riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall.'articolo 6 del citato
decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, nonerano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cuiall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all.'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;
c) ai lavoratori di cui all.'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011nonché di cui all.'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20l, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimodecreto-legge;
d) ai lavoratori di cui all.'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, che
risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebberocomportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell.'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 1.
L.'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
Art. 23.-ltre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili
1. Per l.'anno 2013 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al
settore dell.'autotrasporto merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell.'economia e delle finanze, le risorse sono ripartite per le esigenze del
settore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del
contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle
dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si
applicano anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto
esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013
e da 2013 a 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille
nell'anno 2013 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il
31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell.'esercizio successivo.
3. Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l.'anno 2013.
4. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e
l.'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.
147, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013
5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall.'anno
2013.
6. Ai fini della proroga per l.'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la
dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.
7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo
periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. Si applicano le disposizioni di
cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la
spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di
5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del
citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102
del 2009
8. La dotazione del fondo di cui all.'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 700
milioni di euro per l.'anno 2013 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
tra le finalità di cui all.'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come indicate
nell.'allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle finalità già oggetto di finanziamento ai
sensi del presente articolo, nonché per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e di altre malattie altamente invalidanti, per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. E.' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l.'anno 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio
2012;
10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede, quanto ad euro 4.012.422, mediante riduzione
dell.'autorizzazione di spesa di cui all.'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.
222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell.'otto per mille dell.'imposta sul reddito delle
persone fisiche e, quanto ad euro 4.987.578, mediante riduzione dell.'autorizzazione di spesa di cui
all.'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui al fondo per il riparto della
quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente.
11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza
umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa umanitaria, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, è autorizzata la spesa massima di 500 milioni di euro, per
l.'anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell.'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di interventi urgenti già posti in essere.
Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il
Ministero dell.'economia e delle finanze, ai sensi dell.'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, è individuato l.'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva
competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell.'interno e alle altre
Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell.'esercizio possono esserlo in quello
successivo. Il Ministro dell.'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1,
ai sensi dell.'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si
provvederà a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da
parte del Ministero dell.'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi
concernenti l.'afflusso di immigrati sul territorio nazionale.
.
Art. 25.-Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Nessun commento:
Posta un commento