Le  modifiche disposte   dalla legge n.92/2012 in materia di collocamento  sono contenute nel  comma 33 dell'art.4 della  predetta   e fanno riferimento agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181

Questo blog ,qualche giorno fa pubblicato un post(ttp://francescocolaci.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=19682&action=edit) dedicato al suddetto  argomento , in cui   alla fine   è stato sollecitato , onde  rendere operative le citate   modifiche  all'art.4 del dec.legvo n.181/00, l'intervento normativo delle   Regioni  e   Province autonome ,competenti in materia di collocamento ,a seguito di s conforme indicazione del Ministero del Lavoro.

La  predetta premura   del post ha trovato realizzazione ,nel senso che con  la   nota  n.10587 del 19.07 .2012 la Direzione Generale   politiche attive  servizi per il lavoro (All.1)  ,nel  fornire alcuni indirizzi operativi per una applicazione omogenea delle disposizioni introdotte dalla legge n. 92/2012 in materia di servizi per l'impiego,sottolinea che tali   disposizioni diventano efficaci ,e come tali hanno effetto sullo status di disoccupato, solo dopo l'emanazione dei provvedimenti regionali cui  il medesimo articolo 4 del d. lgs. N. 181/2000.

Inoltre aggiunge   essere necessario  che da parte  delle  Regioni e Province Autonome  siano emanati   in tempi congrui i  provvedimenti regionali soprarichiamati, individuando contestualmente sia criteri omogenei sia tempi d'attuazione che garantiscano parità di trattamento a tutti i cittadini.

Infine la nota  in questione  ,dopo aver  affermato   che, in  caso contrario,  il Ministero potrà intervenire autonomamente, invocando il principio di sussidarietà, costituzionalmente garantito  che, naturalmente, verrà meno al momento dell'emanazione dei suddetti provvedimenti,conclude essere in teso che, fino a tale data, restano in vigore i provvedimenti regionali già emanati sulla base della normativa previgente.

Alle sopra esposte  indicazioni ministeriali , risulta essersi  conformata   la Regione Abruzzo , che  sollecitamente ha rimesso alle quattro Province  la nota della Direzione Politiche Attive Lavoro n.177033 del 30.07.2011 (Allegato 2)

Pertanto ,come  esplicitato chiaramente   dalla documentazione sia  ministeriale ,che regionale,in Abruzzo l'efficacia delle  modifiche in materia di collocamento apportate dal  comma 33 dell'art.4 della legge di riforma del lavoro resta sospesa ,in attesa delle norme che la Regione si appresta ad adottare , così che continuano   a trovare   applicazione quelle previgenti.

ALLEGATI

N.1

 Ministero Lavoro e P.S.Dir.Gen.politiche servizi per lavoro

Prot.n.10587 del 19.07.2012

A tutte le regioni e provincie

Autonome

Loro sedi

E p.c.

Coordinamento delle regioni

Componenti del Tavolo Tecnico SIL

Loro sedi

Oggetto: Articolo 4, comma 33, lett. c) della legge 28 giugno 2012, n.92. Livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i servizi per l'impiego. Prime indicazioni.

La presente nota intende fornire alcuni indirizzi operativi per una applicazione omogenea delle disposizioni introdotte dalla legge n. 92/2012 in materia di servizi per l'impiego.

In particolare l'art. 4, comma 33, lett b) della suddetta legge apporta modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, individuando dei principi "nuovi" che stanno alla base dell'accertamento dello stato di disoccupazione e degli interventi per contrastare la disoccupazione di lunga durata, precedentemente individuati dall'articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo, così come novellato dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 19 diccembre 2002, n. 297.

In base alla nuova disposizionela perdita e la sospensione dello stato di disoccupazioneè disciplinata dai seguenti principi:

  1. perdita dello stato di disoccupazione in caso di      mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del      servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui      all'articolo 3 del decreto legislativo n. 181/2000;
  2. perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto      senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno      ed indeterminato o di lavoro temporaneo nell'ambito di bacini, distanza      dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici stabiliti dalle      Regioni;
  3. sospensione dello stato di disoccupazione in caso      di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.

Tali disposiszioni diventano efficaci, e come tali hanno effetto sullo status di disoccupato, solo dopo l'emanazione dei provvedimenti regionali cui  il medesimo articolo 4 del d. lgs. N. 181/2000 rinvia.

Tuttavia al fine di dare concretezza all'obiettivo delle nuove disposizioni e attuare anche per i servizi al lavoro i "livelli essenziali per le prestazioni" cui l'art. 117 della Costituzione fa riferimento, occorre che codeste Regioni e Province Autonome emanino in tempi congrui i provvedimenti regionali soprarichiamati, individuando contestualmente sia criteri omogenei sia tempi d'attuazione che garantiscano parità di trattamento a tutti i cittadini.

In caso contrario, questo Ministero potrà intervenire autonomamente, invocando il principio di sussidarietà, costituzionalmente garantito  che, naturalmente, verrà meno al momento dell'emanazione dei suddetti provvedimenti.

Resta inteso che, fino a tale data, restano in vigore i provvedimenti regionali già emanati sulla base della normativa previgente.

Si auspica di poter addivenire ad un orientamento comune in tempi brevi, tale da assicurare parità di trattamento su tutto il territorio nazionale, contrastare con interventi efficaci ed omogenei la disoccupazione di lunga durata, garantendo contestualmente una governace dei servizi per l'impiego. A tal proposito, la scrivente si rende disponibile fin da subito ad attivare un tavolo tecnico di confronto.

Il Direttore Generale

N.2

Regione Abruzzo   Direzione Politiche Attive Lavoro Formazione ed Istruzione,Politiche Spociali-  Pescara

Prot.n.177033  del 30.07.2012

Alle  Amministrazioni Provinciali

Dirigenti   Lavoro e Formazione

AQ-CH-PE-TE

OGGETTO:Art.4 comma 33 lett.c) legge 28 giugno 2012 ,n.92

L'art.4 ,comma 33 ,della legge 28 giugno 2012,n.92,introduce modigficazioni al d,lgvo n.181/00 ,in particolasre agli artt 3 e 4.

I commi 1 ,sia dell'art.3 sia dell'art.4 del dec.legvo n.181/2000,rinviano espressamente a provvedimenti regionaòli la disciplina delle prestazioni concernenti i servizi per l'impoiego e le procediure in materia di accertamento dello stsato di disoccupazione.

Il Ministero con nota del 19 luglio 2012 che siu allega ha chiesto alle Regioni di emanare in temèpi congrui i provvediomenti attuativi e di garantirew un orientamento comune ,rendendosi dispoinibiler ad attivare da subitoo un tavolo tecn ico di confronto.

Pertanto,nelle more della emanaszione degli atti attuativi e in coerenza con quanto espresso nella nota del Direttore Generale per le politiche dei servizi per l'impego ,si ribsadisce che restano in vigore i provvedimenti regionali gia'0 emanati sulla base della normativa previgente.

Cordiali saluti.

Il Direttore Regionale